TRUFFA “Io sottoscritto avvocato notifico ad ogni effetto di legge il decreto che lo puoi scaricare…” – bufale.net

Il phishing, di cui più volte vi abbiamo parlato, è una brutta bestia che le meraviglie della tecnologia rendono anche peggiore.

Stanno arrivando ad imprenditori ed altre persone tenutarie di una PEC regolarmente censita negli appositi registri (come INI-PEC), ma a volte anche su un indirizzo di posta ordinario, asseritamente da un presunto avvocato.

Oggetto: Relazione di notifica decreto no. 979752684261 Del 13/06/2018

Io sottoscritto Avv. ************ *********** con studio a V******** situato in G******** , 226 P.IVA:63514728114222895 nella mia qualità di difensore e domiciliatario del Sig. ********** **********, res. a V******* indirizzo ************ , ***

NOTIFICO

Ad ogni effetto di legge l’decreto N. 979752684261 in originale informatico Che lo po scaricare al seguente indirizzo web: Decreto <http://www.***************> (ovvero) in copia digitale conforme all’originale informatico da me predisposto nel giudizio civile dinanzi al Tribunale di V******, mediante invio di email di posta elettronica dalla mia casella, e con ricevuta completa, all’indirizzo ************@………..it

Attesto infine che il messaggio , oltre alla presente relata di notifica sottoscritta digitalmente, contiene il seguente Sentenza che lo po visualizzare al seguente link: Decreto anch’essi sottoscritti digitalmente: – copia informatica della decreto.

O altre forme, solo lievemente meno sgrammaticate.

Che un avvocato si esprima come un bifolco analfabeta, è già un segnale di allarme tipico dello scammer più scafato, spesso una persona che sceglie un paese lontano dal suo per sentirsi meno attaccabile dalla giustizia locale, ma andando con ordine in questa autentica truffa possiamo notare una serie di elementi, sia tecnici che giuridici, completamente fuori posto.

Dal punto di vista tecnico il nome del presunto avvocato non è mai corrispondente ad alcuno dei nomi contenuti nell’Albo Nazionale Avvocati, ed anche perchè, se per ipotesi un truffatore si facesse “furbo” e scaricasse il nome di un professionista da usare per le sue truffe, lo stesso potrebbe benissimo attivarsi e, essendo perito in materia, vedere oltre l’inganno palese ad un occhio allenato ma meno ad una persona con poca dimestichezza per il diritto.

Inoltre, la partita IVA indicata è sempre difettosa, non verificabile e caratterizzata da un numero aberrante di caratteri.

Infine, la truffa si basa sul fatto che è possibile per gli avvocati effettuare, in proprio, la notifica di atti giudiziari a mezzo PEC, in base all’art. 3-bis della Legge 53/1994, per cui

1. La notificazione con modalità telematica si esegue a mezzo di posta elettronica certificata all’indirizzo risultante da pubblici elenchi, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici.
La notificazione può essere eseguita esclusivamente utilizzando un indirizzo di posta elettronica certificata del notificante risultante da pubblici elenchi.

2. Quando l’atto da notificarsi non consiste in un documento informatico, l’avvocato provvede ad estrarre copia informatica dell’atto formato su supporto analogico, attestandone la conformità con le modalità previste dall’articolo 16-undecies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.
La notifica si esegue mediante allegazione dell’atto da notificarsi al messaggio di posta elettronica certificata.

3. La notifica si perfeziona, per il soggetto notificante, nel momento in cui viene generata la ricevuta di accettazione prevista dall’articolo 6, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, e, per il destinatario, nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna prevista dall’articolo 6, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68.

4. Il messaggio (la PEC n.d.r) deve indicare nell’oggetto la dizione: “notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994”.

Dal punto di vista tecnico abbiamo quindi che:

  1. Ogni notifica a mezzo PEC provieniente da un vero avvocato dovrà indicare nell’oggetto la perfetta dizione “notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994”, senza alcuna libera interpretazione, modifica o papelli astrusi ed in simil-legalese come quelli nella bufala
  2. Ogni notifica a mezzo PEC dovrà provenire da un vero avvocato, con indirizzo censito presso INI-PEC, RegInde o simili pubblici registri, e inviata similarmente ad un indirizzo PEC presente nei registri stessi, escludendo in toto l’invio ad indirizzi di posta ordinaria
  3. Parimenti, il presunto “numero di ruolo” del Decreto si presenta aberrante, avulso dalla forma R.G. numero decreto/anno e composto da una lunga, insensata stringa numerica
  4. Ogni notifica a mezzo PEC dovrà obbligatoriamente contenere come elementi essenziali quantomeno l’atto da notificarsi (o gli atti) ed idonea relata di notifica, da intendersi rigorosamente allegati in forma di PDF, ovvero file P7M (firma digitale CADES) contenuti nella PEC stessa e non demandati ad un link esterno

Lo scopo di queste mail truffaldine è evidente: convincere l’utente finale, basandosi sul timore reverenziale che il cittadino comune prova verso gli avvocati ed il sistema giustizia in generale, a scaricare un allegato che altrimenti non scaricherebbe mai, esponendo il suo PC al rischio di infezione da parte di malware, virus informatici o ransomware, con tutto quello che ne consegue in termini di dati persi e dei rischi insiti nell’aprire la porta a personaggi senza scrupoli.

Ricordate quindi di verificare sempre la forma corretta della notifica e, in ogni caso di dubbio, ricorrere alle autorità competenti.

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