Lo stato di emergenza è stato annullato, divieto di mascherine e altre “leggerezze”
“Lo stato di emergenza è stato annullato” è l’ennesima variante di una catena che abbiamo visto girare in decine di altre forme, tutte basate sul feticismo del condivisore medio per la carta stampata.
La teoria per cui la stessa cosa diviene automaticamente vera se il contenuto di una Catena di S. Antonio viene trascritto su un foglio di carta, stampato e fotografato o collazionato in un PDF.
Ma andiamo con ordine smontando i vari pezzi.
Lo stato di emergenza è stato annullato nella Gazzetta Ufficiale del 24 Dicembre 2020 – falso
Allo stato, lo Stato di Emergenza risulta invece prorogato fino al 30 Aprile del 2021, come da DL 14 gennaio 2021, n. 2, rubricato “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 e disvolgimento delle elezioni per l’anno 2021”. (21G00002) (GU n.10 del 14-1-2021)
In base alle leggi antiterrorismo ed all’art. 85 TUPS é vietato circolare travisati ovvero con il volto non identificabile – Falso
Eh no… di questo ne abbiamo già parlato ai tempi in cui orde di bravi cittadini esibivano con belluina brutalità il loro presunto diritto a togliere il velo alle donne islamiche incontrate nella via.
A parte che il TUPS non esiste, il TULPS prevede anche esso una clausola di uscita
tranne nelle epoche e con l’osservanza delle condizioni che possono essere stabilite dall’autorità locale di pubblica sicurezza con apposito manifesto
E l’articolo 5 della legge 152/75 (la legge “Reale”, nata nel periodo delle contestazioni e del terrorismo) sanziona
qualunque altro mezzo atto a rendere difficoltoso il riconoscimento della persona, in luogo pubblico o aperto al pubblico, senza giustificato motivo
Eh beh, miei piccoli condivisori di contenuti virali da tastiera, siamo in una caspita di Pandemia diffusa di una malattia elevatamente contagiosa per la quale non esistono ancora terapie efficaci e vaccini.
Quale altro giustificato motivo volete?
Infatti già dicemmo che il velo islamico, nonché quello delle suore, sono un giustificato motivo. Figurarsi il rischio concreto di beccarsi malattie a random.
I DPCM sono stati decretati nulli dal TAR Lazio – Falso
Le sentenze, dicevamo, descrivono casi specifici e contingenti, le norme casi generali e universali.
Ne avevamo già parlato qui. E si parlava di un caso di riduzione dei canoni di locazione, sulla quale soccorrono i nostri cari amici di La legge per tutti, portale da cui traiamo con piacere conoscenza giuridica di livello avanzato, che ci offre una pratica sinossi dell’Ordinanza 45986/2020, che vi consigliamo di leggere.
La disamina del dottor Remer, magistrato ed ora consulente legale svela una serie di punti che è necessario esaminare per crearsi un concetto del caso di specie.
E il caso di specie è la causa di un inquilino moroso che eccepisce di doversi autopraticare riduzione dei canoni di locazione in quanto
il conduttore aveva chiesto una riduzione dell’importo dovuto al proprietario per i canoni scaduti, in considerazione della «grave crisi scaturita dalla pandemia», ma il tribunale ha respinto questa prospettazione.
La c.d. “parte motiva” è complessa e si poggia su diverse argomentazioni.
Una lunga argomentazione a metà tra l’obiter dicta e la parte motiva, quindi tra preambolo e motivo effettivamente tocca il tema dell’illegittimità dei DPCM, sempre però dal punto di vista del caso di specie.
La questione sulla legittimità del DPCM diventa una delle ragioni per cui il Tribunale ritiene di non aver dovuto essere adito e
“la parte avrebbe ben potuto (e anzi dovuto) impugnare tale atto”
Sostanzialmente, incolpando il DPCM e non la pandemia e agendo previa decisione di un tribunale e non in quella che il Tribunale sembra riconoscere come una sorta di, perdonateci l’improprietà “autotutela legalizzata”.
Vieppiù che, nel prosieguo del provvedimento il Tribunale rettamente cita altri esempi di ristori previsti dai DPCM per altri casi legati alla pandemia, come la sospensione per i canoni di locazione sportivi e i crediti di imposta.
In questo caso di specie, enfasi su questo caso particolare, il ricorrente avrebbe potuto quindi inquadrare la sua situazione come una funzione del DPCM, chiedendo alle corti di giustizia perché il DPCM non forniva ristori adeguati nel suo caso, se fosse legittimo o meno e come agire, non già ipotizzare un ristoro che il Tribunale non rinviene.
Naturalmente siamo ad un’ordinanza: seguirà un giudizio di merito, e confidiamo la faccenda sarà esaminata come merita.
Nel frattempo possiamo dire: avete per caso affittato un locale commerciale e volete impugnare i canoni?
Sì, forse vi servirà avere “il foglio nel cellulare”.
No, probabilmente dovreste evitare di aggravare la vostra posizione proseguendo nei consigli letti su Internet.
Ufficialmente nessuno è morto di COVID ma col COVID – falso
In realtà dal sito della ISS è possibile riscontrare che ci sono precisi e oggettivi criteri per definire una morte da COVID19. Ci ricorda l’ISS
I criteri per definire un decesso per COVID-19 sono indicati nel rapporto sopracitato e comprendono:
· Decesso occorso in un paziente definibile come caso confermato microbiologicamente (tampone molecolare) di COVID-19
· Presenza di un quadro clinico e strumentale suggestivo di COVID-19
· Assenza di una chiara causa di morte diversa dal COVID-19
· Assenza di periodo di recupero clinico completo tra la malattia e il decesso.
Se la morte è causata da un evento non immediatamente riconducibile al COVID-19, ad esempio un infarto, ma il soggetto è positivo, come deve essere classificato il decesso?
La positività al Sars-Cov-2 non è sufficiente per considerare il decesso come dovuto al COVID-19, ma è necessaria la presenza di tutte le condizioni sopra menzionate, inclusa l’assenza di chiara altra causa di morte. Va precisato però che non sono da considerarsi tra le chiare cause di morte diverse da COVID-19 le patologie pre-esistenti che possono aver favorito o predisposto ad un decorso negativo dell’infezione (per esempio cancro, patologie cardiovascolari, renali ed epatiche, demenza, patologie psichiatriche e diabete). Sono da considerarsi cause di morte associate a COVID-19 le complicazioni o gli esiti collegati a patologie pre-esistenti che possono aver favorito o predisposto ad un decorso negativo un paziente con quadro clinico compatibile con COVID-19. Nel caso specifico, se l’infarto avviene in un paziente cardiopatico con una polmonite COVID-19, è ipotizzabile che l’infarto rappresenti una complicanza del COVID-19 e quindi il decesso deve essere classificato come dovuto a COVID-19. Se l’infarto avviene in un paziente che non ha un quadro clinico compatibile con COVID-19, il decesso non deve essere classificato come dovuto a tale condizione.
L‘esempio fornito dall’ISS è incompatibile col quadro fornito.
Ma non è permesso il sacrificio della salute individuale rispetto alla collettiva! – Se ci fosse tale sacrificio…
La sentenza citata, la 308/1990
Dichiara l’illegittimità costituzionale della legge della Regione Liguria riapprovata il 15 novembre 1989 (Utilizzazione dell’elenco del personale dell’Ospedale Galliera ai fini della composizione delle commissioni esaminatrici dei concorsi presso le Unità sanitarie locali).
E non capiamo ancora quanto rileva al caso di specie.
Il principio massimato non risulta nella sentenza, ma emerge da sentenze come Corte Costituzionale, , n. 5 e altre, laddove
i principi costituzionali subordinano la legittimità dell’obbligo vaccinale alla compresenza di un interesse sanitario individuale o collettivo non altrimenti tutelabile, in una logica di bilanciamento.
Ebbene, mi dicano i condivisori del foglietto come intendono fermare una conclamata pandemia: chiedendo con educazione al virus di togliere il disturbo?
Io accuso chiunque mi dica di mettere la mascherina di tutti questi reati!
Intendete:
– Procurato Allarme Art.658 cpp.
– Truffa Aggravata Art. 640 cpp.
– Abuso di Autorità Art. 608 cpp.
– Violenza Privata Art. 610 cpp.
E Tutti i Reati che si potranno in seguito Ravvisare.
INOLTRE,
Vengono VIOLATI i seguenti Articoli:
Art. 1-2-4-10-13-16-32-41-54-78 della COSTITUZIONE ITALIANA.
Art. 5 del TRATTATO INTERNAZIONALE DI OVIEDO.
Art. 3 della DICHIARAZIONE UNIVERSALE DEI DIRITTI UMANI.
Questa parte deriva da una variante della bufala in cui invitava apertamente ad antagonizzare gli agenti verbalizzanti, minacciandoli con biasimevole petulanza di denuncia nel caso avessero insistito nel fare il loro dovere.
E per questo intimando loro sul posto di fornire i dati necessari
Magari te li forniscono il compianto Mosca, Marisa e Colombo.
Ma dapprima vorrei ricordare a voi che condividete queste catene che chi le crea è una persona assai furba.
Infatti chi le crea resterà a casa, comodamente, mentre voi altri, usati come carne da cannone, sarete spinti ad attaccare briga con agenti in servizio per futili motivi, pagandone le conseguenze legali di rito, dalla resistenza a pubblico ufficiale all’inosservanza del provvedimento di pubblica autorità in poi.
E siamo sicuri che tutti gli “amici” che vi hanno passato questa catena incitandovi alla “disobbedienza civile”, nel momento del bisogno, vi lasceranno soli con le conseguenze delle vostre azioni.
Dati i precedenti diremmo proprio di no.
Convinti che il vostro cellulare sia diventato il Sigillo dello Shogun da esibire ai poliziotti per ottenere l’impunità, finirete in una salva di guai.
E credeteci, nessuno verrà ad aiutarvi.
E, spoiler, potrebbe non apparirvi lo Shogun in soccorso.
In conclusione
Continuare a fare Remix della stessa bufala assolve solo ad un obiettivo: creare infodemia.
Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o
con una donazione PAYPAL.
- 308/1990
- agente
- antivaxx
- autocertificazione
- bufala
- complottismo
- convenzione
- coronavirus
- Costituzione
- COVID-19
- COVID19
- denuncia
- estorsione
- fact Check
- fact-checking
- infodemia
- legge
- mascherina
- morte
- n-cov
- nCoV-2019
- norimberga
- novaxx
- ordinanza 45986/2020
- oviedo
- SARS-CoV-2
- sentenza
- sindaco
- stato di emergenza
- stato di guerra
- tribunale roma
- vigile urbano