PRECISAZIONI La presunta truffa delle raccomandate croate con la multa da 250 euro – Bufale.net
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La risposta di Aduc del marzo 2015
In molti hanno sostenuto che si potesse trattare di una truffa, tra cui siti come Il Giornale e Il Giorno, ma anche siti internet come Newsvideo24. Nonostante questi ne parlino in periodi relativamente recenti, novembre e dicembre 2015, la storia delle raccomandate era stata già trattata da Aduc in un articolo del 14 marzo 2015:
Al decreto è possibile fare opposizione entro 8 giorni dal ricevimento, impugnandolo dinnanzi allo stesso notaio che lo ha emesso; sull’opposizione decide un tribunale. L’impugnazione deve essere motivata, pena l’inammissibilità, e probabilmente in lingua croata. Ma è quasi certamente necessario avvalersi di un legale abilitato ad esercitare in Croazia per proseguire con l’opposizione. Questo significa sostenere spese non indifferenti, per cui è consigliabile opporsi solo se effettivamente vi sono motivi validi (ovvero, se si può dimostrare che non si è usufruito del parcheggio). In ogni caso, la sentenza emessa dal tribunale croato al termine del giudizio, potrà senza dubbio essere oggetto di esecuzione forzata in Italia.
[…]
Tutto quanto ciò premesso, chi dovesse ricevere un decreto di esecuzione dalla Croazia dovrà tenere presente:
– che sussiste la giurisdizione croata, quindi legittimamente (in base al ricordato Regolamento) la controversia è stata incardinata in Croazia;
– che l’opposizione a tale decreto nel brevissimo termine di 8 giorni (ammesso che un termine così breve sia corretto, anche in base ai principi, anch’essi di derivazione comunitaria, dell’equo processo di cui all’art. 6 della Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell’Uomo e delle Libertà Fondamentali) apre un procedimento dinnanzi al tribunale croato, con probabilità della necessaria assistenza da parte di un avvocato locale, e le spese che ne conseguono;
– che, invece, la mancata opposizione determina l’acquisizione di esecutività del decreto e, quindi, l’impossibilità di rimettere in discussione il credito azionato nel merito;
– che, tuttavia, per eseguire il provvedimento straniero non è necessario il riconoscimento da parte del tribunale italiano, il quale, però, rimane esclusivamente competente per l’esecuzione e, quindi, deve essere comunque interpellato nella fase esecutiva;
– che ciò comporta per il procedente la necessità di farsi comunque assistere da un avvocato in Italia che si occupi di tutta la fase esecutiva, sostenendone i costi;
– che il credito per cui procedono è di 1.506 kuna, equivalenti a 198 euro se pagati entro 8 giorni, che, invece, se seguiti da fase esecutiva aumenterebbero a 2000 kuna, corrispondenti a 264 euro circa. La società croata potrebbe essere scoraggiata dall’instaurare diversi processi esecutivi nelle varie città di residenza dei turisti (meno se i debitori si concentrano in alcune circoscrizioni e, quindi, è sufficiente che si affidino ad un legale di quella città);
– che se tale fase esecutiva fosse realmente instaurata in Italia, il destinatario di essa si vedrebbe addossati i costi anche di tale fase in caso di soccombenza (ma anche di vittoria se il giudice reputasse di compensare le spese!);
– che, laddove fosse incardinata l’esecuzione nel tribunale italiano, l’ingiunto potrebbe fare opposizione sottoponendo ad un giudice italiano le proprie rimostranze che, comunque, sarebbero limitate alle considerazioni già fatte (l’impossibilità di sollevare questioni sul merito della pretesa; l’esistenza di una procedura nazionale di uno Stato membro, che rimane sovrano e che è chiamato a rispettare alcune garanzie comunitarie che, nel caso specifico, sembrano tutto sommato garantite).
A ben vedere l’opposizione all’atto di precetto potrebbe essere affidata esclusivamente alla verifica sul rispetto delle garanzie comunitarie sul processo, alla correttezza della notifica di un decreto ingiuntivo/ decreto di esecuzione croato per lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, ed al termine di 8 giorni tutt’altro che garantista dei principi del giusto processo, a maggior ragione trattandosi di controversia transfrontaliera.
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