GUIDA UTILE Società di recupero crediti: cosa possono fare e cosa non possono fare – Bufale.net

di David Tyto Puente |

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GUIDA UTILE Società di recupero crediti: cosa possono fare e cosa non possono fare – Bufale.net Bufale.net

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Esistono casi isolati in cui, come abbiamo raccontato in un precedente articolo, società di recupero crediti si comportano in maniera non corretta nei confronti dei creditori. Avere dei crediti verso qualcuno non è mai piacevole, è giusto estinguerlo correttamente e senza pressioni, minacce o truffe.
Questa guida non è riportata affinché non saldiate i vostri debiti, ma perché sappiate affrontare casi scorretti ed eventuali truffe.

Gli incaricati non sono pubblici ufficiali

Le società di recupero crediti e i loro incaricati non sono pubblici ufficiali, sono comuni cittadini che svolgono un compito per conto di società private.

Il debitore deve essere informato

Prima di tutto, secondo quanto riportato dall’articolo 1264 del Codice Civile, il cessionario deve notificare la cessione al debitore. La società di recupero crediti, nel contattare il debitore, deve presentarsi e informarlo per conto di quale creditore sta lavorando.
Il debitore ha diritto a chiedere il nome dell’operatore o dell’incaricato della società di recupero crediti.

La società di recupero crediti deve essere riconoscibile

Oltre all’obbligo di informazione precedentemente trattato, la società di recupero crediti non può contattare il debitore in forma anonima, quindi deve essere sempre riconoscibile (es. numero di telefono visibile).

Dati personali e riservatezza

Le società di recupero crediti non possono comunicare informazioni sui pagamenti dovuti dai debitori a soggetti terzi. Questa pratica può essere usata per esercitare pressione.
Le società di recupero crediti possono usare solo i seguenti dati, forniti dal debitore attraverso il contratto stipulato con il creditore:

  • dati anagrafici;
  • codice fiscale o Partita Iva;
  • l’ammontare del credito;
  • recapiti;

Una volta conclusa la pratica di recupero, tutti questi dati devono essere cancellati.
La società di recupero crediti non può, in alcuna forma, affiggere avvisi di mora o sollecitazioni di pagamento sulla porta del debitore. Sono vietati anche i messaggi lasciati nella segreteria telefonica, cartoline postali o plichi che riportino la dicitura “recupero crediti” o sinonimi.
La società di recupero crediti non può in alcun modo contattare vicini di casa, colleghi di lavoro o familiari del debitore.
Gli incaricati delle società di recupero crediti possono presentarsi di fronte all’abitazione del debitore, ma salvaguardando la sua privacy e dignità di fronte a terzi. Il debitore può rifiutare di aprire e far entrare l’incaricato nella propria abitazione (ricordiamo che sono comuni cittadini e non ufficiali giudiziari).
Gli incaricati non possono, in alcuna maniera, violare il domicilio del debitore o introdursi nella sua abitazione senza il suo consenso. Ripetiamo: non sono ufficiali giudiziari o pubblici ufficiali.

Contatti telefonici e telefonate

Se il numero del debitore è riservato, non presente all’interno di albi, elenchi o non l’abbia comunicato al debitore, la società di recupero crediti non può recuperarlo (chiedendo il numero ad amici, conoscenti o vicini di casa del debitore).
La società di recupero crediti non può utilizzare telefonate preregistrate per sollecitare il pagamento.

Atti persecutori (stalking)

Le società di recupero crediti, così come i loro incaricati, non sono esenti dalle norme di legge sull’incoercibilità psichica e fisica personale.
Il debitore non deve essere contattato in orari irragionevoli e con frequenza eccessiva, o in luoghi inadeguati (come il posto di lavoro).
Stessa cosa vale per le pressioni psicologiche, minaccia e violenza.

Pratiche ingannevoli

Alcune società di recupero crediti forniscono al debitore informazioni false o ingannevoli come:

  • l’iscrizione del debitore nella banca dati della Crif (ciò è possibile solo se il debito è verso una banca o una finanziaria);
  • minacce di azioni legali sproporzionate;
  • riferire al debitore che il mancato pagamento dei debiti è reato penale (è di natura civilistica, non penale);
  • riferire al debitore che il mancato pagamento dei debiti può portare alla dichiarazione di fallimento (è necessaria una procedura fallimentare preceduto da una sentenza);
  • riferire al debitore il possibile pignoramento di beni mobili o immobili o persino dello stipendio (per fare ciò c’è bisogno di una sentenza o di un decreto ingiuntivo);
  • riferire al debitore che in caso di mancato pagamento verrà inviato un esattore (non esiste la figura dell’esattore per i crediti privati, mentre esiste la figura dell’ufficiale giudiziario nel caso sia pervenuta una sentenza di condanna o decreto ingiuntivo);

CITIAMO DUE CASI

Riportiamo due casi, tra cui uno legato al nostro precedente articolo, citati da Altroconsumo:

L’intervento dell’Antitrust contro GE.RI.
In seguito a numerose segnalazioni, l’Antitrust ha disposto la sospensione delle attività con modalità scorrette da parte della GE.RI. Gestione Rischi S.r.l. e della Elliot S.r.l. Nei primi mesi del 2014, in particolare, la GE.RI. avrebbe sollecitato via posta, email, telefonate e sms il pagamento di presunti crediti, non dettagliati o infondati e prescritti. In alcune comunicazioni veniva addirittura preannunciata la visita di un funzionario per “ritentare la composizione bonaria del debito”. Il recupero di alcuni crediti sarebbe stato commissionato dalla Elliot S.r.l., la società che ha acquistato la titolarità dei crediti vantati da altri professionisti. L’Antitrust ha vietato la continuazione da parte della GE.RI. Gestione Rischi S.r.l. di ogni attività diretta al recupero crediti con modalità scorrette e aggressive, imponendo una sanzione di 205.000 euro.
Multata anche Telkom. S.p.A.
“Pratiche commerciali scorrette, in quanto aggressive”: sono quelle che, a giudizio dell’Autorità garante della Concorrenza e del Mercato, Telkom S.p.A. ha messo in atto autonomamente per recuperare vari crediti a favore di Sky, inviando ai clienti “atti di citazione in giudizio presso sedi di Giudici di Pace senza il rispetto del Foro competente”. Per questo, l’Antitrust ha irrogato alla società una sanzione di 320.000 euro. Gli atti di citazione inviati da Telkom, “con l’indicazione di una fittizia data della prima udienza”, secondo l’Antitrust erano tali da esercitare sui destinatari “un indebito condizionamento, ingenerando il convincimento che, a prescindere dalla fondatezza della propria posizione debitoria, sia preferibile provvedere rapidamente al pagamento dell’importo richiesto piuttosto che esporsi a un contenzione giudiziario”. Questa pratica commerciale è stata giudicata, inoltre, “non conforme al livello di diligenza professionale ragionevolmente esigibile” e l’Agcm ne ha vietato la diffusione o continuazione.

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