PRECISAZIONI La prima casa diventa pignorabile – Bufale.net
Ci segnalano i nostri contatti un articolo targato Secolo d’Italia, dal titolo “La prima casa da oggi è pignorabile”.
Come sempre in questi casi, il titolo in realtà non può che, per forza di cose, semplificare e riassumere. A tratti rendendo criptico il senso del testo stesso. Testo che riporta, in realtà, un più corretto:
La prima casa diventa pignorabile. Lo ha deciso la maggioranza che sostiene il governo Renzi che ha bocciato le mozioni dell’opposizione, tra queste una di Fratelli d’Italia, che chiedeva di sospendere le procedure di espropriazione relative a immobili adibiti ad abitazione principale. Formalmente c’è stato un via libera dell’Aula della Camera alle mozioni di maggioranza sulle iniziative volte a sospendere gli espropri delle prime case. Ma i testi approvati, di fatto, non garantiscono nulla: sostanzialmente impegnano il governo solo a «valutare l’opportunità di adottare iniziative di rango normativo per ad individuare misure di natura economica per la gestione dei mutui ipotecari per la prima casa in sofferenza, con particolare riferimento ai nuclei familiari, soprattutto quelli numerosi, che si trovano in situazione di temporanea insolvenza». Un ulteriore impegno, previsto dalla mozione del Pd, impegna il governo «a valutare l’opportunità di effettuare un’analisi approfondita ed aggiornata al fine di definire le misure da mettere in campo per arginare il fenomeno dei pignoramenti degli immobili adibiti ad abitazione principale».
Nasce tutto dal c.d. Decreto del Fare, che nell’articolo 52 pone dei precisi paletti validi per le riscossioni mediante ruolo. In sintesi, nei rapporti tra Equitalia ed i Cittadini:
Art. 52
(Disposizioni per la riscossione mediante ruolo)
1. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
602, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) All’articolo 19, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) dopo il comma 1-quater e’ inserito il seguente: “1-quinquies. La
rateazione prevista dai commi 1 e 1-bis, ove il debitore si trovi,
per ragioni estranee alla propria responsabilita’, in una comprovata
e grave situazione di difficolta’ legata alla congiuntura economica,
puo’ essere aumentata fino a centoventi rate mensili. Ai fini della
concessione di tale maggiore rateazione, si intende per comprovata e
grave situazione di difficolta’ quella in cui ricorrono
congiuntamente le seguenti condizioni:
a) accertata impossibilita’ per il contribuente di assolvere il
pagamento del credito tributario secondo un piano di rateazione
ordinario;
b) valutazione della solvibilita’ del contribuente in relazione al
piano di rateazione concedibile ai sensi del presente comma.”
2) al comma 3, alinea, le parole “di due rate consecutive” sono
sostituite dalle seguenti “, nel corso del periodo di rateazione, di
otto rate, anche non consecutive”.
b) all’articolo 52:
1) al comma 2-bis le parole: ” e 79,” sono sostituite dalle
seguenti: “, 79 e 80, comma 2, lettera b),”;
2) dopo il comma 2-bis, sono aggiunti i seguenti:
“2-ter. Nel caso in cui il debitore eserciti la facolta’ di cui al
comma 2-bis, la vendita del bene deve aver luogo entro i cinque
giorni antecedenti la data fissata, ai sensi degli articoli 66 e 78,
per il primo incanto, ovvero la nuova data eventualmente fissata per
effetto della nomina di cui all’articolo 80, comma 2, lettera b).
2-quater. Se la vendita di cui al comma 2-ter non ha luogo nei
cinque giorni antecedenti la data fissata per il primo incanto e vi
e’ necessita’ di procedere al secondo, il debitore, entro il giorno
che precede tale incanto, puo’ comunque esercitare la facolta’
prevista dal comma 2-bis al prezzo stabilito ai sensi degli articoli
69 e 81.”;
c) all’articolo 53, comma 1, le parole “centoventi” sono sostituite
dalle seguenti: “duecento”;
d) all’articolo 62:
1) il comma 1 e’ sostituito dal seguente: “1. I beni di cui
all’articolo 515, comma 3, del codice di procedura civile, anche se
il debitore e’ costituito in forma societaria ed in ogni caso se
nelle attivita’ del debitore risulta una prevalenza del capitale
investito sul lavoro, possono essere pignorati nei limiti di un
quinto, quando il presumibile valore di realizzo degli altri beni
rinvenuti dall’ufficiale esattoriale o indicati dal debitore non
appare sufficiente per la soddisfazione del credito.”;
2) dopo il comma 1, e’ inserito il seguente: “1-bis. Nel caso di
pignoramento dei beni di cui al comma 1, la custodia e’ sempre
affidata al debitore ed il primo incanto non puo’ aver luogo prima
che siano decorsi trecento giorni dal pignoramento stesso. In tal
caso, il pignoramento perde efficacia quando dalla sua esecuzione
sono trascorsi trecentosessanta giorni senza che sia stato effettuato
il primo incanto.”;
e) all’articolo 72-bis, comma 1, lett. a) la parola: “quindici” e’
sostituita dalla seguente: “sessanta”.
f) all’articolo 72-ter dopo il comma 2 e’ inserito il seguente:
“2-bis. Nel caso di accredito delle somme di cui ai commi 1 e 2 sul
conto corrente intestato al debitore, gli obblighi del terzo
pignorato non si estendono all’ultimo emolumento accreditato allo
stesso titolo.”;
g) all’articolo 76, il comma 1 e’ sostituito dal seguente: “1.
Ferma la facolta’ di intervento ai sensi dell’articolo 563 del codice
di procedura civile, l’agente della riscossione:
a) non da’ corso all’espropriazione se l’unico immobile di
proprieta’ del debitore, con esclusione delle abitazioni di lusso
aventi le caratteristiche individuate dal decreto del Ministro per i
lavori pubblici 2 agosto 1969, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
218 del 27 agosto 1969, e comunque dei fabbricati classificati nelle
categorie catastali A/8 e A/9, e’ adibito ad uso abitativo e lo
stesso vi risiede anagraficamente;
b) nei casi diversi da quello di cui alla lettera a), puo’
procedere all’espropriazione immobiliare se l’importo complessivo del
credito per cui procede supera centoventimila euro. L’espropriazione
puo’ essere avviata se e’ stata iscritta l’ipoteca di cui
all’articolo 77 e sono decorsi almeno sei mesi dall’iscrizione senza
che il debito sia stato estinto.”;
h) all’articolo 77, comma 1-bis, dopo le parole “comma 1” sono
inserite le seguenti: “anche quando non si siano ancora verificate le
condizioni per procedere all’espropriazione di cui all’art. 76, commi
1 e 2,”;
i) all’articolo 78, dopo il comma 2, e’ aggiunto il seguente:
“2-bis. Se, per effetto delle nomine previste dall’articolo 80, comma
2, il primo incanto non puo’ essere effettuato nella data indicata
nell’avviso di vendita, l’agente della riscossione fissa i nuovi
incanti e notifica al soggetto nei confronti del quale procede, il
relativo avviso contenente le informazioni di cui al comma 1, lettera
d) del presente articolo.”;
l) all’articolo 80:
1) dopo il comma 1, e’ inserito il seguente: “1-bis. Entro il
termine di cui al comma 1, l’avviso di vendita e’ pubblicato sul sito
internet dell’agente della riscossione.”;
2) il comma 2, e’ sostituito dal seguente: “2. Su istanza del
soggetto nei confronti del quale si procede o dell’agente della
riscossione, il giudice puo’ disporre:
a) che degli incanti, ferma la data fissata per gli stessi, sia
data notizia al pubblico a mezzo di giornali o con altre idonee forme
di pubblicita’ commerciale;
b) la vendita al valore stimato con l’ausilio di un esperto da lui
nominato, nel caso in cui ritenga che il valore del bene, determinato
ai sensi dell’articolo 79, sia manifestamente inadeguato. Se l’agente
della riscossione lo richiede, il giudice puo’ nominare un ausiliario
che relazioni sulle caratteristiche e condizioni del bene pignorato,
al quale puo’ essere anche assegnata la funzione di custodia.”;
3) dopo il comma 2, e’ inserito il seguente: “2-bis Nei casi di cui
al comma 2, le spese sono anticipate dalla parte richiedente e
liquidate dal giudice in prededuzione. In deroga a quanto disposto
dall’articolo 53, comma 1, il pignoramento non perde efficacia se,
per effetto delle nomine di cui al comma 2 del presente articolo, il
primo incanto non puo’ essere effettuato entro duecento giorni
dall’esecuzione del pignoramento stesso.”;
m) all’articolo 85, comma 1, le parole: “minor prezzo tra il prezzo
base del terzo incanto e la somma per la quale si procede” sono
sostituite dalle seguenti: ” prezzo base del terzo incanto”.
2. All’articolo 10, comma 13-quinques del decreto-legge 6 dicembre
2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre
2011, n. 214, le parole “31 dicembre” sono sostituite dalle seguenti:
“30 settembre”.
3. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze da
adottare entro 30 giorni dalla data di conversione del presente
decreto-legge sono stabilite le modalita’ di attuazione e
monitoraggio degli effetti derivanti dall’applicazione del meccanismo
di rateazione di cui al comma 1 lettera a).
Quindi, nel caso Equitalia debba procedere a pignoramento, e nel caso il debitore non disponga di altro immobile, a tutt’oggi è ancora escluso il pignoramento immobiliare, o meglio non è possibile dare corso all’esecuzione.
E ciò è ancora valido.
Diverso è il caso del creditore “civile”: pensiamo ad esempio al fornitore di un piccolo imprenditore, alla banca presso cui si è ripetutamente sforato il fido o non si è mai pagato un mutuo (o si è cessato di pagarlo), parcelle di professionisti eccetera.
In quei casi, come dimostra la triste cronaca è sempre stato possibile pignorare anche la prima casa. Con le cautele di rito nel caso.
Tra cui, recentemente, la possibilità di avvalersi di nuovi strumenti di gestione del debito come gli accordi di gestione della crisi da sovrindebitamento ex Legge Centauro, per questo ribattezzata da media e social “Legge antisuicidi”.
Ciò che hanno proposto le opposizioni è, sostanzialmente, reperire una identità di ratio (di motivazione tecnica cioè) tra il pignoramento proposto da Equitalia e quello proposto da altri debitori impegnando il Governo a cercare di assumere iniziative urgenti volte a sospendere le procedure espropriative relative ad immobili adibiti ad abitazione principale e a stanziare le risorse necessarie al finanziamento di tutti gli strumenti atti a sostenere i soggetti e i nuclei familiari che versino in una condizione di temporanea sofferenza finanziaria, con particolare riferimento a quelli con figli minori e con persone affette da disabilità, al fine di prevenire l’instaurazione di procedure di espropriazione immobiliare a loro carico riferite alla prima casa di abitazione.
Al momento tale mozione non ha avuto seguito: ma ciò non vuol dire che sono state “perse delle garanzie”.
Semplicemente la situazione resta quella del post Decreto del fare: impossibilità di dare corso all’esecuzione immobiliare della prima casa per Equitalia, possibilità del debitore, in ogni altro caso, di avvalersi di strumenti come la gestione della crisi da sovrindebitamento e la conversione del pignoramento.
EDIT: Ci segnalano i nostri contatti che, a distanza di un anno, in data 26.09.2016, il portale Notixweb ha deciso di riciclare la notizia de La Stampa, da dove è stata ripubblicata sul Social collegato Sputtaniamotutti.
L’omissione della data – in modo che il “da oggi” nel titolo sembrasse odierno e non relativo ad Agosto 2015 – e la citazione della sola main page del quotidiano nazionale hanno occultato il problema, dando l’illusione che la notizia fosse recente e mai dibattuta.
Ciò ha portato alla pagina social in breve tempo quasi 5000 condivisioni nuove di pacca per un articolo vecchio di un anno e già affrontato in passato
Nel caso le notizie che leggete vi diano una forte sensazione di deja vu, potete avvalervi del nostro motore di ricerca interno.
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