Lo Stato di Emergenza serve a non pagare i danni a Big Pharma: tanto rumore per PREPA
Ci segnalano una fake news che lega in modo, invero assai labile, lo Stato di Emergenza, il problema dei danni da famaco e una norma americana chiamata PREPA.
Partiamo subito dalle basi: è impossibile che una norma di un ordinamento influenzi o agisca su ordinamenti del tutto diversi.
È lo stesso meccanismo che porta strutture come “Popolo Unico” a cimentarsi nella bizzarria di diventare “cittadini sovrani” scimmiottando un miscuglio di lex mercatoria e norme statunitensi nel tentativo di creare una versione all’amatriciana dei “Freemen on the Land”.
La differenza in questo caso è che se le norme che consentono ai “Freemen” di “Obbedire solo alle leggi a cui acconsetono” evitando le altre sono infondate già in madre patria, un PREPA esiste effettivamente negli USA.
Ma esiste negli USA e non da noi. Non esiste quindi alcuno Stato di Emergenza in grado miracolosamente di introdurre istituti di stati esteri nel nostro.
Cosa è PREPA?
PREPA è una norma statunitense che introduce uno scudo per i rischi finanziari delle società che producono vaccini in caso di una conclamata crisi.
Assai contestata anche in madrepatria, va detto. Tornata in vigore per la sua applicazione nell’ecosistema legale Americano postCOVID.
Enfasi: Americano.
Qual è la situazione Italiana?
Ne abbiamo già parlato ai tempi dello scudo penale.
L’articolo 3 del decreto legge 44/2021 dispone infatti che, per i reati di omicidio colposo e di lesioni personali colpose causati dalla somministrazione dei vaccini anti Covid, la punibilità è esclusa a condizione che l’uso del vaccino sia conforme alle indicazioni del provvedimento di autorizzazione all’immissione in commercio.
Il che sostanzialmente comporta che il medico non sarà arrestato se, nonostante aver eseguito correttamente tutte le istruzioni e agito secondo la regola dell’arte, si verifichi un evento lesione o morte.
Enfasi su “non sarà arrestato”.
Il riferimento è alla c.d. “Medicina difensiva“, ovvero il tentativo di usare azioni legali, spesso destinate a non condurre a nulla, per indurre il medico a determinate azioni.
Contando che gli effetti collaterali studiati si sono rivelati di modesta entità numerica e fisica anche dopo il caso Astrazeneca, lo Scudo Penale soggiace a quest’ottica.
Ovvero evitare che eventi come il passaggio da Astrazeneca a Pfizer/Moderna per l’uso generale possano essere visti come dissuasivi per i medici.
Ma questo non comporta che la struttura sanitaria possa, anzi debba, essere chiamata al risarcimento danni in sede civile con possibilità di rivalsa sul medico.
Nonché è ancora in vigore l’art. 1, comma 1, L. del 25 febbraio 1992, n. 210 ove il legislatore stabilisce espressamente che “chiunque abbia riportato, a causa di vaccinazioni obbligatorie per legge o per ordinanza di una autorità sanitaria italiana, lesioni o infermità, dalle quali sia derivata una menomazione permanente della integrità psico-fisica, ha diritto ad un indennizzo da parte dello Stato, alle condizioni e nei modi stabiliti dalla presente legge”.
Cosa che secondo un’analisi offerta da Altalex potrebbe applicarsi, anche in assenza di obbligo erga omnes, qualora ci si trovi di fronte ad una campagna fortemente raccomandata dall’ampio valore di solidarietà.
Sostanzialmente non c’è bisogno di PREPA per sapere che non potete denunciare (quindi far arrestare o multare, detto banalmente) medici e operatori sanitari, ma lo Stato continuerà a indennizzare, stato di emergenza o meno, tutti coloro che provano una menomazione dell’integrità psicofisica dovuta a vaccinazioni obbligatorie, o addirittura fortemente raccomandate.
Il punto relativo a PREPA viene dunque a decadere: leggi americane o no, la vittima di eventuale danno da vaccino, provando il danno, viene risarcita.
Allora qual è la base legale dello Stato di Emergenza? Io nella Costituzione non la trovo…
La trovi infatti nelle norme che istituiscono e riordinano la Protezione Civile.
Norme da non confondersi assolutamente con l’art. 87 Cost. che disciplina ad esempio lo stato di Guerra.
La legge 24 febbraio 1992 n. 225 (Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile) come da ultimo modificata dal D.L. n. 59/2012 (Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile), all’articolo 5 reca norme concernenti lo stato di emergenza e il potere di ordinanza ad esso connesso.
L’art. 1, comma 1, lett. c), del D.L. 59 ha modificato l’articolo 5 in più parti prevedendo alcune rilevanti novità in relazione alla dichiarazione e alla durata dello stato di emergenza, demandando la deliberazione dello stato di emergenza al Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o, se delegati, da un Ministro con portafoglio o dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri.
Ed è stata prorogata mediante passaggio parlamentare proprio per venire incontro alle necessità logistiche che l’uscita dalla pandemia postula alla luce della presenza di nuove varianti e la necessità di proseguire la campagna vaccinale.
Riassumendo: lo Stato di Emergenza non è disciplinato da norme straniere ma nazionali, e non esclude i risarcimenti.
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