PRECISAZIONI La presunta truffa delle raccomandate croate con la multa da 250 euro – Bufale.net
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La rettifica pubblicata su Il Giornale
Non vi è traccia, anzi il contrario, che vi sia stata alcuna condotta integrante l’elemento soggettivo del dolo, come invece sostenuto nel titolo dell’articolo, utilizzando il termine “Truffa”. Per ciò’ che attiene poi al fatto che ci siano stati degli errori di trascrizione o comunque che le società nostre mandanti ci abbiano inviato alcuni dati errati per cui, ingiustamente ma incolpevolmente da parte nostra, sono stati intimati soggetti che mai erano stati in Croazia, dobbiamo ammettere che il problema si è presentato. Ovviamente, prevedendo che all’invio di migliaia di Decreti di Esecuzione in tutta Europa potesse esserci una fisiologica quantità’ di errori/problematiche (soprattutto per gli inadempimenti più risalenti) abbiamo messo a disposizione e segnalato nel plico inviato ai debitori un indirizzo mail ed un n. di telefono al quale poter spiegare (ad una nostra dipendente che parla in lingua italiana) la problematica e, previa verifica sui dati originali degli accertamenti effettuati dalle società nostre mandanti, provvedere all’immediato annullamento del decreto da parte nostra.
Ovviamente, eccetto alle casistiche relative ad errori eccezionali e per le quali abbiamo provveduto direttamente come Studio legale in via di autotutela, in caso di volontà dell’intimato ad opporsi nel merito al credito vantato dalle varie società di parcheggio egli dovrà utilizzare le procedure giuridicamente previste opponendosi, entro 8 giorni dalla notifica dell’ingiunzione, termine quest’ultimo che, seppur riconosciamo essere breve rispetto alla normativa italiana, è quello previsto dall’ordinamento croato e non deciso arbitrariamente dai sottoscritti. Per quel che attiene, poi, alla natura giuridica dei crediti vantati è doveroso precisare che non si tratta di sanzione amministrativa, relativa ad una violazione del C.d.S., ma di un credito avente natura privatistica (trattandosi del corrispettivo di un contratto intervenuto per fatti concludenti) per il quale le società mandanti, agiscono a proprio nome e per proprio conto e, per il quale non è prevista alcuna preventiva notifica da parte delle competenti autorità croate. Pertanto, sulla base di quanto sopra, dovendosi applicare al credito in questione le regole normative dell’Ordinamento croato (che, ovviamente, differiscono da quelle italiane) non è previsto alcun “verbale di contestazione”, ma solamente un ordine di pagamento (DPK appunto), i cui dati in esso contenuti sono in possesso della mandante. Dato che la pretesa creditoria vede coinvolti un cittadino – in questo caso – italiano ed una società di diritto croato, per fatti accaduti sul suolo croato, si è in presenza dei presupposti per l’applicazione delle norme di diritto internazionale privato croato, che stabilisce che in materia di contratti d’uso il diritto applicabile sia quello della sede (o residenza) di colui che fornisce la cosa al momento dell’accettazione dell’offerta. Così anche il Regolamento (UE) 1215/2012, (Bruxelles I bis), in vigore dal 10.1.2015, nella Sezione 2, Competenze speciali, l’art. 7. comma 1. stabilisce che una persona domiciliata in uno stato membro può’ essere convenuta in un altro stato membro, a) in materia contrattuale davanti all’autorità’ giurisdizionale del luogo di esecuzione dell’obbligazione dedotta in giudizio. In base alla Legge croata sull’esecuzione, in Croazia, il notaio, in veste di fiduciario del Tribunale, ha competenza ad emanare il Ricorso per ottenere un decreto di esecuzione, sulla base dell’estratto autenticato delle scritturte contabili. Per ciò’ che concerne, invece, il Conto Corrente italiano sul quale poter effettuare i versamenti a saldo delle posizioni debitorie, ovviamente, è una procedura del tutto legittima ed utilizzata (anche questa non solo in Italia ma anche negli altri paesi europei in cui operiamo) semplicemente per evitare all’ingiunto il costo del bonifico internazionale in Croazia che, purtroppo, non fa ancora parte dell’area SEPA nonostante l’entrata in UE del 1 luglio 2013 ed è, pertanto, molto più costoso del bonifico in Italia. Per quanto riguarda l’importo richiesto, lo stesso viene dettagliato all’interno del decreto in questione e calcolato sulla base delle Tariffe ufficiali degli avvocati (http://www.hok- cba.hr/hr/vazeca-tarifa), dei traduttori (Gazzetta Ufficiale n. 88 del 28.7.2008, Pravilnik o stalnim sudskim tumačima), nonché dei notai (Pravilnik o nagradama i naknadi troškova javnih bilježnika u ovršnom postupku, http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2012_10_114_2482.html).
Pertanto, sulla base di quanto rappresentato, la procedura di recupero giudiziale posta in essere dal nostro studio legale è pienamente legittima e conforme a quanto previsto dall’ordinamento croato. Grazie alla nostra attività di recupero le società comunali che gestiscono gli stalli a pagamento in Croazia hanno già potuto riscontrare, fin da quest’ultima stagione estiva, un rilevante calo dei ticket non pagati da parte degli automobilisti stranieri (non solo italiani,ma anche in tedeschi, austriaci,
sloveni). Questo è un segno che la cultura (o meglio “discultura”) dei parcheggi selvaggi e della supposta immunità alle regole civili del nostro Paese sta finalmente cambiando. Vi chiedo, dunque, di voler procedere alla rettifica ex art. 8 L. 46/1948 e successive modifiche ed integrazioni, di quanto riportato nell’articolo di cui sopra, con risalto analogo, comunicandoVi che in difetto saremo costretti ad adire le sedi preposte per la tutela della nostra reputazione personale e professionale.
Tel: +385 52 213 535, fax: +385 52 213 536,Adresa: Giardini 3/III, 52100 Pula, I”.
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