PRECISAZIONI AGGIORNAMENTO Poste Italiane: buoni fruttiferi dimezzati, la stangata dopo 30 anni – bufale.net

di Shadow Ranger |

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PRECISAZIONI AGGIORNAMENTO Poste Italiane: buoni fruttiferi dimezzati, la stangata dopo 30 anni – bufale.net Bufale.net

Ci segnalano i nostri contatti un articolo pubblicato dal portale Notizie Ora relativo ai buoni fruttiferi postali

Dopo circa 30 anni molti investitori italiani sono stati sorpresi dal dimezzamento improvviso dei loro buoni fruttiferi di Poste Italiane.
Buoni fruttiferi, rimborso dimezzato

Molti sono stati gli italiani che hanno deciso di risparmiare e investire scegliendo i buoni fruttiferi postali. Soprattutto negli anni ’80 del secolo scorso tanti investitori italiani hanno scelto Poste Italiane sperando in un rapporto di fiducia stabile nel tempo.

Eppure, per colpe non imputabili alla società di gestione del servizio postale italiano, tale fiducia è stata tradita. Ma come? Nel 1986 fu emanato un decreto che ha fatto sì che i rendimenti dei buoni fruttiferi si dimezzassero. E ciò è effettivamente quanto hanno riscontrato maggior parte delle persone che hanno riscosso i propri buoni.

Si tratterebbe di un caso affine al fenomeno che chiamiamo disinformazione del Titanic: ipotizziamo uno spettatore romantico e distratto che, senza conoscere la storia del Titanic, vada a vedere l’omonimo film di James Cameron.

Questo spettatore ipotetico vedrà nel primo tempo la romantica storia d’amore tra la ricca ereditiera Rose ed il bel Jack: se qualcuno chiamasse lo spettatore fuori dal cinema al finire del primo tempo, impedendogli così di guardare il finale, si convincerebbe, e convincerebbe tutte le persone con cui parla, che Titanic è una romantica storia d’amore col lieto fine dove l’amore vince sulle differenze di classe ambientata su una nave inaffondabile.

Omettendo che nel finale arriva l’iceberg, il Titanic affonda e Jack muore lasciando Rose col cuore spezzato per il resto dei suoi giorni.

Si tratterebbe perché l’autore dell’articolo ha, in fondo, inserito l’aggiornamento richiesto, sia pur in modo laconico e bisognoso di ulteriori aggiornamenti

Secondo la sentenza n. 6430/2016 della Corte di Cassazione, bisogna considerare sempre quanto enunciato dai buoni, seppure le condizioni siano modificate da un apposito decreto ministeriale.

Le Poste sono tenute, quindi, a rimborsare i consumatori. L’obbligo è stabilito dal decreto ingiuntivo, secondo il quale il debitore (in questo caso le Poste Italiane) deve saldare le somme dovute nei confronti del creditore entro un certo lasso di tempo. Quest’ultimo sarà definito e comunicato dopo 40 giorni dalla ricezione dell’ingiunzione.

Torniamo ora alla vicenda dei buoni fruttiferi postali: e lo faremo con l’ausilio di un supporto tecnico, che però chiederemo ai nostri tecnici di spiegare

Parecchi risparmiatori, tra cui molti siciliani, stanno improvvisamente scoprendo che al momento di mettere all’incasso i buoni fruttiferi postali con scadenza trentennale, il saldo riconosciuto dalle Poste Italiane è ben inferiore al rendimento atteso che era trascritto sul retro del titolo. La differenza è molto significativa e provoca sostanzialmente un dimezzamento dell’importo.
La ragione di tutto ciò è che le Poste Italiane (e lo Stato) hanno esercitato nel corso del rapporto un singolare jus variandi dei tassi d’interesse concordati al momento della sottoscrizione del titolo, ribassandoli notevolmente. Tutto ciò è avvenuto ai sensi dell’art 173 dell’allora vigente codice postale (Dpr 156 del 1973, oggi abrogato per effetto del D. Lvo n° 284 del 1999), che consentiva alla Pa di variare il tasso d’interesse con provvedimento da pubblicare sulla Guri.
Il ministero del tesoro si è avvalso di questa facoltà ed ha più volte variato i tassi d’interesse dei buoni fruttiferi postali (l’ultima variazione è avvenuta con il Dm 16/06/1984). I titolari dei buoni postali tuttavia non sono mai stati avvisati di tale variazione (diversamente da quanto previsto dalla disciplina dei c/c bancari, laddove gli articoli 117 e 118 del Tu legge bancaria pur consentendo la variazione in peius nel corso del rapporto, impongono di comunicare al cliente la variazione consentendogli entro i 15 gg successivi di recedere senza penalità dal contratto bancario).
Per superare l’obiezione che così si interveniva retroattivamente su diritti quesiti, il codice postale prevedeva in buona sostanza che i titoli di precedente emissione soggetti allo jus variandi si dovessero considerare automaticamente “rimborsati e convertiti in titoli della nuova serie”.
Oggi come detto, ossia quando vengono a maturazione i buoni postali trentennali, i correntisti scoprono per la prima volta allo sportello che il loro titolo è stato “rimborsato e convertito” nel 1984 con un nuovo titolo con un tasso d’interesse dimezzato rispetto a quello pattuito.
La Cassazione a SS. UU. con la sentenza n° 13979 del 15.6.2007 si è occupata di tale vicenda, affermando che in caso di contrasto tra il tasso d’interesse incorporato nel titolo e quello scaturente dal Decreto ministeriale, deve prevalere quello risultante dal titolo. Tale pronunzia si riferiva però ad un caso particolare, in cui il buono fruttifero era stato emesso in vigenza del Dm 16/06/1984 (ossia posteriormente). Pur non risolvendo il problema di tutti i buoni fruttiferi emessi anteriormente, la sentenza ha sconfessato la tesi sostenuta dalle Poste, secondo cui il buono non sarebbe un titolo di credito, bensì solo un titolo di legittimazione, e pertanto ciò comporterebbe una sorta di “svalutazione del loro tenore letterale” e dovrebbe sempre e comunque prevalere la disciplina prescritta dai decreti ministeriali.

Spiegandolo “come faremmo con un ragazzino di 13 anni”, sostanzialmente, quello che gli avvocati dello studio legale Barreca-Scuderi-Motta spiegano con un linguaggio a noi chiarissimo, ma per l’ipotetico ragazzino di 13 anni all’ascolto probabilmente richiedente l’impegno è che, fino al 1999, i tassi di interesse erano disciplinati dalla seguente normativa

173. Tabelle degli interessi – Variazioni. – Le variazioni del saggio d’interesse dei buoni postali fruttiferi sono disposte con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per le poste e le telecomunicazioni, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale; esse hanno effetto per i buoni di nuova serie, emessi dalla data di entrata in vigore del decreto stesso, e possono essere estese ad una o più delle precedenti serie.
Ai soli fini del calcolo degli interessi, i buoni delle precedenti serie, alle quali sia stata estesa la variazione del saggio, si considerano come rimborsati e convertiti in titoli della nuova serie e il relativo computo degli interessi è effettuato sul montante maturato, in base alle norme di cui al primo comma del precedente art. 172, alla data di entrata in vigore del decreto previsto dal presente articolo. Per i buoni che siano stati emessi da meno di un anno, il nuovo saggio decorre dalla data di compimento dell’anno ed il calcolo, degli interessi è eseguito sul montante maturato alla scadenza di questo periodo.
Gli interessi vengono corrisposti sulla base della tabella riportata a tergo dei buoni; tale tabella, per i titoli i cui tassi siano stati modificati dopo la loro emissione, è integrata con quella che è a disposizione dei titolari dei buoni stessi presso gli uffici postali

Quinidi sappiamo che, almeno fino al 1999, il Ministero del Tesoro e delle PT potevano, unilateralmente, cambiare le condizioni dei nuovi buoni (e fin qui, niente di esoterico) e, retroattivamente, di una o più serie precedenti.

Nel secondo caso, che è il caso di specie che ci interessa, interviene un automatismo di legge al limite della fictio iuris, l’equivalente del diritto del facciamo che.

Avete presente quando eravate ragazzini e il proprietario dell’unico pallone di cuoio in un mare di Super Tele e Super Santos stava perdendo a calcetto e diceva convinto Facciamo che alla prossima chi fa rigore vince tutta la partita? e voi non osavate contraddirlo perché lui era l’unico ad avere un vero pallone di cuoio?

La situazione è la stessa: il proprietario del pallone, ovvero lo Stato, che regola il valore dei Buoni Fruttiferi Postali, aveva facoltà di dire facciamo che ora vi rimborso i buoni che avete con questi buoni nuovi nuovi che però hanno condizioni sfavorevoli?

E il consumatore si fidava: sostanzialmente, lasciava i buoni fruttiferi postali allo sportello senza controllare, perché della Posta ci si fida e lo Stato è quello col pallone, per poi trovare sorprese dopo molto tempo.

Sorprese dovute al fatto che, al netto dell’ultima variazione, come da Dm 16/06/1984, il valore era assai ridotto. E dovute al fatto che mentre odiernamente l’intermediario bancario, per la trasparenza, ti avvisa di ogni cosa, le Poste non erano tenute a farlo: all’epoca non erano neppure un vero e proprio intermediario bancario.

Già nel 2007, ci ricordano gli esperti, la Cassazione si è pronunciata in un caso particolare, perché ricordiamo, i tribunali decidono sull’universale e non sul particolare, enunciando il principio per cui, in quel caso, andava fatto salvo il principio di affidamento del cliente.

Ovvero se tu, cliente delle Poste, compri buoni fruttiferi postali aspettandoti il rendimento tale, facciamo ad esempio 10, e ti ritrovi 5, è giusto che tu non debba scontare le conseguenze di qualcosa che non potevi sapere.

Ancora adesso, in divese parti di Italia tale principio è stato posto alla base di simili decisioni su ricorsi proposti da avvocati ed associazioni di categoria. Il che non è perché in Italia sia stato introdotta la Common Law anglosassone per cui la Giurisprudenza diventa fonte del diritto, ma perché un principio giurisprudenziale corretto, sostanzialmente, non ha ragione di essere disatteso.

È l’equivalente di un ragionamento assai intelligente che nessuno si prende il disturbo di andare a sconfessare perché è lì, corretto ed ineccepibile.

La partita è quindi ancora aperta, ed il Sole 24 Ore interviene sulla vicenda ricordandoci che, al momento, l’ordinamento maggioritario, quello ritenuto più “ineccepibile” è quello a favore del Consumatore.

Chi non è coinvolto dalla vicenda potrà aspettare gli sviluppi: chi lo è, si rechi con fiducia dal propio avvocato di elezione per valutare il da farsi.

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