Muore un dipendente della Ferrero, l’azienda garantisce ai suoi figli tre anni di stipendio pieno e la copertura economica fino ai 26 anni

Un post virale riporta il caso di un dipendente della Ferrero: l’azienda, dopo la sua morte a causa di un tumore, si è fatta carico delle spese per i suoi due figli:

La storia è vera e ce ne eravamo già occupati nel 2016. Stiamo parlando del sistema di Welfare aziendale riportato anche da Repubblica. Un dipendente del cuneese – al centro del post che andiamo ad analizzare – era morto per un tumore allo stomaco e aveva lasciato due figli, uno di 17 anni e l’altro di 19. Un vicino di casa, su Facebook, aveva raccontato che l’azienda aveva pagato alla famiglia gli stipendi per i tre anni successivi, e qualora i figli avessero deciso di continuare gli studi, la Ferrero avrebbe garantito loro una sicurezza economica fino ai 26 anni.

Il provvedimento era previsto nel contratto integrativo stipulato tra le aziende e i sindacati nel 2014, ma da quest’anno esiste una modifica. Nel documento riportato anche dal Sole 24 Ore, alla voce “Indennità in caso di morte”, a pag. 23, leggiamo:

Le parti intendono confermare e in parte integrare la previsione di cui
all’Accordo Integrativo del 26/7/2006 e pertanto l’Azienda, in caso di morte
– intervenuta in costanza di rapporto di lavoro – di un dipendente con
contratto a tempo indeterminato, si obbliga a corrispondere agli eredi
legittimi, o a quelli testamentari individuati dal dipendente medesimo, una
somma pari a tre annualità di retribuzione annua lorda determinata ai sensi
dell’art.73 del CCNL, con riferimento agli ultimi 12 mesi di rapporto
lavorativo.
Le parti si danno atto che tale previsione assorbe, in quanto di miglior favore,
la previsione di cui all’art. 74 ter del CCNL Industrie Alimentari e che
l’Azienda, alla luce della positiva esperienza ad oggi maturata continuerà a
erogare le prestazioni ivi previste secondo le modalità ad oggi in atto.
Tale previsione resterà in vigore per tutto il periodo di validità del presente
Accordo Integrativo. Resta inoltre inteso che tale previsione non si cumula
con altri trattamenti Aziendalmente o contrattualmente previsti in relazione
alla medesima ipotesi e sarà assorbito in caso di future modifiche legali e/o
contrattuali che dovessero prevedere trattamenti comunque riconducibili
all’ipotesi stessa.

Non risulta quindi, che vi sia ancora la sovvenzione per i figli che intendano proseguire gli studi. Parliamo di precisazioni perché il contratto integrativo, in questo caso, è diverso da quanto riportato nel post, che si riferisce a una vicenda del 2016 e il contratto cui si faceva riferimento aveva valore fino al 2017.

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