GUIDA UTILE Depenalizzazioni dei reati lievi, legge delega n. 67/2014 – Bufale.net

di David Tyto Puente |

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È un argomento molto complesso quello delle depenalizzazioni della Legge delega n.67/2014. Le notizie vanno e vengono, molti si fidano a prescindere delle notizie che vengono diffuse da vari siti di informazione (o di disinformazione, a seconda dei casi). Il problema sta nel leggere effettivamente cosa dice la Legge delega e i vari passaggi della depenalizzazione.
Cos’è la depenalizzazione? È la trasformazione di illeciti penali in illeciti amministrativi. Non è una novità in Italia.
Viene introdotto nel Codice penale una causa di archiviazione dei “mini reati” a condizione che i fatti penalmente rilevanti siano di particolare tenuità e che la condotta del reo non sia abituale. Tutto questo viene applicato per tutti i reati citati che sono sanzionati con pena fino a 5 anni di reclusione e quelli puniti con sanzioni pecuniarie.
Cosa significa “tenuità del fatto”? È una forma di improcedibilità dell’azione penale nel caso che il fatto commesso sia scarsamente offensivo, che il danno o il pericolo recato sia lieve e che la condotta tenuta sia del tutto occasionale.
L’archiviazione può essere disposta in fase del procedimento penale, ma può avvenire anche nel corso delle indagini preliminari. È possibile, entro 10 giorni dall’archiviazione, presentare opposizione, che può a sua volta essere ammissibile o inammissibile. Nel caso la richiesta di archiviazione venga respinta vengono restituiti gli atti al pubblico ministero. In caso di archiviazione, si presuppone un accertamento del reato e della responsabilità dell’imputato, quindi le persone offese dal reato possono avere effetti nell’eventuale giudizio civile di risarcimento danni.
Analizziamo gli articoli della Legge delega 67/2014, che entrerà in vigore il 17 maggio 2015.

ARTICOLO 1

L’articolo 1 presenta una riforma del sistema delle pene, le quali saranno:

  • l’ergastolo, la reclusione, la reclusione domiciliare (comminate per i delitti);
  • l’arresto domiciliare (comminato per le contravvenzioni).

Quando il reato prevede l’arresto o la reclusione di massimo 3 anni, la pena sarà la reclusione domiciliare o l’arresto domiciliare.
Quando il reato prevede la reclusione da 3 ad un massimo 5 anni,il giudice ha il potere di valutare discrezionalmente (tenendo conto della gravità del reato e la capacità a delinquere del colpevole) l’opportunità di sostituire la reclusione carceraria con quella domiciliare.
Per quanto riguarda le pene pecuniarie restano la multa e l’ammenda.

ARTICOLO 2

L’articolo 2 tratta la riforma della cosiddetta “depenalizzazione” di una serie reati contenuti nel codice penale.
Saranno depenalizzati, e quindi trasformati in illeciti amministrativi, i reati per la quale è prevista la sola pena della multa o dell’ammenda, ad eccezione di alcune materie quali:

  • edilizia e urbanistica;
  • ambiente, territorio e paesaggio;
  • alimenti e bevande;
  • salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
  • sicurezza pubblica;
  • giochi d’azzardo e scommesse;
  • armi ed esplosivi;
  • elezioni e finanziamento ai partiti;
  • proprietà intellettuale e industriale.

Indipendentemente dalla pena stabilita, saranno trasformati in illeciti amministrativi i seguenti reati:

  • atti osceni in luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico se il fatto avviene con dolo (art. 527, primo comma), sempre che non ricorra la circostanza aggravante prevista dal secondo comma (fatto commesso all’interno o nelle immediate vicinanze di luoghi abitualmente frequentati da minori e se da ciò deriva il pericolo che essi vi assistano);
  • pubblicazione oscene, previsto dall’articolo 528 limitatamente alle ipotesi presenti al primo e al secondo comma, mentre restano fatto di reati gli spettacoli osceni;
  • la contravvenzione che punisce il rifiuto di prestare la propria opera in occasione di un tumulto (articolo 652 cp);
  • la contravvenzione che punisce il disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone (articolo 659 cp);
  • la contravvenzione che punisce l’abuso della credulità popolare (articolo 661 cp);
  • la contravvenzione che punisce le rappresentazioni teatrali o cinematografiche abusive (articolo 668 cp);
  • la contravvenzione che punisce chi compie atti contrari alla pubblica decenza in un luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico (articolo 726 cp).

Sarà depenalizzato il reato di omesso versamento di ritenute previdenziali e assistenziali (articolo 2, co. 1-bis , decreto-legge n. 463/1983) ma solo se l’omesso versamento non superi i 10 mila euro annui. Il datore di lavoro non risponde a titolo di illecito amministrativo se provvede al versamento entro il termine di 3 mesi dalla contestazione.
Saranno abrogati (quindi non diventeranno illeciti amministrativi) i seguenti reati:

  • delitti di falsità in scritture private  (art. 485 e per il solo uso art. 489 ) ad esclusione da ciò che prevede l’articolo 491 (documenti equiparati agli atti pubblici quale il testamento olografo, la cambiale o altro titolo di credito trasmissibile per girata o al portatore);
  • l’ingiuria (articolo 594 cp);
  • la sottrazione di cose comuni (articolo 627 cp);
  • l’usurpazione (articolo 631 cp);
  • la deviazione di acque (articolo 632 cp);
  • l’invasione di terreni o edifici limitatamente alle ipotesi a querela;
  • il danneggiamento delle cose altrui nelle ipotesi non aggravate a querela della persona offesa (articolo 635 co. 1 cp);
  • l’appropriazione di cose smarrite, del tesoro o di cose avute per errore o caso fortuito (articolo 647 cp);

Sarà abrogato e trasformato in illecito amministrativo il reato di ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato (reato di clandestinità) previsto dall’art. 10-bis del decreto legislativo n. 286/1998 (testo unico immigrazione).

ARTICOLI 3,4,5,6,7 e 8

A partire dal 17 maggio 2015, nel codice penale viene inserito il nuovo articolo 168-bis “Sospensione del procedimento con messa alla prova dell’imputato“.
L’imputato può chiedere la sospensione del processo con messa alla prova nei procedimenti per reati puniti con la sola pena edittale pecuniaria o con la pena edittale detentiva non superiore del massimo di 4 anni e per i delitti indicati dal comma 2 dell’articolo 550  c.p.p.

  • violenza o minaccia a un pubblico ufficiale prevista dall’art. 336 c.p.;
  • resistenza a un pubblico ufficiale prevista dall’art. 337 c.p.;
  • oltraggio a un magistrato in udienza aggravato a norma dell’art. 343, secondo comma, del codice penale;
  • violazione di sigilli aggravata a norma dell’art. 349, secondo comma, del codice penale;
  • rissa aggravata a norma dell’art. 588, secondo comma, del codice penale, con esclusione delle ipotesi in cui nella rissa taluno sia rimasto ucciso o abbia riportato lesioni gravi o gravissime;
  • furto aggravato a norma dell’art. 625 c.p.;
  • ricettazione prevista dall’art. 648 c.p..

La sospensione del processo con messa alla prova non si applica se l’imputato è ritenuto tendente a delinquere o è contravventore abituale o professionale (nei casi previsti dagli articoli 102, 103, 104, 105 e 108).
Tale messa alla prova comporta la prestazione di condotte volte all’eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose derivanti dal reato compiuto e il risarcimento del danno. Inoltre, comporta anche l’affidamento dell’imputato ai servizi sociali, come attività di volontariato di rilievo sociale.
La concessione della messa alla prova è subordinata alla prestazione di lavoro di pubblica utilità (non retribuito) tenendo conto delle capacità professionali e attitudini lavorative dell’imputato. La durata sarà di massimo 10 giorni (8 ore al giorno), anche non continuativi, purché siano in favore della collettività.
La sospensione del processo con messa alla prova non può essere concessa più di una volta.
La sospensione del procedimento con messa alla prova è revocabile in caso di grave trasgressione, il rifiuto alla prestazione del lavoro di pubblica utilità, o in caso di nuovo delitto non colposo.

ARTICOLI 9 e seguenti

In questa parte si tengono in considerazione gli articoli dal 9 al 15. Essi disciplinano il processo in assenza dell’imputato introducendo la sospensione del procedimento nei confronti degli irreperibili.
La nuove disposizione:

  • elimina i riferimenti alla contumacia (che rimane solo per gli articoli 429 e 552 cp), permettendo la celebrazione del processo in assenza dell’imputato;
  • escludono la possibilità di procedere in assenza nei confronti di coloro per i quali non vi è la prova né della conoscenza della data della udienza né dell’esistenza del procedimento;
  • prevedono strumenti restitutori volti a garantire, nel caso di illegittima celebrazione del processo in assenza, la regressione e, quindi, la celebrazione di un nuovo “processo” in cui esercitare il diritto di difesa limitato in quello “ingiustamente” celebrato in assenza.

Non risulta modificata la disciplina dell notificazioni all’imputato e l’istituto dell’irreperibilità.
Nel caso, quindi, che l’imputato sia assente, libero o detenuto, e fornisca prova certa della conoscenza della data di udienza e manifesti espressamente la volontà di rinunciare a parteciparvi, il processo potrà celebrarsi in sua assenza, non si porrà il tema del legittimo impedimento a comparire e non dovrebbero operare i rimedi restitutori.

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