PRECISAZIONI Stupro, la Cassazione: “Se la vittima si ubriaca volontariamente condanne ma senza aggravanti” – bufale.net

Avrete letto la notizia del giorno, rubricata da grossomodo buona parte della stampa nazionale col titolo accennato. Non molti hanno resistito alle sirene del titolo un po’ “acchiappino”, e c’è chi si è spinto fino a definirla un caso di impunità.

Ma sarà andata così? I nostri esperti dicono di no.

Ma andiamo avanti e facciamo un piccolo riassunto. Siamo nel 2009, e secondo la ricostruzione degli inquirenti una giovane ragazza finisce in un incubo: va a cena con due uomini di cinquanta anni circa, alza il gomito e gli stessi, anziché comportarsi come la loro età superiore e la loro (presunta) educazione avrebbe richiesto, portando la giovane al sicuro, decidono di approfittare del suo minorato stato psicofisico, alienato dal consumo di alcol per abusarne.

Siamo quindi in pieno articolo 609bis del nostro Codice Penale, per cui

Chiunque, con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità costringe taluno a compiere o subire atti sessuali è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.
Alla stessa pena soggiace chi induce taluno a compiere o subire atti sessuali :
1) abusando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa al momento del fatto;
2) traendo in inganno la persona offesa per essersi il colpevole sostituito ad altra persona.
Nei casi di minore gravità la pena è diminuita in misura non eccedente i due terzi.

In primo grado il duo viene assolto, in quanto la vittima viene ritenuta poco attendibile.

Nel 2011 invece, in appello, la condanna viene ribaltata: il duo viene condannato, e viene applicata l’aggravante specifica di cui al 609ter

La pena è della reclusione da sei a dodici anni se i fatti di cui all’articolo 609 bis sono commessi:
1) nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni quattordici;
2) con l’uso di armi o di sostanze alcoliche, narcotiche o stupefacenti o di altri strumenti o sostanze gravemente lesivi della salute della persona offesa;
3) da persona travisata o che simuli la qualità di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio;
4) su persona comunque sottoposta a limitazioni della libertà personale;
5) nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni sedici della quale il colpevole sia l’ascendente, il genitore anche adottivo, il tutore.
5 bis) all’interno o nelle immediate vicinanze di istituto d’istruzione o di formazione frequentato dalla persona offesa ;
5-ter) nei confronti di donna in stato di gravidanza;
5-quater) nei confronti di persona della quale il colpevole sia il coniuge, anche separato o divorziato, ovvero colui che alla stessa persona è o è stato legato da relazione affettiva, anche senza convivenza;
5-quinquies) se il reato è commesso da persona che fa parte di un’associazione per delinquere e al fine di agevolarne l’attività;
5-sexies) se il reato è commesso con violenze gravi o se dal fatto deriva al minore, a causa della reiterazione delle condotte, un pregiudizio grave.
La pena è della reclusione da sette a quattordici anni se il fatto è commesso nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni dieci

Tra l’altro, espressamente richiamata nell’art. 609octies, che disciplina la sanzione della violenza sessuale si gruppo.

L’ordinamento vede infatti malissimo l’uso e la somministrazione di alcolici e stupefacenti allo scopo di coartare la volontà altrui, inducendola quindi con dolo in quello stato di minorità che le rende deboli.

Si arriva così in Cassazione.

Premessa: la Cassazione è giudice di legittimità e non di merito. Il Collegio giudicante in Cassazione non decide sul fatto storico, ma decide su come ad esso si siano applicate le leggi.

Conferma in parte, la retta applicazione della norma da parte del giudice d’Appello, ma rinvia nuovamente in Appello per la decisione rilevando una semplice nota che impedisce l’applicazione del citato 609ter:

non puoi accusare qualcuno di aver usato sostanze alcoliche, narcotiche o stupefacenti su qualcuno se non le ha usate

Come ci ricorda il portale Studio Cataldi, il quale offre in visione il testo della sentenza n. 32462/2018 i due cinquantenni, contariamente a quanto deciso dall’Altissimo Tribunale di Facebook ed al Gran Consiglio della Rete non hanno somministrato alla giovane alcol e stupefacenti allo scopo di indebolirne la volontà, ma hanno agito nei suoi confronti profittando di uno stato di minorità cagionato dalla stessa.

Differenza sottile, ma in un sistema giudiziario come il nostro, laddove non esistono analogia jurius e criteri probabilistici nel penale, e quindi puoi essere condannato solo se la fattispecie da te compiuta, banalmente, aderisce alla fattispecie tipica per un determinato reato e non è qualcosa che “ci va vicino”, principale.

Resta, lo ripetiamo e la sottolineamo, inalterata la condanna per violenza sessuale ex art. 609bis et octies, in quanto due o più individui (due, in questo caso) hanno evidentemente abusato di una donna in temporanee condizioni di inferiorità fisica.

Quello che decade è l’accusa di aver provocato l’inferiorità fisica, quando la Cassazione ha deciso di rinviare nuovamente in appello dichiarando che il duo ha invece sfruttato un’inferiorità fisica pregressa, quindi riclassificando la norma adatta a descrivere la fattispecie tipica.

Secondo i giudici “l’uso delle sostanze alcoliche deve essere, quindi, necessariamente strumentale alla violenza sessuale, ovvero deve essere il soggetto attivo del reato che usa l’alcol per la violenza, somministrandolo alla vittima”. Invece, conclude la sentenza, l’uso volontario incide sì, come visto, sulla valutazione del valido consenso, ma non anche sulla sussistenza dell’aggravante.

In altre parole, secondo quanto affermato dai giudici, il fatto che la vittima avesse assunto sostanze alcoliche in piena autonomia, non rende gli uomini che hanno abusato della sua situazione di estrema fragilità responsabili dell’aggravante che è diretta a chi quella situazione di fragilità la produce.

Possiamo quindi esaminare la parte motiva analizzata dall’autorevole portale nel dettaglio. Spero vi siate tutti procurati una copia della sentenza, sicché

Relativamente, invece, all’aggravante dell’art. 609ter, comma1, n.2 cod. pen. si deve rilevare che l’assunzione volontaria dell’alcol esclude la sussistenza dell’aggravante, poiché la norma prevede l’uso di armi o di sostanze alcoliche, narcotiche o stupefacenti […]. L’uso delle sostanze alcoliche deve essere, quindi, necessariamente strumentale alla violenza sessuale, ovvero deve essere il soggetto attivo del reato che usa l’alcol per la violenza, somministrandolo alla vittima; invece l’uso volontario incide sì, come visto, sulla valutazione del valido consenso, ma non anche sulla sussistenza dell’aggravante.

La fattispecie tipica si sposta dal 609ter al 609bis. Tutto qui.

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