La sentenza del Tribunale di Reggio Emilia: alcune riflessioni

di Bufale.net Team |

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Ci avete spedito richieste sulla sentenza del Tribunale di Reggio Emilia.

Ce la avete definita come una sentenza per cui “sono illegittimi i DPCM”, ma sarebbe già più esatto titolare come il Sole 24 Ore: “l’autocertificazione infondata non è mai reato”.

Aggiungendo alcune riflessioni che sconsigliano il “ghe pensi mi” giudiziario come nuova forma interpretativa.

Va infatti ricordato che una sentenza, a differenza di una norma, non decide dell’universale, ma del caso di specie.

E va anche ricordato che dal Decreto Aprile in avanti ci siamo lasciati alle spalle la stagione dei DPCM assieme al Governo Conte. I DPCM sono una forma che il Governo Draghi sembra esecrare, sostituiti dal più solido Decreto Legge.

Di un particolare problema prospettato dinanzi ad un giudice, coi suoi effetti

La sentenza del Tribunale di Reggio Emilia: il caso

Un anno fa, in violazione del DPCM dell’otto marzo 2020, una persona si è lasciata trovare con una autocertificazione “fasulla”, o meglio riportante una visita in ospedale mai avvenuta.

Accusato di falsità in atti il soggetto ricorre, ottenendo quindi la sentenza, passata in giudicato in quanto non opposta.

La sentenza effettivamente solleva il problema di una possibile incostituzionalità, in quanto

La pronuncia mette in evidenza come non si configura un falso ideologico in atto pubblico per effetto della trasgressione di un Dpcm che è intervenuto a istituire un obbligo di permanenza domiciliare che, per giurisprudenza consolidata anche della Corte costituzionale, rappresenta una limitazione della libertà personale che può essere disposta dall’autorità giudiziaria o comunque dall’autorità giudiziaria deve essere valutata.

Sostanzialmente, ritiene il dispositivo che un DPCM non possa imporre limitazioni della libertà personale, quindi autocertificare il falso non è antigiuridico né punibile.

Non è però detto che siamo di fronte ad un “tana libera tutti”, ma dinanzi alla prospettazione di un legittimo dubbio.

Alcuni elementi dubbi

Parliamo comunque di sentenze. Ergo si è stabilito che il DPCM dovrebbe essere inapplicabile su intervento della magistratura, non certo di un “quisque populi”, un uomo qualunque.

Primo punto fermo: la valutazione sulla legittimità dei DPCM, che peraltro adesso sono stati sostituiti dalla formula costituzionalmente più corretta del Decreto Legge, comporta comunque una valutazione sottratta al singolo cittadino o agente di polizia.

Ad esempio gli atti dell’Assemblea Costituente orientano l’interpretazione del dettato Costituzionale al criterio informativo di molte altre misure, come ad esempio l’articolo 32: salvo emergenze.

Non è affatto detto che, in caso di sentenze ulteriori, o in caso di gravame su sentenze simili, non si ponga l’accento su questo elemento, variando così il risultato e non di poco.

Lo stato di emergenza e le urgenze

Il punto è l’articolo 13 infatti, che figlio di quelle discussioni recita

Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dall’autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge.

E l’articolo 16, che parla di

limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità o di sicurezza.

In questo caso infatti non si parla di privazione dei diritti, ma di compressione.

Vieppiù che il DPCM trae la sua legittimità non già dal DPCM stesso ma da casi di necessità e urgenza dati dallo stato di emergenza.

Cosa di cui si continuerà a parlare per il futuro.

Ma per quanto attiene eventi consumati fino a lunedì entrante: infatti la formula del DPCM è stata accantonata.

Il superamento del DPCM

I DPCM sono comunque stati oggetto di confusione, anche forti dubbi: non a caso il Governo Draghi ha tagliato l’ostacolo, scegliendo da ora in futuro la strada del Decreto Legge.

A differenza dei DPCM, ricorda Alfonso Celotto, avvocato e professore di Diritto costituzionale alla facoltà di Giurisprudenza all’Università di Roma 3

Invece le decisioni e le discussioni parlamentari sono pubbliche, come impone l’art. 64 Cost.
Ecco la grande differenza: far decidere il Parlamento significa coinvolgere maggioranza e opposizione nel pieno pluralismo delle forze politiche e consente un più ampio controllo di noi cittadini, che possiamo assistere al dibattito e alle decisioni parlamentari, ormai anche in digitale.

Certo, il prossimo mese di limitazioni e chiusure sarà pesante per tutti noi, ma almeno si è scelta una strada costituzionalmente più corretta, a garanzia di tutti. Che ci sentiamo un po’ più cittadini e un po’ meno sudditi.

Il dubbio è proprio nello strumento usato ad oggi: ma col ritorno alla decretazione, siamo entrati nell’alveo certo e sicuro della Costituzione.

Fermo restando che la partita con quanto accaduto precedentemente si prospetta solo rimandata.

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