Tranquilli, non è illegale conservare le ceneri del caro estinto. Contrariamente a quello che dicono le catene su WhatsApp, di cui ci avete inviato copiosamente esemplari.
Esamplari che dimostrano come il “Dottor Google” ormai abbia la consulenza fissa dell'”Avvocato WhatsApp”. Ovvero sia invalsa l’abitudine di credere ai messaggini dell’amico del parente del cugino e non ai professionisti del settore.
Che vi avrebbero confermato che non è illegale conservare le ceneri del caro estinto.
Non è qualcosa di facile come prendere un pugno di cenere, sbatterlo a caso in una scatola e portarselo in giro, ma è legale.
Il desiderio di avere accanto qualcosa del caro estinto anche agli occhi della legge non prescinde dalla “pietas”, i sentimenti basilari di rispetto, decoro e affetto che si devono anche al morto ed ai suoi miseri resti.
La procedura di affidamento delle Ceneri è debitamente illustrata sui portali dei comuni o, in caso di mancata informatizzazione, vi sarà debitamente spiegata chiedendo allo sportello. Ad esempio, abbiamo qui le istruzioni per Milano.
Il senso è che effettivamente esiste il reato di sottrazione e disfacimento del cadavere.
Che però non si applica, per espressa volontà del legislatore quando il defunto abbia espresso il desiderio (naturalmente ancora in vita) di vedere le sue spoglie mortali cremate.
Il percorso argomentativo è ben descritto dagli amici di “La Legge per tutti” e parte dalla Legge n. 130/2001, dall’art 411 cod. pen. e da Cass., sent. del 20.03.1957.
Nel caso il caro estinto non abbia espresso la volontà di essere cremato, o abbia espresso invece la volontà di essere sotterrato ti tocca eseguire i suoi ultimi desideri e non improvvisare.
Però se chiedi cosa accadrà delle ceneri del caro estinto, significa che sono già in casa tua, e che hai quindi eseguito tutti i passi legali richiesti.
Dei quali però faremo un ripassino.
Innanzitutto, se il consenso del de cuius alla cremazione è stato raccolto, se non vi sono ragioni ostative quali la necessità di effettuare un’autopsia sul cadavere (comunque il medico necroscopo dovrà raccogliere prima della cremazione campioni del corpo per eventuali esami anche di natura giudiziaria…) e se il consenso alla conservazione è stato raccolto validamente, si potrà procedere.
Infatti il caro estinto potrebbe sempre chiedere sì di essere cremato, ma che le sue ceneri vengano disperse in natura o in aree dedicate, naturalmente con i limiti del caso (niente tratti di navigazione con natanti e/o trafficati, niente centri abitati, niente eventi a fine di lucro…).
Ma nel caso non lo faccia, potreste ritrovarvi con una disposizione testamentaria, una dichiarazione scritta o l’iscrizione ad una associazione che si occupi della cremazione.
In quel caso l’Urna dovrà essere sigillata (dimenticate la scenetta del “Gian Burrasca” dell’urna con coperchietto aperto che il discolo Giannino Stoppani rompeva mescolando le ceneri a zucchero e farina per una torta…), coi dati del defunto e assistita dalla volontà del de cuius di essere cremato e avere le sue ceneri affidate ai suoi cari.
La consegna sarà verbalizzata, con impegno ad evitare profanazioni e anche in caso di trasferimento dell’urna da una abitazione all’altra ciò dovrà essere segnalato.
L’autorizzazione sarà presentata in marca da bollo con gli elementi della volontà del de cuius desumibili per iscritto (testamento, dichiarazioni…) o quantomeno sottoscritti dal parente più prossimo che si impegnerà a dichiarare di aver raccolto la volontà del defunto e la manomissione dei sigilli, dispersione delle ceneri e distruzione delle stesse comporterà responsabilità penali.
E per distruzione si intendono anche modalità “creative”: in Italia non è consentito “manomettere” le ceneri per farne monili o “attacchi d’arte”.
L’urna è una sepoltura a tutti gli effetti: va sigillata e rispettata, riverita con quella “pietas” che dovremmo all’estremo riposo di tutti.
Nel caso la persona a cui siano affidate le ceneri decida di rinunciarvi, esse dovranno essere collocate, a spese dei sopravvissuti, in un cimitero previa dichiarazione di rito.
Non è reato e non ci sono “multe da 5000 euro” per chi vuole conservare le ceneri del caro estinto.
Bisogna però assumersi tale impegno con dignità e rispetto per il defunto.
Noterete come nella condivisione-esempio manca la presunta normativa.
Come ogni buon cittadino sa, ogni nuova norma viene pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, rubricata e resa manifesta.
Chi vi annuncia una “nuova legge” mediante messaggino è tenuto a indicarvi la norma di riferimento.
Qualora ciò non accada, non dovreste prestargli ascolto.
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