NB: articolo aggiornato da questa vecchia versione a seguito della rettifica richiesta dall’avvocato
Nella prima settimana di dicembre avevamo pubblicato la nostra analisi su un post che metteva il mostro nazista Josef Mengele e i vaccini sullo stesso piano. Nell’articolo si scoperchiava tutto il mondo della disinformazione creata da alcuni utenti – alcuni dei quali non “semplici” utenti – che per delegittimare l’importanza della vaccinazione contro il Covid-19 (non ancora a disposizione dei cittadini, ricordiamolo) cercano di terrorizzare i loro follower mettendo nel calderone anche le atrocità naziste. Nel linguaggio di questo genere di disinformazione, in poche parole, l’obbligo vaccinale rappresenterebbe una dittatura sanitaria. Questo lo abbiamo appreso a memoria, ma nel nuovo livello di questa infodemia viene citato il Codice di Norimberga.
È il caso di un avvocato di Cagliari ascoltato da Imola Oggi di cui troviamo le dichiarazioni in questo articolo. Secondo il legale, l’obbligo di assunzione del vaccino “sperimentale” violerebbe il divieto di sperimentazione sull’uomo.
L’avvocato ascoltato da Imola Oggi parla di vaccino sperimentale in termini di obbligatorietà, ma in questo modo si crea confusione. ISS e AIFA indicano quali sono le fasi di sperimentazione di un vaccino prima che questo venga messo in commercio. Nella fase 3, specialmente, continuano le somministrazioni a soggetti volontari e si arriva alla fase 4 (commercializzazione e impiego su larga scala) con il monitoraggio degli effetti sulla popolazione. Parlare di “vaccino sperimentale obbligatorio”, dunque, potrebbe creare confusione in quanto per ogni farmaco si adotta la stessa metodologia.
Su questo impiego della terminologia è già intervenuta a più riprese la comunità scientifica, come in questo articolo pubblicato su Tempi in cui il professor Roberto Colombo spiegava:
La sperimentazione clinica dei farmaci, dei vaccini e di altri prodotti biotecnologi ad uso umano non si ferma alla Fase III, quella che deve fornire i dati per l’autorizzazione che le Agenzie governative sono chiamate a rilasciare per la immissione in commercio e la somministrazione di questi preparati. Vi è anche la Fase IV, che segue l’inizio e la prosecuzione dell’utilizzo effettivo del prodotto da parte dei pazienti attraverso la prescrizione medica. Questa ulteriore fase della sperimentazione – in realtà, tutta la pratica della medicina e della chirurgia è un processo “sperimentale”, nel senso che gli interventi medici o chirurgici producono evidenze che sono oggetto di continuo studio empirico per valutare l’appropriatezza e l’efficienza dell’assistenza sanitaria prestata ai malati – si fonda sulla farmacovigilanza. Anche dopo la commercializzazione, il nuovo prodotto viene tenuto sotto controllo per rilevare eventi avversi o problemi eventualmente sfuggiti agli studi di fase I-III, perché si manifestano molto raramente o a lungo termine, oppure solo in particolari condizioni o in determinati soggetti. Questi studi (mai definitivamente chiusi finché il farmaco o il vaccino è in uso) possono riguardare milioni di pazienti, e consentono analisi statistiche sempre più robuste, con un campione di scala così grande da consentire di rilevare effetti sulla morbosità e/o mortalità che riguardano una percentuale molto ridotta della popolazione, non rilevabili negli studi condotti prima della autorizzazione e commercializzazione su gruppi contenuti di volontari.
Terrorizzarsi con l’espressione “obbligo della vaccinazione sperimentale” non ha senso, e soprattutto non è corretto terrorizzare parlando in questi termini. In questo modo l’aggettivo “sperimentale” diventa un segnale d’allarme, ma dobbiamo accettare il fatto che a questo punto anche le grandi vaccinazioni del passato – quelle che ci hanno liberato dalle grandi malattie del dopoguerra e non solo – fossero sperimentali.
Il Codice di Norimberga esiste ed è consultabile sul sito ufficiale dello United States Holocaust Memorial Museum. Si tratta di un codice di 10 norme redatte a seguito di alcune difficoltà riscontrate dai giudici durante il processo di Norimberga. Il 19 agosto 1947 pronunciarono la sentenza. In aprile, durante gli interventi in aula, gli imputati si difesero sulla parte delle sperimentazioni sui prigionieri e fecero presente che non esistesse alcun riferimento legale che distinguesse gli esperimenti legali da quelli illegali.
Per questo i dottori Andrew Ivy e Leo Alexander compilarono un memorandum di 6 regole che furono poi estese a 10, che in quel contesto furono riconosciute come il Codice di Norimberga. Il testo completo è disponibile a questo indirizzo. C’è da dire, tuttavia, che il Codice non ha mai trovato spazio giuridico negli ordinamenti tedesco e americano, per cui rimane ancora oggi sia una testimonianza dell’evento storico noto come “Processo ai medici” e soprattutto un documento di etica medica.
Chi insiste nel considerare il “vaccino sperimentale obbligatorio” una violazione del Codice di Norimberga si sofferma sul primo punto, che riporta quanto segue:
1. Il consenso volontario del soggetto umano è assolutamente essenziale.
Ciò significa che la persona coinvolta dovrebbe avere la capacità giuridica di dare il consenso; dovrebbe essere nelle condizioni di poter esercitare il libero potere di scelta, senza l’intervento di alcun elemento di forza, frode, inganno, costrizione, esagerazione o altra ulteriore forma di costrizione o coercizione; e dovrebbe avere una conoscenza e una comprensione sufficienti degli elementi della materia in questione da consentirgli di prendere una decisione comprensiva e illuminata. Quest’ultimo elemento richiede che, prima dell’accettazione di una decisione affermativa da parte del soggetto sperimentale, gli siano resi noti la natura, la durata e lo scopo dell’esperimento; il metodo e i mezzi con cui deve essere condotto; tutti gli inconvenienti e i pericoli ragionevolmente prevedibili.
A tal proposito sono intervenuti anche i debunkers internazionali, che in questo articolo hanno richiesto l’intervento di due medici che, appunto, hanno affermato che il Codice di Norimberga “si riferisce alle sperimentazioni sull’uomo“, non ai vaccini. Dobbiamo ricordare, infatti, che nei campi di concentramento i medici nazisti operavano senza alcuna empatia sui prigionieri, e specialmente Mengele è ricordato per trattare i deportati come vere e proprie cavie da laboratorio.
Come ricorda anche Treccani il Codice di Norimberga non ha alcuna forza giuridica dal momento che non è mai stato inserito come riferimento nel tessuto penale di alcun Paese. Appellarsi al Codice di Norimberga per delegittimare l’obbligo vaccinale significa cercare un appiglio che tale non è. Soprattutto, parlare di “vaccino sperimentale obbligatorio” crea confusione, in quanto la scienza è molto chiara su questo: medicina e chirurgia sono un continuo processo sperimentale in quanto in ogni intervento, immissione su mercato e ogni studio sono sottoposti a vigilanza, monitoraggio e raccolta di dati per valutare gli effetti che questi interventi hanno sulla popolazione mondiale, da sempre.
Riceviamo e pubblichiamo le precisazioni giunte alla nostra casella di posta da parte dell’avvocato interpellato da Imola Oggi, il quale sostiene che il vaccino violi il codice di Norimberga. Ecco il testo:
Innanzitutto, il farmaco Comirnaty è stato autorizzato da EMA (Agenzia europea del Farmaco) con riserva e, per precisione, riporto le precise parole in inglese presenti nel sito EMA:
“L’EMA Comirnaty is now authorised across the EU. This follows the granting of a conditional marketing authorisation by the European Commission on 21 December 2020”.
Il farmaco è autorizzato sotto condizione, ciò significa che non è stata conclusa la sperimentazione.
Di fatto, non è stata conclusa la fase 4 ed infatti, l’Ema vuole una relazione della Pfizer entro gennaio-aprile 2021 che dimostri la non tossicità degli eccipienti ALC-0315 detti “nanoparticelle” sugli animali. Ciò significa che lo studio di tossicità sull’uomo lo faranno dopo la sperimentazione in atto.
Inoltre, entro luglio 2021 l’EMA chiede la relazione sull’eccipiente ALC-0159. Infine, entro dicembre 2023 EMA, per confermare efficacia e sicurezza del vaccino, chiede la relazione sullo studio C4591001 randomizzato controllato verso placebo in cieco per l’osservatore, (cfr. pag. 19 foglio illustrativo al Comirnaty all. II).
Il periodo di monitoraggio degli effetti di un farmaco è di 3-5 anni; quindi ciò che dite nel vostro articolo disinforma ed è errato in tema di regolare processo di sperimentazione già seguito per il Comirnaty. (Cfr.www.aifa.gov.it/sperimentazione-clinica-dei-farmaci).
Ma soprattutto il foglio illustrativo del vaccino, che riporto in lingua originale per evitare fraintendimenti, afferma anche che:
a) There is limited experience with use of Comirnaty in pregnant women.
Infatti vi sono solo studi fatti su animali in merito.
b) Administration of Comirnaty in pregnancy should only be considered when the potential benefits outweigh any potential risks for the mother and foetus.
c) It is unknown whether Comirnaty is excreted in human milk.
d) Neither genotoxicity nor carcinogenicity studies were performed.
e) Reproductive and developmental toxicity were investigated in rats… ovvero nessuna sperimentazione è riportata come avvenuta su uomo.
f) No interaction studies have been performed.
g) The duration of protection afforded by the vaccine is unknown as it is still being determined by ongoing clinical trials.
Dire che non sono noti gli effetti genotossici e la cancerogenicità del vaccino e che gli studi clinici ovvero sull’uomo non esistono, per quanto riguarda la tossicità sull’apparato riproduttivo umano e autorizzare con riserva il farmaco viola l’art. 191 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea (cd.principio di precauzione) e concretizza sperimentazione su uomo.
I principi di Norimberga sono stati codificati nella convenzione di Helsinki (Dichiarazione di Helsinki – Wikipedia) e nello Statuto di Roma istitutivo della Corte penale internazionale Statuto di Roma – Wikipedia davanti alla quale andranno tutti quelli che sperimenteranno su uomo un vaccino senza il consenso informato o favoriranno le Autorità che tale sperimentazione propugneranno.
Nessun consenso informato può essere dato attualmente ad un vaccino di cui non si sanno gli effetti a breve, medio e lungo periodo né la sua eventuale genotossicità o cancerogenicità.
In conclusione ciò che è stato autorizzato con riserva è un vaccino per il quale è tutt’ora ignota la efficacia ed è oggetto di esperimenti in divenire: “The duration of protection afforded by the vaccine is unknown as it is still being determined by ongoing clinical trials”.
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