Da alcuni giorni a questa parte, precisamente da giovedì 22 luglio, si parla con insistenza di green pass incostituzionale, al punto che qualcuno pare dimenticare del tutto i principi che reggono il cosiddetto Articolo 16 della Costituzione. E così, dopo aver analizzato la storia della Polizia che leva il casco durante la manifestazione ‘no green pass’ non per solidarietà verso chi stava protestando, ma solo per rendere migliore il clima in alcune città italiane (ne abbiamo parlato domenica pomeriggio), ora tocca affrontare un altro argomento spinoso.
Provando a scendere in dettagli, emerge direttamente dalle pagine del sito del Senato il concetto che ci interessa in questo particolare momento storico da applicare alla storia del green pass. Almeno per quanto concerne coloro che neanche conoscono le fondamenta del tanto discusso Articolo 16 della Costituzione:
“Ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale, salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità o di sicurezza. Nessuna restrizione può essere determinata da ragioni politiche”.
L’analisi testuale dell’Articolo 16 della Costituzione è più semplice di quanto si possa immagina e, a conti fatti, non serve certo una laurea in Giurisprudenza per interpretare il tutto in modo corretto. Tutti noi possiamo muoverci liberamente sul territorio, ma si dimentica un dettaglio fondamentale. Quel “salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità o di sicurezza“, infatti, fa tutta la differenza del mondo e a conti fatti smonta in tre secondi netti la tesi del green pass incostituzionale.
Stiamo ancora vivendo una pandemia, al netto dei progressi quotidiani fatti dalla campagna di vaccinazione. Il governo Draghi, alla luce anche dello stato di emergenza prorogato, ha il pieno diritto di introdurre misure che se da un lato vanno a limitare la nostra libertà di movimento, al contempo vanno a tutelare il comparto sanitario. Il green pass, dunque, rientra a tutti gli effetti tra le misure potenzialmente applicabili tramite l’Articolo 16 per evitare un sovraccarico di ospedalizzazioni.
Un pratico esempio lo possiamo riscontrare, in ambito non pandemico, sul sistema della patente a punti.
Sappiamo che la libertà di movimento è garantita dalla Costituzione, sino a “salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via Generale”. Quindi, sappiamo che la perdita dei punti della patente comporta una compressione di tale diritto (non puoi spostarti in automobile) ma non il suo annullamento (ti sposti con altri mezzi).
La parola chiave è “compressione”: il diritto alla sicurezza dei cittadini di non avere un soggetto incline a condotte pericolose per la sicurezza stradale è abbastanza forte da “comprimere” il diritto del soggetto al guidare.
Come anche possono essere stabilite regole per riunioni e manifestazioni (cfr. art 18 TULPS) senza che questo limiti libertà fondamentali, comprimendo tale diritto in favore della sicurezza, ad esempio dandone avviso al Questore e accettando che per ragioni di ordine pubblico e sanità vengano indicate modalità di tempo e luogo.
Per quanto attiene invece il caso di specie, potremo agevolmente citare Avv. V. Cianciolo, “Le libertà costituzionali ai tempi del CoVid-19. Prevalenza del diritto alla salute o bilanciamento dei diritti?”, in Diritto 24, 2/4/2020, affermando che
“Da questa esperienza emergenziale è scaturita chiaramente una regola giuridico-costituzionale, ossia che il valore costituzionale (art. 32, co. 1 Cost.) ‘salute-ambiente’ prevale su ogni altro valore costituzionale. Pertanto, è più corretto parlare non di bilanciamento di interessi costituzionali, ma di prevalenza del diritto alla salute su tutti gli altri. E questo perché è naturalmente connesso con il diritto alla vita che è il bene supremo”
Anche in questo caso, vi è una compressione non assoluta del diritto al movimento rispetto al diritto alla salute. Anzi, potremmo dire più lieve del sistema della patente a punti.
Semplicemente, in assenza di Green Pass si è tenuti alle stesse limitazioni pandemiche che conosciamo, ovvero limitazione all’uso dei tavolini, coprifuoco nelle zone “colorate” e chiusure parziali o totali di esercizi pubblici.
Il Green Pass addirittura allenta quella compressione: avendo la prova di aver eseguito tamponi recenti, o la profilassi completa, provi di avere i “requisiti” per cui hai assolto degli oneri che tutelano il diritto alla salute, rendendo meno probabile (non impossibile: ma assai meno probabile) che tu possa essere fonte di contagio o ripetitore di esso. Sicché:
Circoscrivendo il discorso alla libertà di circolazione e di soggiorno (dalla cui limitazione discendono, a cascata, tutte le altre limitazioni: non potendo circolare non ci si riunisce, non si va in chiesa, né a scuola, né a lavorare) va rilevato che l’art. 16 Cost. pone una riserva di legge relativa (Corte cost., sentenza n. 68/1964), ossia, la legge può limitarsi a dettare la normativa di carattere generale, rimettendo ad atti normativi secondari adottati dal potere esecutivo (come i regolamenti o le ordinanze) i vari chiarimenti. (ibidem)
In breve: non possiamo parlare di cancellazione, ma di compressione, che avviene nell’alveo della riserva di legge espressamente contenuta nell’articolo 16 invocato. Che, in forza di legge, consente di individuare limitazioni dovute a salute e sicurezza.
Non di violazione, in quanto la stessa norma contempla i casi di salute e sicurezza di cui una Pandemia è senz’altro incarnazione.
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