No, non è vero che i “sieri” uccidono con l’effetto ADE e nessuno vi risarcisce…
Ci risiamo: sono tornate due bufale in una, l’effetto ADE e lo Scudo Penale.
La teoria secondo cui i vaccini siano progettati per uccidere, sia noto un fenomeno scientifico per cui moriranno tutti i vaccinati per l’effetto ADE e nessun morto o invalido sarà mai risarcito.
Entrambe, fake news. Due fake news in una sola. La prima di cui abbiamo parlato in modo plurimo. La seconda nata da un plateale disconoscimento della più banale differenza tra civile e penale e dagli istituti scorrettamente evocati.
Condite spesso da presunte testimonianze che, per quanto possano avere impatto, senza prova della correlazione causale lasciano il tempo che trovano, utili perlopiù a dare emotività alla narrazione.
Ma torniamo alle basi
I “sieri” uccidono con l’effetto ADE
A parte il fatto che la dizione “siero sperimentale” è una nota fake news sia per la scienza che per il diritto (quello vero), anche l’effetto ADE è una nota Fake News. Che chiudemmo nel Marzo 2021
Ricordano le FAQ del portale Salute
Non ci sono evidenze scientifiche che i vaccini anti Covid-19 inneschino l’ADE, cioè l’ “Antibody Dependent Enhancement”, reazione per cui alcuni anticorpi anziché bloccare un virus ne facilitano il suo ingresso nelle cellule. I vaccini autorizzati dalle autorità competenti – EMA e AIFA -, che sono attualmente in corso di somministrazione, fanno produrre anticorpi in modo selettivo contro la proteina “Spike” presente sul coronavirus e la loro azione è volta a bloccare l’ingresso del virus nelle cellule. I vaccini, quindi, non possono determinare l’ADE né in coloro che si vaccinano senza aver contratto l’infezione da nuovo coronavirus, né nelle persone che si vaccinano dopo aver contratto l’infezione.
E già nel Marzo del 2021 arrivammo a capire che i vaccini
“Sono molto selettivi e hanno la caratteristica di poter indurre anticorpi neutralizzanti grazie alla nuova tecnologia per cui il vaccino contiene una piccola porzione dell’Rna messaggero del virus Sars-CoV-2 che istruisce le cellule del corpo a produrre la caratteristica proteina Spike del virus”, spiega l’infettivologo. In pratica, quando una persona riceve questo vaccino, il suo corpo produce copie della proteina spike, che non causano la malattia, ma fanno sì che il sistema immunitario impari a reagire in modo difensivo, producendo una risposta immunitaria contro il coronavirus. “Quindi il fatto che i vaccini possano far sviluppare una risposta Ade non sta né in cielo, né in terra. Ribadisco: i vaccini non possono innescare la cosiddetta Ade, nemmeno nelle persone che vengono vaccinate dopo essere guarite dall’infezione”, chiarisce in modo netto Galli.
Quindi la prima parte della fake news è andata: non esiste alcun effetto ADE causato dai vaccini
Lo Scudo Penale significa che vi uccidono e “vi piangeranno solo i vostri parenti”
Recita una delle infinite condivisioni che lo Scudo Penale comporta immunità per i medici e nessuna conseguenza, nonché nessuna tutela per le vittime.
Il che è falso.
L’articolo 3 del decreto legge 44/2021 dispone infatti che, per i reati di omicidio colposo e di lesioni personali colpose causati dalla somministrazione dei vaccini anti Covid, la punibilità è esclusa a condizione che l’uso del vaccino sia conforme alle indicazioni del provvedimento di autorizzazione all’immissione in commercio.
Il che sostanzialmente comporta che il medico non sarà arrestato se, nonostante aver eseguito correttamente tutte le istruzioni e agito secondo la regola dell’arte, si verifichi un evento lesione o morte.
Enfasi su “non sarà arrestato”.
Il riferimento è alla c.d. “Medicina difensiva“, ovvero il tentativo di usare azioni legali, spesso destinate a non condurre a nulla, per indurre il medico a determinate azioni.
Contando che gli effetti collaterali studiati si sono rivelati di modesta entità numerica e fisica anche dopo il caso Astrazeneca, lo Scudo Penale soggiace a quest’ottica.
Ovvero evitare che eventi come il passaggio da Astrazeneca a Pfizer/Moderna per l’uso generale possano essere visti come dissuasivi per i medici.
Ma questo non comporta che la struttura sanitaria possa, anzi debba, essere chiamata al risarcimento danni in sede civile con possibilità di rivalsa sul medico.
Nonché è ancora in vigore l’art. 1, comma 1, L. del 25 febbraio 1992, n. 210 ove il legislatore stabilisce espressamente che “chiunque abbia riportato, a causa di vaccinazioni obbligatorie per legge o per ordinanza di una autorità sanitaria italiana, lesioni o infermità, dalle quali sia derivata una menomazione permanente della integrità psico-fisica, ha diritto ad un indennizzo da parte dello Stato, alle condizioni e nei modi stabiliti dalla presente legge”.
Cosa che secondo un’analisi offerta da Altalex potrebbe applicarsi, anche in assenza di obbligo erga omnes, qualora ci si trovi di fronte ad una campagna fortemente raccomandata dall’ampio valore di solidarietà.
Nessuna vittima del vaccino viene lasciata quindi sola, ove il nesso eziologico sia accertato.
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