Uno dei segnali dell’ascesa del desiderio di populismo e velleità dittatoriali nella popolazione è il disprezzo per la giustizia: il meme sugli “arresti domiciliari per furto” rientra in un generale clima in cui si invita il cittadino a disprezzare e calpestare il diritto stesso, sostituendo la giustizia con forche e linciaggi.
Obiettivo chiarissimo in questo meme
Partiamo da una serie di presupposti: innanzitutto il fatto che in Italia la pena per il furto non sono gli arresti domiciliari anche per la vittima se reagisce, e invocare le punizioni corporali non solo postula una visione di una “Arabia” da Le mille ed una notte, ma descrive in pieno la natura violenta e crudele di chi diffonde memes come questo.
Parliamo di persone, insomma, pronte ad eccitarsi sognando un boia che mutili criminali ma che sarebbero pronte ad gettarsi in ginocchio davanti alla stessa autorità che disprezzano per farsi togliere una multa o condonare evasioni tributarie a tre zeri.
Ma senza divagare, torniamo al concetto di pena detentiva.
Come chiunque abbia studiato un minimo di diritto saprà, l’articolo 624 c.p. disciplina chiaramente la pena per il furto
Chiunque s’impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da centocinquantaquattro euro a cinquecentosedici euro [625, 626, 649].
Agli effetti della legge penale, si considera cosa mobile anche l’energia elettrica e ogni altra energia che abbia un valore economico [c.c. 814; c. nav. 1148].
Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra una o più delle circostanze di cui agli articoli 61, n. 7 e 625.
La pena naturale per il furto è dunque la reclusione.
La pena detentiva domiciliare, esistente anche in diversi stati nel mondo (tra cui quelli citati) è un istituto applicabile invece in casi assai peculiari, rigidamente elencati dalla norma.
Ad esempio, potrà essere applicata, come leggerete studiando la scheda linkata al precedente paragrafo, solo qualora la pena complessiva non superi i diciotto mesi, ed in questo caso
La misura non può essere concessa:
ai condannati per i reati particolarmente gravi (quelli previsti dall’art. 4 bis della legge sull’ordinamento penitenziario)
ai delinquenti abituali, professionali o per tendenza (artt. 102, 105 e 108 del codice penale)
ai detenuti sottoposti al regime di sorveglianza particolare (art. 14 bis della legge sull’ordinamento penitenziario)
qualora vi sia la concreta possibilità che il condannato possa darsi alla fuga o commettere altri delitti
qualora il condannato non abbia un domicilio idoneo alla sorveglianza e alla tutela delle persone offese dal reato commesso.Nel caso la condanna a diciotto mesi – o meno – di reclusione sia comminata a una persona in libertà, è lo stesso pubblico ministero che, al momento della condanna, ne sospende l’esecuzione, previo accertamento dell’esistenza e dell’idoneità dell’alloggio, nonché, se si tratta di persona tossicodipendente o alcooldipendente, previa verifica della documentazione medica attestante lo stato di tossicopendenza o alcooldipendenza e del programma di recupero, trasmettendo quindi gli atti al magistrato di sorveglianza per la concessione della detenzione domiciliare.
Oppure in casi assai residuali, come ultrasettantenni, persone con comprovate esigenze di salute, donne incinte e i soggetti tassativamente descritti dall’articolo 47- ter l. 354/1975 e seguenti
Naturalmente, viviamo in un sistema giuridico il cui scopo non è il linciaggio, o la punizione applicata come brutale vendetta di chi ritiene di aver subito un torto e per, questo, infligge sofferenza a chi gli ha cagionato il torto suddetto finché non si riterrà soddisfatto: simili sistemi appartengono alle dittature, se non a ere barbariche e precedenti lo sviluppo della civiltà umana stessa.
La nostra stessa costituzione ci ricorda che “le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità”, e la previsione di clausole di emergenza per venire incontro ai casi in cui la pena violerebbe il dettato Costituzionale è la pietra sulla quale l’intero Ordinamento poggia.
Quanto all’inciso, ci terremmo a ricordare che l’eccesso di legittima difesa è un reato a sua volta e dovrebbe essere assodato che, ad esempio colpire, percuotere o vendicarsi su un ipotetico ladro desistente, ovvero che ha cessato ogni tentativo, va ovviamente considerato reato a sua volta, e punito come tale.
Non è più un rischio concreto ad attivare il soggetto, ma un mero desiderio di vendetta, che l’ordinamento non può approvare per le predette ragioni.
Quanto all’elenco della serva degli altri stati, ci basti ricordare chegli Stati Uniti d’America sono una federazione di 50 Stati, ognuno con normative diverse e solo genericamente “Armonizzate” (pensate alla situazione europea) e, comunque, la regola dei tre furti millantata dall’autore del meme è stata applicata solo in casi particolari e assai specifici, di sicuro non assimilabili alla norma, in Romania la pena va in realtà da un anno a dodici, a seconda di gravi circostanze aggravanti (come l’uso di simboli dell’autorità, il furto di utilità nazionali e simili) che da noi varebbero invece l’uso di specifici reati e taceremo sull’invito a ricorrere alla mutilazione.
Quanto agli altri stati, ovviamente applicando aggravanti in modo strumentale si può pervenire ad ogni risultato: ma bastano le indicazioni inizialmente fornite per squalificare la discussione sugli arresti domiciliari per furto.
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