Il Consiglio di Stato sospende la sentenza del TAR sulla “vigile attesa”: come leggere le sentenze
Il Consiglio di Stato sospende la sentenza del TAR sulla “vigile attesa”: e questo spiega due cose. Che le sentenze vanno lette e contestualizzate e che non bisogna mai dimenticare l’esistenza del gravame.
Entrambi elementi che abbiamo visto nella comunità novax essere bellamente ignorati, agendo con una logica binaria. Ovvero un “I tribunali hanno ragione se ci danno ragione: passano nel torto se ci danno torto”.
Ignorano che una sentenza si rispetta non solo tutta, ma in ogni grado di giudizio.
Ma andiamo con ordine.
La sentenza del TAR sulla Vigile Attesa
Sapevamo da molto tempo che in realtà non esiste un obbligo di “tachipirina e vigile attesa”.
Non è mai esistito, eppure c’è stato un provvedimento che annulla la circolare che ne parla nella misura in cui (questo è importante) ” è onere imprescindibile di ogni sanitario di agire secondo scienza e coscienza, assumendosi la responsabilità circa l’esito della terapia prescritta quale conseguenza della professionalità e del titolo specialistico acquisito”.
Sostanzialmente, dichiarando che in ogni caso al medico dovrebbe essere consentito l’“utilizzo di terapie da questi ultimi eventualmente ritenute idonee ed efficaci al contrasto con la malattia COVID-19 come avviene per ogni attività terapeutica”.
Problema: come avemmo modo di vedere in pasato, l’utilizzo delle terapie che il medico ritiene secondo scienza e coscienza è sempre stato consentito, datosi che la “vigile attesa” riguarda la raccomandazione di cosa fare di fronte ad un asintomatico o paucisintomatico.
Raccomandazione, non obbligo. Questo è il punto ripreso in sede di gravame.
Il Consiglio di Stato sospende la sentenza del TAR sulla “vigile attesa”: come leggere le sentenze
Come ci riporta Il Tirreno, che pubblica estratto compiuto del provvedimento di cui sopra
«non emerge alcun vincolo circa l’esercizio del diritto-dovere del Mmg (medico di medicina generale, ndr) di scegliere in scienza e coscienza la terapia migliore, laddove i dati contenuti nella circolare sono semmai parametri di riferimento circa le esperienze in atto nei metodi terapeutici a livello anche internazionale»
Il Consiglio di Stato si spinge oltre: se la circolare non è un obbligo, ma una raccolta di buone pratiche e l’invito a proseguire le cure con gradaualità, succede che:
«la sospensione della circolare, lungi da far “riappropriare” i medici di medicina generale della loro funzione e delle loro inattaccabili e intaccate prerogative di scelta terapeutica (che l’atto non intacca) determinerebbe semmai il venir meno di un documento riassuntivo delle “migliori pratiche” che scienza ed esperienza, in costante evoluzione, hanno sinora individuato, e che i medici di medicina generale ben potranno, nello spirito costruttivo della circolazione e diffusione delle informazioni scientifico-mediche, considerare come raccomandabili, salvo scelte che motivatamente, appunto in scienza e coscienza, vogliano effettuare, sotto la propria responsabilità (come è la regola), in casi in cui la raccomandazione non sia ritenuta la via ottimale per la cura del paziente».
Raccomandazioni, quindi, non prescrizioni.
Decade la teoria, nata da una sviata interpretazione di entrambi i gradi di giudizio, dell’esistenza di una sentenza del TAR sulla “vigile attesa” in salsa alternativa.
Non è mai stata l’intenzione di alcuno.
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