Non riesci a dormire per schiamazzi notturni? Ecco cosa dice la legge
Un problema comune per i residenti nelle zone prossime o immediatamente adiacenti alla movida notturna è quello del sonno. Sulle cronache dei cittadini esasperati dalla baldoria proveniente dai locali fino a notte fonda è stata scritta tanta letteratura, e sono frequenti gli episodi in cui il residente non sa come muoversi secondo le vie legali.
Cosa dice la Legge
Su questo argomento ci viene in aiuto un articolo pubblicato dal team de La Legge Per Tutti. Si fa riferimento, nel pezzo, all’art. 844 del Codice Civile che recita quanto segue:
Il proprietario di un fondo non può impedire le immissioni di fumo o di calore, le esalazioni, i rumori, gli scuotimenti e simili propagazioni derivanti dal fondo del vicino, se non superano la normale tollerabilità, avuto anche riguardo alla condizione dei luoghi.
Nell’applicare questa norma l’autorità giudiziaria deve contemperare le esigenze della produzione con le ragioni della proprietà. Può tener conto della priorità di un determinato uso.
Dunque il vicino “molestato” dai rumori non può fare nulla. Non esattamente. Ciò che abbiamo appena letto tutela in un certo senso il “segnalato”, ovvero l’esercizio pubblico che provoca disagio e disturbo al residente che, per via degli schiamazzi, si vede privato del sonno. A tutela del cittadino c’è l’art. 659 del Codice Penale che recita:
Chiunque, mediante schiamazzi o rumori, ovvero abusando di strumenti sonori o di segnalazioni acustiche ovvero suscitando o non impedendo strepiti di animali, disturba le occupazioni o il riposo delle persone, ovvero gli spettacoli, i ritrovi o i trattenimenti pubblici, è punito con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda fino a euro 309.
Si applica l’ammenda da euro 103 a euro 516 a chi esercita una professione o un mestiere rumoroso contro le disposizioni della legge o le prescrizioni dell’Autorità.
Quindi? Tutto facile? Non esattamente.
Come comportarsi per segnalare gli schiamazzi notturni
Quando gli schiamazzi del locale sotto casa ci tolgono il sonno, d’istinto chiamiamo le forze dell’ordine. Chiunque, almeno una volta, ha notato che alla telefonata verso carabinieri o polizia non è seguito alcun intervento, oppure è stato limitato il disturbo esclusivamente a quella notte. Questo stato di cose ha un motivo ben preciso: la segnalazione deve arrivare da più persone che lamentano lo stesso problema.
Gli agenti intervengono, ma il reato ai danni del locale si configura solo quando si presentano più segnalazioni da parte di più residenti. All’arrivo sul posto, i funzionari stilano un verbale sul loro intervento che potrà essere utilizzato in sede di processo penale ma solo – ripetiamo – se i rumori molesti hanno recato disturbo a più soggetti. In poche parole: gli agenti intervenuti per una singola chiamata non argineranno il problema per il futuro, bensì solamente per quella notte.
Se si vuole avviare un procedimento legislativo, invece, si può intentare una causa civile sensi dell’art. 844 che vi abbiamo illustrato nel paragrafo precedente. In tal caso ci si affida ad un legale che dovrà dimostrare al giudice la manifestazione dei rumori molesti e, solo così, si ottiene una sentenza di condanna alla cessazione delle molestie, e il proprietario del locale sarà obbligato ad intervenire per far sì che gli episodi non si ripetano.
Conclusioni
Per ovviare al problema degli schiamazzi notturni il cittadino può;
- Chiedere l’intervento delle forze dell’ordine, che tuttavia in presenza di una singola segnalazione intervengono solamente per il singolo episodio;
- Il reato si configura quando le forze dell’ordine sono chiamate a intervenire da più residenti;
- Il singolo può intentare una causa civile con l’intervento di un legale che può portare il giudice a una sentenza di condanna di cessazione delle molestie.
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