È un argomento molto complesso quello delle depenalizzazioni della Legge delega n.67/2014. Le notizie vanno e vengono, molti si fidano a prescindere delle notizie che vengono diffuse da vari siti di informazione (o di disinformazione, a seconda dei casi). Il problema sta nel leggere effettivamente cosa dice la Legge delega e i vari passaggi della depenalizzazione.
Cos’è la depenalizzazione? È la trasformazione di illeciti penali in illeciti amministrativi. Non è una novità in Italia.
Viene introdotto nel Codice penale una causa di archiviazione dei “mini reati” a condizione che i fatti penalmente rilevanti siano di particolare tenuità e che la condotta del reo non sia abituale. Tutto questo viene applicato per tutti i reati citati che sono sanzionati con pena fino a 5 anni di reclusione e quelli puniti con sanzioni pecuniarie.
Cosa significa “tenuità del fatto”? È una forma di improcedibilità dell’azione penale nel caso che il fatto commesso sia scarsamente offensivo, che il danno o il pericolo recato sia lieve e che la condotta tenuta sia del tutto occasionale.
L’archiviazione può essere disposta in fase del procedimento penale, ma può avvenire anche nel corso delle indagini preliminari. È possibile, entro 10 giorni dall’archiviazione, presentare opposizione, che può a sua volta essere ammissibile o inammissibile. Nel caso la richiesta di archiviazione venga respinta vengono restituiti gli atti al pubblico ministero. In caso di archiviazione, si presuppone un accertamento del reato e della responsabilità dell’imputato, quindi le persone offese dal reato possono avere effetti nell’eventuale giudizio civile di risarcimento danni.
Analizziamo gli articoli della Legge delega 67/2014, che entrerà in vigore il 17 maggio 2015.
L’articolo 1 presenta una riforma del sistema delle pene, le quali saranno:
Quando il reato prevede l’arresto o la reclusione di massimo 3 anni, la pena sarà la reclusione domiciliare o l’arresto domiciliare.
Quando il reato prevede la reclusione da 3 ad un massimo 5 anni,il giudice ha il potere di valutare discrezionalmente (tenendo conto della gravità del reato e la capacità a delinquere del colpevole) l’opportunità di sostituire la reclusione carceraria con quella domiciliare.
Per quanto riguarda le pene pecuniarie restano la multa e l’ammenda.
L’articolo 2 tratta la riforma della cosiddetta “depenalizzazione” di una serie reati contenuti nel codice penale.
Saranno depenalizzati, e quindi trasformati in illeciti amministrativi, i reati per la quale è prevista la sola pena della multa o dell’ammenda, ad eccezione di alcune materie quali:
Indipendentemente dalla pena stabilita, saranno trasformati in illeciti amministrativi i seguenti reati:
Sarà depenalizzato il reato di omesso versamento di ritenute previdenziali e assistenziali (articolo 2, co. 1-bis , decreto-legge n. 463/1983) ma solo se l’omesso versamento non superi i 10 mila euro annui. Il datore di lavoro non risponde a titolo di illecito amministrativo se provvede al versamento entro il termine di 3 mesi dalla contestazione.
Saranno abrogati (quindi non diventeranno illeciti amministrativi) i seguenti reati:
Sarà abrogato e trasformato in illecito amministrativo il reato di ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato (reato di clandestinità) previsto dall’art. 10-bis del decreto legislativo n. 286/1998 (testo unico immigrazione).
A partire dal 17 maggio 2015, nel codice penale viene inserito il nuovo articolo 168-bis “Sospensione del procedimento con messa alla prova dell’imputato“.
L’imputato può chiedere la sospensione del processo con messa alla prova nei procedimenti per reati puniti con la sola pena edittale pecuniaria o con la pena edittale detentiva non superiore del massimo di 4 anni e per i delitti indicati dal comma 2 dell’articolo 550 c.p.p.
La sospensione del processo con messa alla prova non si applica se l’imputato è ritenuto tendente a delinquere o è contravventore abituale o professionale (nei casi previsti dagli articoli 102, 103, 104, 105 e 108).
Tale messa alla prova comporta la prestazione di condotte volte all’eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose derivanti dal reato compiuto e il risarcimento del danno. Inoltre, comporta anche l’affidamento dell’imputato ai servizi sociali, come attività di volontariato di rilievo sociale.
La concessione della messa alla prova è subordinata alla prestazione di lavoro di pubblica utilità (non retribuito) tenendo conto delle capacità professionali e attitudini lavorative dell’imputato. La durata sarà di massimo 10 giorni (8 ore al giorno), anche non continuativi, purché siano in favore della collettività.
La sospensione del processo con messa alla prova non può essere concessa più di una volta.
La sospensione del procedimento con messa alla prova è revocabile in caso di grave trasgressione, il rifiuto alla prestazione del lavoro di pubblica utilità, o in caso di nuovo delitto non colposo.
In questa parte si tengono in considerazione gli articoli dal 9 al 15. Essi disciplinano il processo in assenza dell’imputato introducendo la sospensione del procedimento nei confronti degli irreperibili.
La nuove disposizione:
Non risulta modificata la disciplina dell notificazioni all’imputato e l’istituto dell’irreperibilità.
Nel caso, quindi, che l’imputato sia assente, libero o detenuto, e fornisca prova certa della conoscenza della data di udienza e manifesti espressamente la volontà di rinunciare a parteciparvi, il processo potrà celebrarsi in sua assenza, non si porrà il tema del legittimo impedimento a comparire e non dovrebbero operare i rimedi restitutori.
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