Approfondimento

I sondaggi elettorali clandestini ed il loro divieto

Ci state segnalando tutti quanti una serie di sondaggi elettorali clandestini, chiedendoci di asseverarne la veridicità o meno.

Ebbene, risposta breve, non possiamo.

Sostanzialmente, ci state chiedendo di commettere un illecito nel quale non possiamo partecipare e neppure vogliamo. Possiamo dirvi che, in generale, si può diffidare dal sondaggio clandestino, che non vi sono controlli sullo stesso.

Ma non possiamo metterci a diffondere dati o controllare quali tra questi siano effettivamente veritieri. Non si può.

Andiamo con ordine

Cosa sono i sondaggi elettorali clandestini?

Sostanzialmente, nei quindici giorni precedenti le elezioni, qualsiasi elezione, è fatto espresso divieto di diffondere all’elettorato il risultato di sondaggi elettorali demoscopici.

Di talché l’articolo 8 della legge n.28/2000 e gli articoli 15 e 23, rispettivamente delle delibere n.42/08 e n.34/08 della Autorità per la garanzia nelle comunicazioni, dispongono

Nei quindici giorni precedenti la data della votazione e fino alla chiusura delle operazioni di voto, è vietato rendere pubblici o comunque diffondere i risultati, anche parziali, di sondaggi demoscopici sull’esito delle elezioni e sugli orientamenti politici e di voto degli elettori, anche se tali sondaggi sono stati effettuati in un periodo precedente a quello del divieto. È vietata, altresì, la pubblicazione e la trasmissione dei risultati di quesiti rivolti in modo sistematico a determinate categorie di soggetti perchè esprimano con qualsiasi mezzo e in qualsiasi forma le proprie preferenze di voto o i propri orientamenti politici

Si badi bene: vietano di diffondere e pubblicare, non di creare.

Ci sono enti che continuano a fare sondaggi demoscopici: lo fanno i partiti, per comprendere come regolare la campagna elettorale, ne ha accesso la stampa: ma non ne ha accesso il cittadino.

Perché il cittadino non deve sapere? I want to know!

Amico Adrian a casa che vorresti sapere, il problema è quello che viene descritto dall’AGCOM da tempi ormai immemori

E che è stato recentemente ribadito dalla delibera N.141/19/CONS, riscritta rispetto alle altre per ottemperare al fenomeno Internet

– lo scopo della disciplina in materia di diffusione dei sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa risponde a specificheesigenze di correttezza e completezza dell’informazione, con particolare riferimento al periodo della campagna elettorale;

-la ratio- del divieto sancito dall’art. 8 della legge n. 28 del 2000 risiede nell’esigenza di evitare ogni influenza sul cd. elettorato fluttuante vale a dire quell’elettorato che, non avendo ancora maturato una decisione ai fini del voto, potrebbe essere indebitamente influenzato dalle rilevazioni di voto;

-in vista dell’approssimarsi della data del voto,appare dunque necessario garantire in modo rigoroso il rispetto del divieto sancito dalla legge al fine di tutelare l’elettorato attraverso una informazione completa ed imparziale, scevra da condizionamenti per tutelare il diritto costituzionale del libero eserciziodel voto;

-l’esigenza di garantire la libera formazione del consenso dell’elettore secondo le intenzioni del legislatore comporta che siano soggetti al rispetto del divieto sancito dall’art. 8 tutti i mezzi di informazione recanti comunicazioni direttea gli elettori. È proprio tale circostanza che rende questi soggetti necessariamente soggetti al rispetto dei principi sanciti a tutela del pluralismoin quantofondati su diritti fondamentali del cittadino costituzionalmente garantiti

Ma questo cosa comporta per noi cittadini? Ci prendono per scemi?

Non è proprio così, anche se dobbiamo riscontrare il parere dissenziente di chi diffonde scientemente sondaggi elettorali clandestini per protestare contro il loro divieto e reclamare il diritto a conoscere.

In passato, il divieto di diffusione dei sondaggi clandestini veniva dato dal fatto che si riteneva che essi ingenerino confusione nella vasta platea degli astenuti: un sondaggio è un prodotto statistico. Si avvicina alla verità, ma non sempre ci prende.

Del resto, se i sondaggi avessero avuto ragione, oggi avremmo Hillary Clinton, e non Trump, presidente degli Stati Uniti d’America: il rischio era quindi che il votante indeciso si recasse a votare spinto da una rappresentazione falsificata della realtà.

Pensate all’elettore americano che si fosse presentato alle urne fondando il suo giudizio sulla vittoria schiacciante di Hillary: il suo voto, se avesse invece saputo di Trump, sarebbe stato radicalmente diverso.

Ma adesso, ora più che mai, si aggiunge il popolo della Rete, ed un corteggio di pagine che avvelenano il dibattito politico diffondendo bufale.

Allora perché ci negate i sondaggi clandestini?

Vi abbiamo parlato giusto ieri di come diverse pagine mistifichino e confondano il dibattito politico:  e la stessa natura clandestina, e quindi non verificabile dei sondaggi clandestini, comporta che su Internet in questi ultimi giorni di campagna elettorale possa accadere di tutto.

Sondaggi frutto di cherry picking, riletti in modo artefatto e mistificato, sondaggi la cui somma arriva tragicomicamente al 104% ed altre simili aberrazioni a sfondo politico possono quindi mescolarsi ai sondaggi elettorali clandestini “di agenzia”, drogando ulteriormente il dibattito politico e spingendo l’elettore a votare nel modo previsto dai mistificatori di professione.

È per questo che la corrente delibera AGCOM estende il divieto di pubblicazione assoluto a

mezzi di comunicazione di massa, siti web, piattaforme di condivisione di video e social network e ogni altro mezzo di informazione

Cosa rischia chi infrange il divieto?

In caso di inottemperanza al presente ordine trova applicazione quanto previsto dall’art.1, comma 31, della legge n. 249/97.

Ovvero

31. I soggetti che non ottemperano agli ordini e alle diffide dell’Autorita’, impartiti ai sensi della presente legge, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire venti milioni a lire cinquecento milioni. Se l’inottemperanza riguarda provvedimenti adottati in ordine alla violazione delle norme sulle posizioni dominanti, si applica a ciascun soggetto interessato una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore al 2 per cento e non superiore al 5 per cento del fatturato realizzato dallo stesso soggetto nell’ultimo esercizio chiuso anteriormente alla notificazione della contestazione. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente comma sono irrogate dall’Autorita’.

Ma io voglio proprio leggerli i sondaggi clandestini!

I sondaggi clandestini, nonostante le sanzioni ed il divieto, si trovano. Da quando esistono le elezioni, la natura umana rende possibile il leak, il sondaggio che sfugge.

Non chiedete però a noi dove trovarli: non abbiamo voglia di farci multare per questo, e alcuni di noi condividono le preoccupazioni descritte nella delibera, alla luce specialmente del mutato ambiente di dibattito politico costituito dalla rete.

E neppure possiamo, in questo caso, dirvi quali tra i sondaggi che invece voi avrete trovato siano effettivamente sondaggi elettorali clandestini e quali siano frutto di un falso (tranne per i casi di falsità aperta e grossolana): non insistete, non possiamo proprio.

Votate secondo scienza e coscienza, ma senza il feticcio dei sondaggi elettorali clandestini.

 

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