PRECISAZIONI Non pagate le multe da "gratta e sosta" – bufale.net

di Shadow Ranger |

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Ci segnalano i nostri contatti una notizia, questa volta interessante e veritiera, che cerca di portare chiarezza sul tema dei “gratta e sosta“, ovvero i talloncini usati per identificare, nei parcheggi a pagamento, il tempo per il quale l’automobilista è autorizzato ad usufruire della sosta stessa.
La notizia riporta sostanzialmente che:

„Stando infatti alla legge e anche ad un più recente parere del dicastero, nel momento in cui si paga per la sosta sulle strisce blu e si espone regolarmente sul cruscotto il “Gratta e sosta” o il biglietto emesso dal parcometro, non si può essere multati per divieto di sosta ai sensi dell’articolo 7 del Codice della Strada, se il cittadino arriva in ritardo e il tempo indicato è scaduto.“

La fonte, il CODACONS, effettivamente precisa tale indirizzo

 Il Codacons interviene per censurare la prassi dei Comuni che emettono multe per divieto di sosta nei confronti dei cittadini che, dopo aver parcheggiato nelle strisce blu e aver comprato il “Gratta e sosta”, lo lasciano scadere.
Il parere ministeriale 25783 del 22 Marzo 2010 conferma ciò che dice anche la legge, in questi casi non si può essere multati per divieto di sosta.
Al massimo il Comune deve chiedere un’integrazione del pagamento, maggiorata di eventuali penalità da determinare tramite regolamenti comunali.
Lo stesso parere è stato a sua volta confermato e ribadito dal Ministro dei Trasporti, Maurizio Lupi.
Stando infatti alla legge ed anche ad un più recente parere del Ministero (3615 del 5 Luglio 2011), nel momento in cui si paga per la sosta sulle strisce blu e si espone regolarmente sul cruscotto il “Gratta e sosta” o il biglietto emesso dal parcometro, non si può essere multati per divieto di sosta ai sensi dell’articolo 7 del Codice della Strada, se il cittadino arriva in ritardo e il tempo indicato è scaduto.
Le multe comminate dai Comuni devono essere annullate d’ufficio, eventualmente inoltrando le richieste alle prefetture competenti per territorio.

È un indirizzo che lo scrivente ritiene sostanzialmente valido, ma vanno precisate alcuni elementi.
Per prima cosa, i pronunciamenti del dicastero sono tutt’altro che recenti, ed afferiscono al 2010 e 2011, lasciando quindi quattro anni di dibattito ancora aperto, idonei a dimostrare che il percorso logico-giuridico offerto dal CODACONS è ancora destinato ad essere oggetto di scontro.
Per seconda cosa, riteniamo si tratti di una questione di nomen iuris: è infatti giusto e sacrosanto ritenere le due specie differenti. Da un lato abbiamo il parcheggio in divieto di sosta, vera e propria infrazione codicistica, dall’altro abbiamo un parcheggio regolare al principio, ma protrattosi lungamente.
Sicché, recita il citato parere:

Ciò premesso, i competenti Uffici del MIT hanno nel tempo ripetutamente espresso il parere che, nel caso di sosta illimitata tariffata, il pagamento in misura insufficiente non costituisce violazione di una norma di comportamento. In particolare, in materia di sosta, gli unici obblighi previsti dal Codice sono quelli indicati dall’articolo 157, comma 6, e precisamente l’obbligo di segnalare in modo chiaramente visibile l’orario di inizio della sosta, qualora questa sia permessa per un tempo limitato, e l’obbligo di mettere in funzione il dispositivo di controllo della durata della sosta, ove questo esista; la violazione di tali obblighi comporta la sanzione prevista dal medesimo articolo 157, comma 8, del Codice medesimo. Orbene, la previsione di cui all’articolo 7, comma 1, lett. f), del Codice, relativa alla facoltà, da parte dei Comuni, di istituire aree di parcheggio subordinando la sosta al pagamento di una somma da riscuotere mediante dispositivi di controllo della durata, non può essere letta che in connessione con l’art. 157, comma 6, nel senso che la violazione non può che riferirsi alla omessa indicazione dell’inizio della sosta, ovvero al mancato azionamento del dispositivo di controllo della durata della sosta. Dunque, nell’ipotesi di aree di parcheggio dove la sosta è tariffata e consentita per un tempo indeterminato, il protrarsi della sosta oltre il termine per il quale è stato effettuato il pagamento non si sostanzia in alcuna violazione di obblighi previsti dal Codice. In ogni caso l’esposizione del cosiddetto “grattino”, ovvero del “ticket” emesso dal dispositivo di controllo della durata della sosta, configura sia l’indicazione chiara e visibile dell’orario di inizio della sosta, sia l’azionamento del dispositivo, come contemplato dall’articolo 157, comma 6, del Codice. Alla luce del regime normativo allo stato vigente, i competenti Uffici del MIT hanno quindi espresso il parere che il pagamento in misura insufficiente in aree ove la sosta è consentita a tempo indeterminato e subordinata al pagamento di una somma, configura unicamente una inadempienza contrattuale. Le azioni necessarie al recupero delle evasioni tariffarie e dei mancati pagamenti, ivi compresi il rimborso delle spese e le penali, da stabilire con apposito regolamento comunale, secondo le indicazioni e le limitazioni fornite dal Codice Civile e dal Codice del Consumo, ai sensi dell’art. 17, comma 132 della legge n. 127 del 1997, possono essere affidate al gestore del servizio.

È quindi da considerarsi, effettivamente, materia per la contestazione innanzi al Prefetto, da presentarsi obbligatoriamente entro 60 gg dalla notifica della sanzione, per mezzo raccomandata A/R ovvero consegnata personalmente, la presenza di una multa per divieto di sosta ex art. 7.
In quei casi non di sanzione amministrativa si tratta, ma di inadempienza contrattuale che però non impedisce che il gestore del servizio possa esigere con l’integrazione anche delle penali cospicue.
Diviene quindi necessario, esaminato il provvedimento irrogato, valutarlo con l’aiuto di associazioni esperte e perite, quali il citato CODACONS, allo scopo di valutare, dinanzi ad una multa ex art. 7 CdS, l’opportunità del ricorso.

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