Categorie: Precisazioni

PRECISAZIONI Ascoltare musica in auto a volume troppo alto è reato – Bufale.net

Ci segnalano  i nostri contatti una notizia targata Retenews24, dal titolo inequivocabile. Il testo propone una chiara descrizione dell’evento

La Suprema corte, chiamata a intervenire sul caso di un automobilista siciliano a cui è stato sequestrato il potente impianto stereo perché troppo rumoroso, con la sentenza 7543/2016 ha richiamato l’articolo 659 c.p. che recita “chiunque, mediante schiamazzi o rumori, ovvero abusando di strumenti sonori o di segnalazioni acustiche, ovvero suscitando o non impedendo strepiti di animali, disturba le occupazioni o il riposo delle persone, ovvero gli spettacoli, i ritrovi o i trattenimenti pubblici, è punito con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda fino a 309 euro”.

[…]

Per la terza sezione penale, ad essere decisivo, ai fini della condanna, è il resoconto fatto da uno degli agenti che hanno provveduto anche al sequestro dell’impianto.

“L’effettiva idoneità delle emissioni sonore ad arrecare pregiudizio ad un numero indeterminato di persone costituisce un accertamento di fatto rimesso all’apprezzamento del giudice di merito, il quale non è tenuto a basarsi esclusivamente sull’espletamento di specifiche indagini tecniche, ben potendo fondare il proprio convincimento su altri elementi probatori in grado di dimostrare la sussistenza di un fenomeno in grado di arrecare oggettivamente disturbo della pubblica quiete”.

La notizia è confermata, e testo completo della sentenza, unitamente ad esaustivo commento, vengono forniti  dal portale Studio Cataldi, rintracciato e riportato verbatim  quale fonte chiarificatrice:

Fermato dalla polizia, l’uomo si è visto non solo sequestrare l’impianto ma si è beccato anche una condanna per “disturbo del riposo e delle occupazioni delle persone”, confermata ora dalla Cassazione (cfr. sentenza n. 7543/2016, qui sotto allegata).

Per gli Ermellini, infatti, non c’è dubbio sulla condotta molesta dell’uomo e a nulla valgono le doglianze dello stesso che lamentava la mancata dimostrazione della concreta idoneità potenziale alla lesione del bene giuridico protetto dalla norma penale, giacché non c’erano state denunce da parte dei residenti né tantomeno erano stati effettuati accertamenti strumenti del rumore.

Per la terza sezione penale, ad essere decisivo, ai fini della condanna, è il resoconto fatto da uno degli agenti che hanno provveduto anche al sequestro dell’impianto.

In tema di disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone – hanno affermato infatti dal Palazzaccio – “l’effettiva idoneità delle emissioni sonore ad arrecare pregiudizio ad un numero indeterminato di persone costituisce un accertamento di fatto rimesso all’apprezzamento del giudice di merito, il quale non è tenuto a basarsi esclusivamente sull’espletamento di specifiche indagini tecniche, ben potendo fondare il proprio convincimento su altri elementi probatori in grado di dimostrare la sussistenza di un fenomeno in grado di arrecare oggettivamente disturbo della pubblica quiete“.

Vi rimandiamo al portale giuridico per il testo  completo della sentenza, ma l’articolo di riferimento è ovviamente l’articolo 659 c.p.

659. Disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone

1. Chiunque, mediante schiamazzi o rumori, ovvero abusando di strumenti sonori o di segnalazioni acustiche, ovvero suscitando o non impedendo strepiti di animali, disturba le occupazioni o il riposo delle persone, ovvero gli spettacoli, i ritrovi o i trattenimenti pubblici, è punito con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda fino a 309 euro .

2. Si applica l’ammenda da 103 euro a 516 euro a chi esercita una professione o un mestiere rumoroso contro le disposizioni della legge o le prescrizioni dell’Autorità.

Ovviamente quindi non è l’atto di detenere ed usare una radio ex se  atto sanzionabile, ma le emissioni sonore oltre i limiti della tollerabilità, ovvero in grado di costituire turbativa al riposo ed alle occupazioni delle persone nella zona, percorrendo in ore serali una pubblica strada col volume al massimo  su uno stereo di potenza ragguardevole.

La combinazione quindi dell’ora tarda, idonea al riposo, e  del forte volume riscontrato dagli agenti ha senz’altro configurato l’abuso di cui all’articolo 659 c.p.

Ricordiamo infatti che il  concetto legislativo di schiamazzi o rumori è contingente e concreto, e non astratto: un rumore in una città affollata durante l’ora di punta sarà ben diverso da un forte rumore in orario notturno.

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