Sperimentazione animale bisogna fare così – bufale.net
Ci segnalano i nostri contatti un’interpretazione della Direttiva 2010/63/UE definita da alcuni animalisti lesiva dei diritti degli animali.
Il testo che l’accompagna recita:
Se qualcuno vi dice che la sperimentazione animale che si pratica oggi non è la stessa orrenda cosa di un secolo fa, voi sbugiardatelo: citategli la Direttiva approvata a Strasburgo appena quattro anni fa! Secondo questa legge, infatti, sarà possibile, tra l’altro:
…sperimentare sui primati anche in assenza di gravi motivazioni riguardanti la salute umana (articoli 5, 8 e 55);
… riutilizzare lo stesso animale, anche in procedure che gli provocano intenso dolore, angoscia e sofferenza (articolo 16);
…sperimentare senza anestesia e/o non somministrare antidolorific a un animale sofferente se i ricercatori lo ritengono opportuno (articolo 14);
… somministrare bloccanti neuromuscolari che paralizzano l’animale ma lo lasciano sveglio, terrorizzato e pienamente cosciente di ciò che gli viene fatto (articolo 14);
… somministrare scosse elettriche fino a indurre impotenza (allegato VIII)
… tenere in isolamento totale per lunghi periodi animali socievoli come i cani e i primati (allegato VIII);
… praticare toracotomie, e cioè l’apertura del torace, senza somministrazione di idonei analgesici (allegato VIII);
… costringere gli animali al nuoto forzato o altri esercizi fino all’esaurimento (allegato VIII).
E poi il SEGRETO su cio’ che avviene nei laboratori sarà sancito per legge. Infatti, l’introduzione di “procedure amministrative semplificate” libererà i ricercatori dall’obbligo di presentare una sintesi dei progetti con l’indicazione di quali e quanti animali intendono utilizzare, e a quale scopo. In questo modo il pubblico e cioè tutti noi potremo essere tenuti legalmente e totalmente all’oscuro di quanto avviene nei laboratori assai spesso finanziati con LE NOSTRE TASSE (articoli 42 e 43).
Ci vediamo costretti a rigettare decisamente l’invito a sbugiardare chicchessia: tale interpretazione può essere protocollata nella nostra rubrica di allarmismo, in quanto nasce da un’interpretazione imprecisa della normativa di riferimento, che provvederemo, pezzo per pezzo, ad esaminare per voi.
Infatti, come abbiamo rilevato in molte occasioni in cui l’analisi delle bufale si scontra con la complessità di una materia tecnica come il diritto, è dovere di chi informa tracciare un bilancio tra la semplificazione e la precisione. Una notizia fornita in modo tecnico e puntuale può essere ritenuta ostica ed incomprensibile, una notizia semplificata diventa imprecisa.
Prima di passare ad una analisi di dettaglio del provvedimento, scopriamo che questo appello era già stato riscontrato essere una bufala, se non un caso di allarmismo, da un testo del 2010, di cui ritengo sia possibile pacificamente premettere le conclusioni alla nostra analisi, per una volta, partendo dalla fine
L’appello è per larga parte fuorviante ed è confezionato allo scopo di creare scandalo gratuito. Leggendo la direttiva ci si trova davanti un testo concepito per tutelare quanto più possibile gli animali, compatibilmente con l’attività di ricerca.
Allarmismo, appunto.
Passiamo ora all’analisi di dettaglio della norma, suddivisa per punti, che non potrà che prescindere dalla contestuale analisi del testo completo della direttiva, di cui vi converrà avere una copia sottomano.
1. Sperimentare sui primati anche in assenza di gravi motivazioni riguardanti la salute umana (articoli 5, 8 e 55)
Chiunque di voi abbia per studio, diletto o avventura frequentato una facoltà di Giurisprudenza o uno Studio Legale avrà imparato che il punto principale dell’interpretazione di una norma è leggere le norme “nel sistema”. Non solo “consecutivamente”, ma leggere le norme indicate contemporaneamente e parallelamente, traendo quindi l’interpretazione autentica dal loro cumulo.
Ciò posto, passiamo ora all’esame complessivo delle norme indicate, partendo dall’art. 8:
Articolo 8
Primati non umani
1. Fatto salvo il paragrafo 2, gli esemplari di primati non umani non sono usati nelle procedure, ad eccezione delle procedure che soddisfano le seguenti condizioni:
a) la procedura persegue uno degli scopi di cui:
i) all’articolo 5, lettera b), punto i), o all’articolo 5, lettera c) della presente direttiva ed è condotta allo scopo di evitare, prevenire, diagnosticare o curare affezioni umane debilitanti o potenzialmente letali; ovvero
ii) all’articolo 5, lettere a) o e);
e
b) è scientificamente provato che è impossibile raggiungere lo scopo della procedura utilizzando specie diverse dai primati non umani.
1.Ai fini della presente direttiva per «affezione debilitante» si intende la riduzione delle normali funzioni fisiche o psichiche di una persona.
2. Gli esemplari di primati non umani elencati nell’allegato A del regolamento (CE) n. 338/97, che non rientrano nell’ambito
di applicazione dell’articolo 7, paragrafo 1, di detto regolamento, non sono usati nelle procedure, ad eccezione delle procedure
che soddisfano le seguenti condizioni:
a) la procedura persegue uno degli scopi di cui i) all’articolo 5, lettera b), punto i) o all’articolo 5, lettera c), della presente direttiva ed è condotta allo scopo di evitare, prevenire, diagnosticare o curare affezioni umane debilitanti o potenzialmente letali; ovvero ii) all’articolo 5, lettera e);
e
b) è scientificamente provato che è impossibile raggiungere lo scopo della procedura utilizzando specie diverse dai primati non umani e utilizzando specie non elencate in tale allegato.
3. In deroga ai paragrafi 1 e 2, le scimmie antropomorfe non sono utilizzate nelle procedure, fatta salva la clausola di salvaguardia
di cui all’articolo 55, paragrafo 2.
Ciò posto, proseguiremo con l’articolo 5, indicando le parti applicabili ai primati non umani alla luce di quanto descritto dall’art. 8:
Articolo 5
Finalità delle procedure
Le procedure possono essere eseguite unicamente per i seguenti fini:
a) la ricerca di base;
b) la ricerca applicata o traslazionale che persegue uno dei seguenti scopi:
i) la profilassi, la prevenzione, la diagnosi o la cura delle malattie, del cattivo stato di salute o di altre anomalie, o dei loro effetti sugli esseri umani, sugli animali o sulle piante;
ii) la valutazione, la rilevazione, il controllo o le modificazioni delle condizioni fisiologiche negli esseri umani, negli animali o nelle piante; oppure
iii) il benessere degli animali ed il miglioramento delle condizioni di produzione per gli animali allevati a fini agronomici;
c) per realizzare uno degli scopi di cui alla lettera b) nell’ambito dello sviluppo, della produzione o delle prove di qualità, di efficacia e di innocuità dei farmaci, dei prodotti alimentari, dei mangimi e di altre sostanze o prodotti;
d) la protezione dell’ambiente naturale, nell’interesse della salute o del benessere degli esseri umani o degli animali;
e) la ricerca finalizzata alla conservazione delle specie;
f) l’insegnamento superiore o la formazione ai fini dell’acquisizione, del mantenimento o del miglioramento di competenze professionali;
g) le indagini medico-legali.
È quindi una mistificazione limitarsi a dire che la ricerca sui primati può essere condotta senza esigenze di tutela della salute umana, datosi che può essere usata per esigenze di salute sugli stessi primati!
Sapete, gli animali tendono ad ammalarsi, anche in modo grave. I primati, come tutti gli animali, tendono a nutrirsi. I farmaci necessari alla cura di tutti gli animali, primati compresi, passano inevitabilmente dagli stessi canali della ricerca dei farmaci per uso umano: un veterinario, dinanzi ad un primate affetto da gravi malattie, non potrà che servirsi di tecniche sviluppate curando sperimentalmente altri primati che in passato hanno patito quella malattia, o usando i frutti del lavoro degli stabulari.
Passiamo infine all’articolo 55.
Articolo 55
Clausole di salvaguardia
1. Lo Stato membro che abbia giustificati motivi scientifici per ritenere che l’uso di primati non umani per gli scopi previsti all’articolo 8, paragrafo 1, lettera a), punto i), sia essenziale, per quanto riguarda gli esseri umani, anche se tale uso non è condotto allo scopo di evitare, prevenire, diagnosticare o curare affezioni umane debilitanti o potenzialmente letali, può adottare misure provvisorie che autorizzano tale uso, a condizione che lo scopo non possa essere raggiunto utilizzando specie diverse dai primati non umani.
2. Lo Stato membro che abbia giustificati motivi per ritenere che un’azione sia essenziale per la preservazione della specie o in relazione alla comparsa improvvisa nell’uomo di un’affezione debilitante o potenzialmente letale, può adottare misure provvisorie che consentono l’uso di scimmie antropomorfe in procedure aventi uno degli scopi di cui all’articolo 5, lettera b), punto i), lettere c) o e), a condizione che lo scopo della procedura non possa essere raggiunto utilizzando specie diverse dalle scimmie antropomorfe o mediante metodi alternativi. Tuttavia il riferimento all’articolo 5, lettera b), punto i), non è interpretato in modo da includere il riferimento ad animali e piante.
3. Se uno Stato membro, per motivi eccezionali e scientificamente giustificati, ritiene necessario autorizzare il ricorso a una procedura che causa dolore, sofferenza o angoscia intensi che potrebbero protrarsi e non possono essere alleviati, di cui all’articolo 15, paragrafo 2, può adottare una misura provvisoria
che autorizza tale procedura. Gli Stati membri possono decidere di non autorizzare l’uso di primati non umani in tali procedure.
4. Uno Stato membro che abbia adottato una misura provvisoria in conformità dei paragrafi 1, 2 o 3 ne informa immediatamente la Commissione e gli altri Stati membri, motivandola sua decisione e presentando prove dell’esistenza della situazione di cui ai paragrafi 1, 2 e 3, su cui si basa la misura provvisoria.
La Commissione sottopone la questione al comitato di cui all’articolo 56, paragrafo 1, entro 30 giorni dal ricevimento dell’informazione dallo Stato membro e, conformemente alla procedura di regolamentazione di cui all’articolo 56, paragrafo 3:
a) autorizza la misura provvisoria per un periodo di tempo definito nella decisione; o
b) impone allo Stato membro di revocare la misura provvisoria.
È evidente che l’articolo 55 sia una “clausola di salvaguardia”, tutt’altro che priva di trasparenza, e destinata a coprire solo casi di emergenza. Ed in modo, oseremmo dire, alquanto pignolo.
Postuliamo che vi sia un’emergenza, e che tale emergenza richieda esplicitamente misure provvisorie che consentono l’uso di scimmie antropomorfe in procedure aventi uno degli scopi di cui all’articolo 5, lettera b), punto i), lettere c) o e), a condizione che lo scopo della procedura non possa essere raggiunto utilizzando specie diverse dalle scimmie antropomorfe o mediante metodi alternativi. La mente corre ad esempio al punto g), indagini medico-legali.
Quindi, per fare un mero esempio strumentale, ipotizziamo i punti d) e ed e): un’operazione di indagine per il contrasto al bracconaggio, magari da bracconieri che usano veleni e sostanze che la scienza medica attuale non consente di identificare, “facendola franca” ogni volta.
Per questi casi di emergenza sarebbe ben illogico dover sollecitare al legislatore europeo una lunga serie di deroghe, controintuitivo ed alieno allo stesso concetto di emergenza: nel tempo necessario a “cambiare la legge” ogni volta, l’emergenza finirebbe e la certezza del diritto sarebbe devastata.
Così il legislatore propone una commissione rigidamente stabilita, con tempo massimo di tre mesi per una decisione (che non deve essere necessariamente di accoglimento), riponendo in un comitato di esperti una responsabilità sì delicata.
2. riutilizzare lo stesso animale, anche in procedure che gli provocano intenso dolore, angoscia e sofferenza (articolo 16)
Questo punto è, letteralmente, l’inverso del significato reale della norma.
Articolo 16
Riutilizzo
1. Gli Stati membri assicurano che, anche quando sia possibile utilizzare un diverso animale al quale non sia stata applicata alcuna procedura, un animale che sia già stato usato in una o più procedure possa essere riutilizzato in nuove procedure solo se sono soddisfatte le seguenti condizioni:
a) l’effettiva gravità delle procedure precedenti era «lieve» o «moderata»;
b) è dimostrato che è stato pienamente ripristinato il benessere e lo stato di salute generale dell’animale;
c) la procedura successiva è classificata come «lieve», «moderata» o «non risveglio»; e
d) è conforme al parere del veterinario tenendo conto delle esperienze dell’animale nel corso di tutta la sua vita.
2. In casi eccezionali, in deroga al paragrafo 1, lettera a), e dopo aver sottoposto l’animale ad una visita veterinaria, l’autorità competente può consentire che un animale venga riutilizzato purché questo non sia stato impiegato più di una volta in una procedura che comporta intenso dolore, angoscia o sofferenza equivalente.
L’animale può essere riutilizzato più volte nella ricerca solo se negli usi precedenti la gravità delle procedure era lieve o moderata, ed in ogni caso mai, neppure in casi di eccezionali, in procedure che provocano dolore, angoscia e sofferenza.
Il contrario è una bufala.
3. sperimentare senza anestesia e/o non somministrare antidolorifici a un animale sofferente se i ricercatori lo ritengono opportuno (articolo 14)
Anche questo punto è una bufala, un tentativo di giocare col significato della parola “sofferenza”, inserendola artificiosamente in un testo ove non era prevista.
Il vero articolo 14 recita infatti:
Articolo 14
Anestesia
1. Gli Stati membri assicurano che, salvo non sia opportuno, le procedure siano effettuate sotto anestesia totale o locale, e che siano impiegati analgesici o un altro metodo appropriato per ridurre al minimo dolore sofferenza e angoscia.
Le procedure che comportano gravi lesioni che possono causare intenso dolore non sono effettuate senza anestesia.
2. Allorché si decide sull’opportunità di ricorrere all’anestesia si tiene conto dei seguenti fattori:
a) se si ritiene che l’anestesia sia più traumatica per l’animale della procedura stessa; e
b) se l’anestesia è incompatibile con lo scopo della procedura.
3. Gli Stati membri assicurano che agli animali non sia somministrata alcuna sostanza che elimini o riduca la loro capacità di mostrare dolore senza una dose adeguata di anestetici o di analgesici.
In questi casi è fornita una giustificazione scientifica insieme a informazioni dettagliate sul regime anestetico o analgesico.
4. Un animale che, una volta passato l’effetto dell’anestesia, manifesti sofferenza riceve un trattamento analgesico preventivo e postoperatorio o è trattato con altri metodi antidolorifici adeguati sempre che ciò sia compatibile con la finalità della procedura.
5. Non appena raggiunto lo scopo della procedura sono intraprese azioni appropriate allo scopo di ridurre al minimo la sofferenza dell’animale.
Un esempio possibile corre alle procedure che richiedono un certo numero di prelievi di sangue o somministrazioni di farmaci: in quel caso vengono usati strumenti che riducono il disagio (del tutto affini agli strumenti usati per gli umani, come il “catetere venoso”, ovvero il “tubicino” che consente di iniettare farmaci e prelevare sangue senza dove “sforacchiare” più volte il braccio stesso, o la zampa in questo caso), e sarebbe non solo illogico, ma anche dannoso continuare a somministrare anestesie per ogni prelievo di sangue, somministrazione di farmaci o simili operazioni minori.
L’anestesia è pur sempre un trattamento farmacologico: anestetizzare un animale non è come dargli un biscottino. Ogni anestesia deve essere giustificata e valutata in base al bisogno, alla massa ed alle capacità fisiche dell’animale.
4. somministrare bloccanti neuromuscolari che paralizzano l’animale ma lo lasciano sveglio, terrorizzato e pienamente cosciente di ciò che gli viene fatto (art. 14)
Anche in questo caso la bufala è evidentissima. Torniamo brevemente all’articolo, evidenziando i commi 3, 4 e 5
3. Gli Stati membri assicurano che agli animali non sia somministrata alcuna sostanza che elimini o riduca la loro capacità di mostrare dolore senza una dose adeguata di anestetici o di analgesici.
In questi casi è fornita una giustificazione scientifica insieme a informazioni dettagliate sul regime anestetico o analgesico.
4. Un animale che, una volta passato l’effetto dell’anestesia, manifesti sofferenza riceve un trattamento analgesico preventivo e postoperatorio o è trattato con altri metodi antidolorifici adeguati sempre che ciò sia compatibile con la finalità della procedura.
5. Non appena raggiunto lo scopo della procedura sono intraprese azioni appropriate allo scopo di ridurre al minimo la sofferenza dell’animale.
In questo caso l’interpretazione autentica passa per una semplice interpretazione diretta: è impossibile che sia somministrata alcuna sostanza che lasci l’animale cosciente e terrorizzato e, anche nei casi sporadici in cui l’anestesia non è possibile, il minimo disagio deve essere immediatamente ridotto o lenito.
5. Sperimentare su cani e randagi (art. 11)
Anche in questo testo, che compare nell’immagine macro ma non nella didascalia l’autore gioca con la norma di legge, invertendo il rapporto tra un’ipotesi meramente residuale, usata come clausola di salvaguardia estremamente e severamente limitata e la normalità dei casi, confidando che il lettore che non si soffermi a leggere la norma non noti come la norma invece riporta l’esatto contrario
Articolo 11
Animali randagi e selvatici delle specie domestiche
1. Gli animali randagi e selvatici delle specie domestiche non sono utilizzati nelle procedure.
2. Le autorità competenti possono concedere deroghe al paragrafo
1 soltanto alle condizioni seguenti:
a) è essenziale disporre di studi riguardanti la salute e il benessere di tali animali o gravi minacce per l’ambiente o la salute
umana o animale; e
b) è scientificamente provato che è impossibile raggiungere lo scopo della procedura se non utilizzando un animale selvatico o randagio.
Valgono le regole già elencate al punto 1 di questa esposizione: una clausola di salvaguardia viene sempre adottata dopo controlli assai rigidi ed una asseverazione che conduca ad una deroga solo dopo ampia allegazione che nessuna altra procedura, in assoluto, è possibile.
6.L’allegato VIII
Secondo l’elenco fornito l’allegato VIII sarebbe una sorta di perversa “licenza di torturare” che consente, anzi, inserisce nel protocollo di ricerca il permesso per i presunti “malvagi vivisettori” di infliggere torture agli animali per motivi ignoti, ivi somministrare scosse elettriche fino a indurre impotenza, tenere in isolamento totale per lunghi periodi animali socievoli come i cani e i primati, praticare toracotomie, e cioè l’apertura del torace, senza somministrazione di idonei analgesici e costringere gli animali al nuoto forzato o altri esercizi fino all’esaurimento
Anche questo è un falso. L’Allegato VIII infatti non disciplina protocolli o guide di azione, bensì introduce una gradazione del potenziale nocivo delle procedure esistenti, stabilendo severi limiti per le procedure gravi o particolarmente rischiose.
ALLEGATO VIII
CLASSIFICAZIONE DELLA GRAVITÀ DELLE PROCEDURE
La gravità della procedura è determinata in base al livello di dolore, sofferenza, angoscia o danno prolungato cui sarà presumibilmente sottoposto il singolo animale nel corso della procedura stessa.
Sezione I: Categorie di gravità
Non risveglio:
Le procedure condotte interamente in anestesia generale da cui l’animale non può riprendere coscienza sono classificate come «non risveglio».
Lieve:
Le procedure sugli animali che causano probabilmente dolore, sofferenza o angoscia lievi e di breve durata, nonché le procedure che non provocano un significativo deterioramento del benessere o delle condizioni generali degli animali sono classificate come «lievi».
Moderata:
Le procedure sugli animali che causano probabilmente dolore, sofferenza o angoscia moderati e di breve durata, ovvero dolore, sofferenza o angoscia lievi e di lunga durata, nonché le procedure che provocano probabilmente un deterioramento moderato del benessere o delle condizioni generali degli animali sono classificate come «moderate».
Grave:
Le procedure sugli animali che causano probabilmente dolore, sofferenza o angoscia intensi, ovvero dolore, sofferenza o angoscia moderati e di lunga durata, nonché le procedure che provocano probabilmente un deterioramento grave del benessere o delle condizioni generali degli animali sono classificate come «gravi».
Ciò che l’autore del testo ha fatto è elencare una parte delle procedure contenute nell’elenco delle procedure gravi, ignorando il contenuto dell’articolo 15 per cui
Articolo 15
Classificazione della gravità delle procedure
1. Gli Stati membri assicurano che tutte le procedure siano classificate, caso per caso, come «non risveglio», «lievi», «moderate» o «gravi», secondo i criteri di assegnazione di cui all’allegato VIII.
2. Fatta salva la clausola di salvaguardia di cui all’articolo 55, paragrafo 3, gli Stati membri assicurano che una procedura non sia effettuata qualora causi dolore, sofferenza o angoscia intensi che potrebbero protrarsi e non possano essere alleviati.
Nonché l’articolo 13
Articolo 13
Scelta dei metodi
1. Fatto salvo il divieto di taluni metodi ai sensi della legislazione nazionale, gli Stati membri assicurano che una procedura non sia eseguita qualora la legislazione dell’Unione riconosca altri metodi o strategie di sperimentazione per ottenere il risultato ricercato che non prevedano l’impiego di animali vivi.
2. Nella scelta della procedura, sono selezionate quelle che rispondono in maggior misura ai seguenti requisiti:
a) usano il minor numero possibile di animali;
b) prevedono l’utilizzo di animali con la minore capacità di provare dolore, angoscia sofferenza o danno prolungato;
c) causano il meno possibile di dolore, sofferenza, angoscia o danno prolungato e offrono le maggiori probabilità di risultati soddisfacenti.
3. Per quanto possibile occorre evitare la morte come punto finale di una procedura, preferendo punti finali più precoci e più umanitari. Laddove la morte come punto finale è inevitabile, la procedura è concepita in modo tale da:
a) comportare la morte del minor numero possibile di animali;
e
b) ridurre al minimo possibile la durata e l’intensità della sofferenza dell’animale, garantendo per quanto possibile una morte senza dolore.
Le procedure classificate come gravi o potenzialmente letali sono infatti dalla normativa estremamente deprecate, confinate a casi residuali che il progresso tecnico sta rendendo, fortunatamente, sempre più marginali.
7. E poi il SEGRETO su cio’ che avviene nei laboratori sarà sancito per legge. Infatti, l’introduzione di “procedure amministrative semplificate” libererà i ricercatori dall’obbligo di presentare una sintesi dei progetti con l’indicazione di quali e quanti animali intendono utilizzare, e a quale scopo. (articoli 42 e 43)
Anche questo è quantomeno inesatto.
Partiamo dall’articolo 42
Articolo 42
Procedura amministrativa semplificata
1. Gli Stati membri possono decidere di introdurre una procedura amministrativa semplificata per i progetti che contengono procedure classificate come «non risveglio», «lievi» o «moderate» e non utilizzano primati non umani che sono necessari per soddisfare requisiti regolatori o che utilizzano gli animali a fini di produzione o diagnostici con metodi prestabiliti.
2. Nell’introdurre una procedura amministrativa semplificata, gli Stati membri assicurano che siano rispettate le seguenti condizioni:
a) la domanda contiene gli elementi di cui all’articolo 40, paragrafo 2, lettere a), b), e c);
b) è effettuata una valutazione del progetto conformemente all’articolo 38;
e
c) non è superato il termine di cui all’articolo 41, paragrafo 1.
3. Se la modifica di un progetto può avere un impatto negativo sul benessere degli animali, gli Stati membri richiedono un’ulteriore valutazione del progetto con esito positivo.
4. L’articolo 40, paragrafi 3 e 4, l’articolo 41, paragrafo 3 e l’articolo 44, paragrafi 3, 4 e 5 si applicano mutatis mutandis ai progetti autorizzati ad essere realizzati conformemente al presente articolo.
Quindi progetti segreti non esistono. Solo per iniziare una ricerca, sia pur in materia semplificata, bisogna mettere le “carte sul tavolo”, o almeno quelle indicate dalla norma, ovvero
Articolo 40
Rilascio dell’autorizzazione del progetto
1. L’autorizzazione del progetto è limitata alla procedure che sono state oggetto di:
a) una valutazione del progetto; e
b) una classificazione della gravità attribuita a dette procedure.
2. L’autorizzazione del progetto specifica:
a) l’utilizzatore che realizza il progetto;
b) le persone responsabili della realizzazione globale del progetto e la sua conformità alla relativa autorizzazione;
c) gli stabilimenti in cui viene realizzato il progetto, se del caso;
e
d) eventuali condizioni specifiche derivanti dalla valutazione del progetto, incluso se e quando il progetto debba essere oggetto
di valutazione retrospettiva.
3. L’autorizzazione del progetto è rilasciata per un periodo non superiore a cinque anni.
4. Gli Stati membri possono rilasciare l’autorizzazione a progetti generici multipli realizzati dallo stesso utilizzatore se tali progetti devono soddisfare requisiti regolatori o se tali progetti impiegano animali a scopi di produzione o diagnostici con metodi prestabiliti.
nonché l’articolo 38 nel suo complesso. In questo caso quindi non evidenzieremo col grassetto le parti direttamente richiamate, ma le parti atte a dimostrare l’infondatezza dell’accusa posta
Articolo 38
Valutazione del progetto
1. La valutazione del progetto è effettuata con l’accuratezza appropriata al tipo di progetto e verifica che il progetto soddisfi i seguenti criteri:
a) il progetto è giustificato da un punto di vista scientifico o educativo o è previsto per legge;
b) gli scopi del progetto giustificano l’uso degli animali; e
c) il progetto è concepito in modo tale da consentire lo svolgimento delle procedure nelle condizioni più umanitarie e più rispettose dell’ambiente possibile.
2. La valutazione del progetto comprende in particolare:
a) una valutazione degli obiettivi del progetto, dei benefici scientifici previsti o del valore educativo;
b) una valutazione della conformità del progetto ai requisiti di sostituzione, riduzione e perfezionamento;
c) una valutazione ed assegnazione della classificazione della gravità delle procedure;
d) un’analisi dei danni e dei benefici del progetto, per comprendere se il danno arrecato agli animali in termini di sofferenza, dolore o angoscia sia giustificato dal risultato atteso, tenuto conto di considerazioni etiche, e possa, in definitiva, andare a beneficio degli esseri umani, degli animali e dell’ambiente;
e) una valutazione delle giustificazioni di cui agli articoli da 6 a 12, 14, 16 e 33; e
f) la decisione sull’opportunità di una valutazione retrospettiva del progetto, stabilendo anche quando effettuarla.
3. L’autorità competente che esegue la valutazione del progetto prende in considerazione in particolare competenze specialistiche nei seguenti settori:
a) settori di applicazione scientifica nei quali gli animali saranno utilizzati, ivi compresi sostituzione, riduzione e perfezionamento nei rispettivi settori;
b) progettazione sperimentale e, se del caso, dati statistici;
c) pratica veterinaria nelle scienze degli animali da laboratorio o, se del caso, pratica veterinaria applicata alla fauna selvatica;
d) allevamento e cura degli animali in relazione alle specie che si intende utilizzare.
4. Il processo di valutazione del progetto è trasparente.
Fatte salve la protezione della proprietà intellettuale e delle informazioni riservate, la valutazione del progetto è svolta in maniera imparziale e può integrare il parere di parti indipendenti.
Si dimostra infatti che il principio generale di trasparenza non è affatto leso e l’adozione di una procedura semplificata non elide le valutazioni sia di ordine scientifico che etico.
L’unica cosa che una sintesi atecnica ex art. 43 non comprende è ben elencata
Articolo 43
Sintesi non tecniche dei progetti
1. Fatta salva la tutela della proprietà intellettuale e delle informazioni riservate, la sintesi non tecnica del progetto fornisce:
a) informazioni sugli obiettivi del progetto, ivi compresi i danni e i benefici previsti, nonché sul numero e sui tipi di animali da utilizzare;
b) la dimostrazione della conformità ai requisiti di sostituzione, riduzione e perfezionamento.
La sintesi non tecnica del progetto è anonima e non contiene i nomi e gli indirizzi dell’utilizzatore e del suo personale.
2. Gli Stati membri possono esigere che la sintesi non tecnica del progetto specifichi se il progetto deve essere sottoposto a valutazione retrospettiva ed entro quale termine. In tal caso, gli Stati membri provvedono affinché la sintesi non tecnica del progetto sia aggiornata in base ai risultati della valutazione
retrospettiva.
3. Gli Stati membri pubblicano le sintesi non tecniche dei progetti autorizzati e le eventuali relative revisioni.
Apprendiamo infatti che:
- vi è licenza per gli stati membri di esigere valutaziono ulteriori anche su una sintesi non tecnica
- obiettivi, costi, benefici, danni ed un riscontro puntuale sullo status degli animali coinvolti debbono essere sempre forniti.
- unico elemento potenzialmente non contenuto nella sintesi non tecnica sono i nomi e gli indirizzi dell’utilizzatore: non possiamo che domandarci QUALE scopo avrebbe per il contribuente avere l’indirizzo di casa di un ricercatore, dato che noi riteniamo essere assolutamente inutile ed irrilevante
In sintesi, abbiamo tutti gli elementi per definire questo appello sia allarmismo che bufala.
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