Circola la teoria per cui è possibile sostituire il Green Pass con un’autocertificazione.
La ratio alla base dell’idea è la stessa alla base delle molteplici “autocertificazioni” che abbiamo visto, come la “dichiarazione sostitutiva di Mascherina”. Il tentativo sostanzialmente di incartare in una forma giuridica, quindi ammantata di potere performativo, ciò che potere performativo non ha.
La legge è una enunciazione performativa, fa “de albo nigro”, scrive qualcosa e quello scritto ha effetti nella realtà giuridica.
Appendo un cartello “divieto di fumare”, e in quel posto non si può fumare. Introduco una norma che istituisce il Green Pass, e il Green Pass è istituito.
Ma posso io, cittadino, cavarmela dicendo “autocertifico di avere gli stessi diritti di quelli che hanno il Green Pass?”
La risposta breve è no. Sarebbe come pretendere di circolare in automobile esibendo fieri un’autocertificazione sostitutiva di “avere tutti i requisiti per essere abile alla guida e la libertà di movimento”, sostituire le vaccinazioni obbligatorie con una “certificazione di immunità” e altre simili idee.
Innanzitutto perché in base al DPR 28 dicembre 2000, n. 445 non è possibile sostituire con autocertificazione certificati medici e sanitari.
E a tutti gli effetti il Green Pass è un documento, firmato digitalmente, che certifica lo status sanitario di un determinato individuo.
In secondo luogo l’autocertificazione, qualora ammessa, non esclude comunque i controlli per verificare i requisiti.
Ne sa qualcosa FIPE che propose già a luglio senza successo di raccogliere le autocertificazioni dei clienti di ristoranti in vece del controllo per poi demandare alle forze dell’ordine il compito di verificare che tutti i depositari di autocertificazioni siano muniti di Green Pass.
Cosa della quale egualmente dubitiamo e possiamo vedere come non abbia avuto successo alcuno, ma quantomeno ricorda che anche se fosse astrattamente possibile certificare il proprio status sanitario, lo si dovrebbe verificare.
E il testo delle norme di cui al DPCM 17.06.2021 e D.L. 105/2021, porta a ritenere completamente esclusa la possibilità di autocertificare.
Come non si può autocertificare un certificato medico, la propria patente di guida, la propria età ai fini dell’acquisto di alcol e tabacchi, semplicemente non risulta credibile la possibilità di autocertificare di avere gli stessi diritti di utilizzo (quindi fruzione) dei servizi inibiti a chi non ha il Green Pass.
Anche perché si verifica uno dei due casi:
E quindi in un caso l’Autocertificazione sarebbe un ridondante orpello rispetto a un documento sanitario già in vostro possesso ancorché non nella vostra disponibilità (ma facile da ottenere), e nell’altro caso sarebbe impossibile per voi dichiarare di possedere requisiti che non avete.
In ogni caso l’esercente sarà tenuto alla verifica se non del documento di identità (valutazione a lui rimessa qualora ritenesse il caso dubbio) quantomeno il Green Pass, sotto pena di sanzioni.
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