Ci segnalano i nostri contatti un post che parla di una fantomatica legge del PD con la “pedofilia come orientamento sessuale da tutelare”.
Tra citazioni del povero e mai troppo compianto Peppino Impastato trasformate in fetidi memes, ipertesti che acquisiscono valore di legge e una palese confusione tra norma ed emendamento, relatore e preponente, ecco che ci è stato sottoposto questo testo
Questo è il PD: nella proposta di legge era anche inserita la pedofilia come orientamento sessuale da tutelare. Per chi non fosse in grado di trovarlo in rete metto il link (vedi punto 1.5) http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp… ANCHE SOLO AVERLO PENSATO E’ DA CRIMINALI!!! I BAMBINI NON SI TOCCANO!!! SIETE UNA MONTAGNA DI MERDA!
Parliamo del Disegno di Legge di cui agli Atti del Senato nr. 1052, a firma Scalfarotto.
Disegno di legge con una storia assai travagliata che, purtroppo, come i suoi predecessori non è arrivato alla fine.
E che in nessuna sua parte contiene anche solo la parola pedofilia
Il testo si presenta snello per una norma di legge
Art. 1.
(Modifiche alla legge 13 ottobre 1975, n. 654, e al decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122)
1. All’articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettere a) e b), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «o fondati sull’omofobia o sulla transfobia»;
b) al comma 3, primo periodo, dopo le parole: «o religiosi» sono aggiunte le seguenti: «o fondati sull’omofobia o sulla transfobia»;
c) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
«3-bis. Ai sensi della presente legge, non costituiscono discriminazione, né istigazione alla discriminazione, la libera espressione e manifestazione di convincimenti od opinioni riconducibili al pluralismo delle idee, purché non istighino all’odio o alla violenza, né le condotte conformi al diritto vigente ovvero anche se assunte all’interno di organizzazioni che svolgono attività di natura politica, sindacale, culturale, sanitaria, di istruzione ovvero di religione o di culto, relative all’attuazione dei princìpi e dei valori di rilevanza costituzionale che connotano tali organizzazioni».
2. Al decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al titolo, dopo le parole: «e religiosa» sono aggiunte le seguenti: «ovvero fondata sull’omofobia o sulla transfobia»;
b) alla rubrica dell’articolo 1, dopo le parole: «o religiosi» sono aggiunte le seguenti: «ovvero fondati sull’omofobia o sulla transfobia»;
c) all’articolo 3, comma 1, le parole: «o religioso» sono sostituite dalle seguenti: «, religioso o fondati sull’omofobia o transfobia».
Art. 2.
(Statistiche sulle discriminazioni e sulla violenza)
1. Ai fini della verifica dell’applicazione della presente legge e della progettazione e della realizzazione di politiche di contrasto della discriminazione e della violenza di matrice xenofoba, antisemita, omofobica e transfobica e del monitoraggio delle politiche di prevenzione, l’Istituto nazionale di statistica, nell’ambito delle proprie risorse e competenze istituzionali, assicura lo svolgimento di una rilevazione statistica sulle discriminazioni e sulla violenza che ne misuri le caratteristiche fondamentali e individui i soggetti più esposti al rischio con cadenza almeno quadriennale.
Sostanzialmente, propone di aggiungere alle vigenti norme che disciplinano il contrasto alle discriminazioni su base religiosa e razziale quelle di radice omofobica e transfobica, e nulla altro.
Peraltro con una controversa all’epoca clausola di esenzione che, ad esempio, consente ad una associazione politica o religiosa di perpetuare una forma di contrasto ad idee stili di vita percepiti come tetragoni alle loro esigenze, purché non sfoci in aperta discriminazione e violenza. Quindi mettendo a tacere ogni voce relativa a velleità censorie.
Per spiegare l’esistenza del link indicato nella condivisione bisogna parlare del concetto giuridico di ostruzionismo tecnico, da alcuni commentatori apostrofato con accenti non esattamente teneri ma che la dottrina e la prassi considerano perfettamente lecito.
Dicesi ostruzionismo tecnico l’uso esasperato degli strumenti procedurali messi a disposizione dei parlamentari ed attinenti al procedimento di formazione della volontà camerale, al fine di ritardare, ostacolare ed impedire la formazione di detta volontà. […] Dell’ostruzionismo tecnico si avvale normalmente l’opposizione per tentare di impedire che le scelte politiche della maggioranza si traducano in provvedimenti concreti. Gli espedienti ai quali si ricorre sono tratti in massima parte dai regolamenti parlamentari, esasperando l’esercizio dei diritti e degli strumenti procedurali che essi concedono. Così, ad esempio, i discorsi in aula protratti per ore ore, la presentazione di centinaia o migliaia di emendamenti, subemendamenti o articoli aggiuntivi ad un progetto di legge (Diritto Costituzionale, Temistocle Martines, Giuffré)
Non staremo qui a discutere sulle varie discussioni tra l’ostruzionismo come diritto di resistenza concesso ad una opposizione per imporre un time-out o atto unilaterale e di parte, ma possiamo dichiarare che il testo sulla pedofilia come orientamento sessuale da tutelare rientra tra i casi di mero ostruzionismo
Ci sono infatti 117 emendamenti, tra cui questo citato, a firma Giovanardi e 216 a firma Malan, entrambi in quota dell’allora Popolo delle Libertà, e solo una persona disinformata o in assoluta malafede potrebbe attribuire al Popolo delle Libertà, al PD o a qualsiasi altro partito l’intenzione di diffondere la pedofilia.
La spiegazione è appunto nel concetto di ostruzionismo tecnico, la versione tecnico-giuridica dell’esoterica abilità di “Time Out” di Zach Morris, il protagonista di Bayside School, di poter fermare il tempo a suo piacimento per stimolare un momento di discussione tra lui e il pubblico o trarsi di impaccio da situazioni difficili
Abbiamo infatti, scorrendo l’articolo, casi in cui si chiedono contemporamente, con successivi emendamenti, aggiunte a singoli commi seguite dalla richiesta di abrogazione in toto di comma arricchito di definizioni sempre più dettagliate, e se la pedofilia compare solo in uno degli emendamenti a firma Giovanardi come probabile momento di riflessione e provocazione, in successivi emendamenti compaiono estensioni a concetti come la pedofobia e la cristianofobia, emendamenti che prevedono ogni possibile gradazione della sanzione irrogata da 6000 a 500 euro ed altre richieste di emendamento che portano al numero ingente di emendamenti che leggerete in quella pagina.
La norma di contrasto all’omofobia e transfobia citata in quella condivisione non è legge, nella sua attuale formulazione non contiene la parola pedofilia, che compare in un solo emendamento proposto dal Centro-Destra, tra altre 57 pagine fitte di emendamenti, al mero scopo ostruzionistico e non per promozione di qualcosa che è e resterà illegale.
Ivan Scalfarotto, relatore della proposta, è stato reso edotto della bufala diffusa in suo danno, e ha annunciato giusto in questi minuti aver dato mandato per procedere a querela contro chi ha condiviso la stessa.
Ogni cosa ha il suo prezzo, ricordatelo la prossima volta che condividerete.
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