“Ho denunciato il direttore dell’Autogrill che ha trasgredito la legge del codice penale”: mascherine e divieto di volto coperto
Ci segnalano i nostri compagni una quantomeno curiosa condivisione
Mascherine e divieto di volto coperto
Il riferimento normativo è in realtà all’articolo 5 della legge 152/75 (la legge “Reale”, nata nel periodo delle contestazioni e del terrorismo), che sanziona
qualunque altro mezzo atto a rendere difficoltoso il riconoscimento della persona, in luogo pubblico o aperto al pubblico, senza giustificato motivo
Ne abbiamo parlato lungamente in questo articolo, del quale vi forniremo il solo estratto relativo all’infondatezza della pretesa rappresentata.
Eh beh, miei piccoli condivisori di contenuti virali da tastiera, siamo in una caspita di Pandemia diffusa di una malattia elevatamente contagiosa per la quale non esistono ancora terapie efficaci e vaccini.
Quale altro giustificato motivo volete?
Infatti già dicemmo che il velo islamico, nonché quello delle suore, sono un giustificato motivo.
Con riferimento al fatto che se il motivo religioso costituisce giustificato motivo, la cosa non esclude l’identificazione.
Se voglio identificare una suora o una donna islamica, e sono un agente di polizia, la prendo da parte e provvedo ai rilievi.
Se voglio identificare qualcuno in un periodo di pandemia, lo prendo da parte, io tengo la mascherina, provvedo ai rilievi e gliela faccio rimettere.
Non espongo nessuno al rischio concreto di beccarsi malattie a random.
Ma gli agenti hanno verbalizzato
Il “bello” dell’azione penale è libera. Come dimostra un recentissimo caso di atti trasmessi con l’indicazione della stessa Procura a procedere all’archiviazione, siamo in uno stato dove è possibile eccepire qualcosa, ma non è detto che questo qualcosa sia recepito.
Se intendo denunciare qualcuno per qualcosa, questo è possibile.
Ma non significa che la mia denuncia otterrà il qualsivoglia risultato.
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