ALLARMISMO INUTILE 705 euro per Obbligo di aggiornamento del libretto di circolazione


Avrete sicuramente letto in questi giorni la preoccupante notizia secondo cui:

Il Ministero delle Infrastrutture dei Trasporti ha stabilito che, dal prossimo 3 novembre, scatterà l’obbligo di richiedere l’aggiornamento della carta di circolazione di tutti quei veicoli che sono nella disponibilità di un soggetto diverso dall’intestatario per periodi superiori a 30 giorni. Chi non provvederà all’aggiornamento rischierà una sanzione economica di almeno 705 euro fino al ritiro della carta di circolazione.

La notizia è sostanzialmente corretta, ma va precisata allo scopo di evitare allarmismi. Sovente viene infatti ricondivisa solo in parte, omettendo le parti che ogni altra testata giornalistica ha già affrontato e che i copincolla tendono ad obliterare.
Parliamo dalla normativa di riferimento, l’art. 94, comma 4-bis, c.d.s. (come modificato ex L. 120/2010):

Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 93, comma 2, gli atti, ancorché diversi da quelli di cui al comma 1 del presente articolo, da cui derivi una variazione dell’intestatario della carta di circolazione ovvero che comportino la disponibilità del veicolo, per un periodo superiore a trenta giorni, in favore di un soggetto diverso dall’intestatario stesso, nei casi previsti dal regolamento sono dichiarati dall’avente causa, entro trenta giorni, al Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici al fine dell’annotazione sulla carta di circolazione, nonché della registrazione nell’archivio di cui agli articoli 225, comma 1, lettera b), e 226, comma 5. In caso di omissione si applica la sanzione prevista dal comma 3.

Come avrete sicuramente notato, la normativa, la cui sanzione, secondo il comma 3 del citato articolo è una sanzione amministrativa dagli euro 705 agli euro 3.526, è entrata in vigore nel 2010, ha avuto bisogno di un lungo periodo di rodaggio per la sua attuazione, al termine del quale il ministero ha rilasciato il seguente, dettagliatissimo regolamento.
Molti interpreti hanno provveduto a semplificare il contenuto della lunga circolare, che mescola dati utili all’utente finale con dati necessari alle sedi ACI ed agli enti preposti al rilascio dei libretti di circolazione.
Per quel che attiene l’utente finale possiamo senza dubbio affermare che in primo luogo la norma non è retroattiva, poiché:
 

L’obbligo di richiesta di aggiornamento della carta di circolazione riguarda gli atti posti in essere a partire dal 3 novembre 2014 e solo da quella data scatteranno le sanzioni previste dal medesimo art. 94, comma 4-bis, c.d.s. nei confronti dell’avente causa.
Nessun obbligo, quindi, per quei soggetti che hanno posto in essere un atto prima del 3 novembre, per cui la registrazione resta facoltativa.

E quindi nessun “balzello” si aggiunge a coloro entrati nella disponibilità del veicolo prima di pari data, che possono, comunque, provvedere per ragioni di sicurezza spontaneamente e senza obbligo alcuno.

La circolare non si applica ancora a tutti i casi di trasferimento della disponibilità: sono esenti ad esempio i veicoli in disponibilità di soggetti che effettuano attività di autotrasporto (sulla base di iscrizione REN, licenza o autorizzazione), che riceveranno apposite disposizioni. Le disposizioni della circolare si applicano, invece, anche ai rimorchi di massa complessiva inferiore alle 3,5 t.
Anche i casi di comodato familiare, ovvero il caso tipico del genitore che lascia guidare in via esclusiva al figlio convivente la macchina di sua proprietà a lui intestata sono esenti, purché i familiari siano conviventi.
Tutti gli altri soggetti se la caveranno con costi in fondo contenuti, e, ove possibile, con l’applicazione di un “bollo adesivo” coi dati rettificati sul libretto:

per quanto concerne le flotte aziendali si può fare istanza cumulativa con un unico modello TT2120 versando una sola imposta di bollo (16 euro), ma le carte di circolazione vanno aggiornate singolarmente: si dovranno pagare i diritti di motorizzazione (9 euro) per quanti sono i libretti da aggiornare.

In sintesi oggi siamo arrivati all’applicazione di una norma risalente nel tempo, che consentirà alle autorità di polizia di identificare l’effettivo proprietario di un veicolo senza doverlo “inseguire” in una catena di prestiti e comodati “inesistenti”.
Domande e risposte? Per ulteriori informazioni ecco la nostra guida utile.

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