Un giovane è stato recentemente multato in violazione dell’articolo 157 comma 7-bis del Codice della strada, il quale recita quanto segue:
7-bis. È fatto divieto di tenere il motore acceso, durante la sosta del veicolo, allo scopo di mantenere in funzione l’impianto di condizionamento d’aria nel veicolo stesso; dalla violazione consegue la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 216 a euro 432.
Il suddetto comma è stato inserito dal decreto-legge n. 117/2007, convertito con legge n. 160/2007, modificato dalla legge 29 luglio 2010, n. 120 ( G.U. n. 175 del 29 luglio 2010 suppl. ord.), ed era stato pensato per tutelare l’ambiente.
Per effetto delle modifiche al comma 7-bis dell’art. 157 del c.d.s., il divieto di tenere il motore acceso allo scopo di far funzionare l’impianto di condizionamento d’aria, è stato limitato alla sosta e non più anche alla fermata del veicolo.
Nell’articolo 157 del Codice della Strada vengono riportate le definizioni di sosta e fermata al comma 1:
1. Agli effetti delle presenti norme:
a) per arresto si intende l’interruzione della marcia del veicolo dovuta ad esigenze della circolazione;
b) per fermata si intende la temporanea sospensione della marcia anche se in area ove non sia ammessa la sosta, per consentire la salita o la discesa delle persone, ovvero per altre esigenze di brevissima durata. Durante la fermata, che non deve comunque arrecare intralcio alla circolazione, il conducente deve essere presente e pronto a riprendere la marcia;
c) per sosta si intende la sospensione della marcia del veicolo protratta nel tempo, con possibilità di allontanamento da parte del conducente;
d) per sosta di emergenza si intende l’interruzione della marcia nel caso in cui il veicolo è inutilizzabile per avaria ovvero deve arrestarsi per malessere fisico del conducente o di un passeggero.
Il tutto farebbe pensare che l’auto del giovane si trovasse in una situazione di fermata e non di sosta, valutando un errata interpretazione da parte degli agenti di polizia. Tuttavia dobbiamo citare la sentenza 13/07/2011 n° 15392 della Cassazione Civile, sez. III, la quale “stravolge” il termine di sosta che normalmente conosciamo:
La sosta di un veicolo a motore su un’area pubblica o ad essa equiparata integra gli estremi della fattispecie “circolazione”, con la conseguenza che dei danni derivati a terzi dall’incendio del veicolo in sosta sulle pubbliche vie o sulle aree equiparate risponde anche l’assicuratore, salvo che sia intervenuta una causa autonoma, ivi compreso il caso fortuito, che abbia determinato l’evento dannoso. (1)
(*) Riferimenti normativi: art. 2054 c.c.; art. 1, legge n. 990/1969, ora art. 122, D.lgs. 7 settembre 2005, n. 209.
(1) In senso conforme alla massima si veda, da ultimo, Cass. civ., sez. III, sentenza 11 febbraio 2010, n. 3108.
Tradotto: in senso giuridico, cioè da sentenza, la sosta comprende ogni momento di circolazione in cui il veicolo insiste sulla strada, sia la sosta propriamente detta, che la fermata che l’arresto.
Dicesi “obiter dicta”. La sentenza sopra citata, effettivamente, parla di altro, ma nel farlo precisa quello che la norma dice già chiaro: non importa per quanto tempo stai fermo, sempre sosta è.
Quindi la norma dice: o te ne vai e lasci la macchina, o resti in macchina in attesa, o arresti la macchina per poi ripartire, il motore acceso non lo lasci.
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