Partiamo da una premessa: la UE non ha rettificato il regolamento Green Pass, ma solo una traduzione.
E la premessa è essenziale per parlare dell’ennesimo caso in cui il complottista di turno inventa una grande battaglia di civiltà (che non esiste) e si intesta un risultato che non ha ottenuto.
Lo scopo è evidente: se le condizioni descritte nella bufala originale si verificano, allora è la prova che i “Poteri Forti” complottano per opprimerci.
Se le condizioni descritte non si verificano, il complottista negherà di aver divulgato una fake news. Ovviamente i “Poteri Forti” hanno avuto paura di un paio di condivisioni social ed hanno rinunciato ad un piano malefico.
Ma andiamo con ordine
Ne avevamo ampiamente parlato qui.
Sostanzialmente per un semplice errore di traduzione, prevedibile e corretto in seguito (qui), nella traduzione Italiana mancava una parte del dettato in lingua inglese e in altre lingue.
Dettato che passava da
It is necessary to prevent direct or indirect discrimination against persons who are not vaccinated, for example because of medical reasons, because they are not part of the target group for which the COVID -19 vaccine is currently administered or allowed, such as children, or because they have not yet had the opportunity or chose not to be vaccinated. Therefore, possession of a vaccination certificate, or the possession of a vaccination certificate indicating a COVID-19 vaccine, should not be a pre-condition for the exercise of the right to free movement or for the use of cross-border passenger transport services such as airlines, trains, coaches or ferries or any other means of transport. In addition, this Regulation cannot be interpreted as establishing a right or obligation to be vaccinated.
a:
È necessario evitare la discriminazione diretta o indiretta di persone che non sono vaccinate, per esempio per motivi medici, perché non rientrano nel gruppo di destinatari per cui il vaccino anti COVID-19 è attualmente somministrato o consentito, come i bambini, o perché non hanno ancora avuto l’opportunità di essere vaccinate. Pertanto il possesso di un certificato di vaccinazione, o di un certificato di vaccinazione che attesti l’uso di uno specifico vaccino anti COVID-19, non dovrebbe costituire una condizione preliminare per l’esercizio del diritto di libera circolazione o per l’utilizzo di servizi di trasporto passeggeri transfrontalieri quali linee aeree, treni, pullman, traghetti o qualsiasi altro mezzo di trasporto. Inoltre, il presente regolamento non può essere interpretato nel senso che istituisce un diritto o un obbligo a essere vaccinati.
Come vedete, il testo era identico, prevedendo lo stesso divieto di discriminazione, ma mancava “l’opportunità o la scelta di essere vaccinate”.
Come dicemmo già a suo tempo, non solo l’elenco dei casi per cui l’individuo si è o meno vaccinato non ha alcun valore cogente e tassativo, ma solo esemplificativo.
Dicemmo anche che il plurilinguismo e i difetti di traduzione sono stati previsti alle origini in una Europa multilinguistica, e pertanto
La Convenzione di Vienna sul diritto dei Trattati dispone che ai fini dell’interpretazione <qualora non siano d’ausilio altri strumenti di interpretazione consistenti nell’interpretazione letterale di buona fede e nel ricorso, a titolo suppletivo, ai lavori preparatori deve essere adottato il significato che, tenuto conto dell’oggetto e dello scopo del Trattato, concili meglio le varie versioni linguistiche … L’approccio seguito in ambito europeo non si discosta in maniera significativa da quello appena descritto> (L. MAZZARINI 2004: 1298). Nel caso si manifesti una divergenza, qualora sussista la necessità di pervenire ad una interpretazione uniforme delle varie versioni linguistiche di una norma, occorre pertanto <che la disposizione controversa sia intesa in funzione del sistema e delle finalità della normativa di cui essa fa parte> (L. MAZZARINI 2004: 1302).
La giurisprudenza costante della Corte di Giustizia chiamata a risolvere vertenze legate a divergenze linguistiche fa riferimento al principio di diritto condiviso secondo cui <la necessità di interpretare in modo uniforme il diritto europeo esclude che, in caso di dubbio, il testo di una disposizione possa essere considerato isolatamente: esso deve invece essere interpretato alla luce dei testo redatti nelle altre lingue ufficiali> (M.E. COMBA 2010: 38).
Se la maggior parte dei linguaggi ha una certa frase, e negli altri manca, quella frase si intende come apposta su tutti i linguaggi.
Ovviamente eravamo già a conoscenza di un elemento: la sola traduzione italiana del Regolamento Green Pass aveva un errore non grave di traduzione, che non ne inficiava il testo in alcuna forma.
Mentre i nostri amici complottisti erano intenti a ipotizzare complotti dell’UE e invisibili manine per proporre sanzioni per i soli novax Italiani (come se fossero più pericolosi o spaventosi degli altri…), giuristi ed esperti di diritto hanno fatto quello che chiunque altro avrebbe dovuto e potuto fare.
Segnalare l’errore proponendo la rettifica della traduzione
Bastava poco, no?
E infatti, a coloro che hanno chiesto è stato correttamente replicato che
Come volevasi dimostrare, la UE non ha rettificato il regolamento Green Pass, ma solo una traduzione.
Infatti già il primo luglio, avvedutosi dell’errore, il Consiglio Europeo aveva già provveduto ad una richiesta di correzione e rettifica della sola traduzione.
Perché non vi era bisogno di altro, la norma, ricordiamo, era già valida nella sua forma “prevalente”, e la “variante italiana” era comunque inidonea ad alterarne significato e tutela.
Ma come abbiamo avuto modo di dire, ecco che una semplice rettifica di un errore ortografico è diventata la prova dell’originale Fake News, trasformata in una rettifica del regolamento Europeo.
Come la fai la sbagli: la nuova vulgata complottista è che non solo avevano ragione loro, ma i Poteri Forti hanno tremato davanti ad un individuo armato di screenshot obbedendo ai suoi voleri.
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