Ci segnalano i nostri contatti la seguente vicenda, legata ad un caso di “malagiustizia”.
Z.R., imputato di omicidio preterintenzionale, conseguente ad un tentativo di furto con strappo finito in tragedia, riferisce la notizia, avrebbe dovuto presenziare al giudizio in proprio carico in data 17 marzo, ma, siccome
I carabinieri non hanno un’auto di servizio a disposizione per portare in aula l’imputato, detenuto ad Artena agli arresti domiciliari, e così il processo, che era fissato a Roma, è slittato a fine aprile.
L’evento storico in sé è confermato. Le conseguenze e lo svolgimento? Leggendo il complesso delle altre testate, emergono altri elementi che, sia pur non escludendo l’errore umano, che in vicende delicate come queste lascia sempre l’amaro in bocca, tendono a sottolineare l’eccezionalità del caso e la sua mancanza di conseguenze ai fini della certezza della pena, punti molto importanti.
Ribadiamo che la notizia è vera e confermata, ma è d’obbligo un momento di approfondimento per raggiungere il nocciolo della verità.
Apprendiamo da altre fonti che l’accompagnamento coattivo era stato infatti una soluzione tentata per risolvere un “originario difetto di notifica”: è infatti istituto del diritto che anche l’imputato accusato dei delitti più aberranti abbia la possibilità di presenziare in Tribunale e difendersi dinanzi ad una corte di giustizia, a prescindere da ogni altra considerazione.
Un “errore di notifica” ha portato alla ricerca di una soluzione per garantire quel fondamentale diritto: fallendo, si è deciso per un breve rinvio.
Aprile, infatti, è ben vicino, e non poteva essere altro: rimandiamo il lettore ad un testo specifico sull’istituto della prescrizione, se vorrà. Basti sapere un questa sede che,
Nel caso di impedimento dell’imputato (che ha diritto di essere presente in aula durante il processo) o dei suoi difensori. In questi caso l’udienza successiva – preso atto della fondatezza degli impedimenti – non può essere rinviata oltre il sessantesimo giorno successivo alla prevedibile cessazione dell’impedimento
Con sospensione dei termini per la prescrizione (ex se mai inferiori ai sei anni per la commissione del qualsivoglia reato, e direttamente legati alla pena edittale massima). Quindi il processo ci sarà, e, ai fini dell’eventuale prescrizione, questo mese di attesa non appare computabile.
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