Ci è stato chiesto, in seguito a recenti articoli, come gestire i casi di occupazione abusiva.
L’ordinamento contempla una serie di forme, sia in sede civile, che in sede penale , attivabili contemporaneamente oppure a seconda del bisogno.
È proprio il Governo, mediante LineaAmica.gov a fornirci una sinossi delle possibilità
In ambito civile il proprietario potrà agire attraverso le cosiddette azioni petitorie, vale a dire quelle dirette a tutelare chi sia legittimo titolare del bene. Nel particolare caso dell’ occupazione abusiva, potrà esser esperita l’azione di rivendicazione (articolo 948 del codice civile). Tale forma di tutela, non soggetta ad alcun termine di decadenza, legittimerà il titolare del bene ad agire in qualunque tempo ed a poter richiedere il ristoro dei danni subiti anche quando, dopo la domanda giudiziale, il terzo abbia cessato per fatto proprio di possedere o detenere la cosa. E’ anche possibile tutelarsi in via immediata ed urgente ricorrendo al giudice per ottenere la reintegra nel possesso (articolo 1168 codice civile). Quest’azione spetta non solo al proprietario, ma anche a chi disponga ad altro titolo dell’immobile (ad esempio l’usufruttuario o il conduttore in locazione dell’immobile); potrà esser esercitata entro 1 anno dalla data del sofferto spoglio o, nel caso di spoglio clandestino, da quando lo “spogliato”, ossia chi si sia visto privare del bene, ne sia venuto a conoscenza.
In sede penale è possibile tutelarsi attraverso la proposizione di una denuncia alla Procura della Repubblica competente. In tali casi, infatti, sono astrattamente ipotizzabili le seguenti fattispecie di reato: reato di invasione di terreni od edifici (articolo 633 codice penale), nonché reati contro il patrimonio funzionalmente collegati all’occupazione abusiva, quali il danneggiamento (articolo 635 codice penale), il furto (articoli 624 e 625 codice penale) ed il reato di violazione di domicilio (articolo 614 c.p.).
Passiamo ora alla via civilistica, la più rapida ed efficiente.
L’azione di reintegra nel possesso, viene disposta dall’art 703 cpc, dianzi segnato e parte dei riti cautelari
[I]. Le domande di reintegrazione [11681, 3 c.c.] e di manutenzione [1170 c.c.] nel possesso si propongono con ricorso [1251] al giudice (2) competente a norma dell’articolo 21 [28].
[II]. Il giudice provvede ai sensi degli articoli 669-bis e seguenti, in quanto compatibili (3).
[III]. L’ordinanza che accoglie o respinge la domanda è reclamabile ai sensi dell’articolo 669-terdecies (4).
[IV]. Se richiesto da una delle parti, entro il termine perentorio di sessanta giorni decorrente dalla comunicazione del provvedimento che ha deciso sul reclamo ovvero, in difetto, del provvedimento di cui al terzo comma, il giudice fissa dinanzi a sé l’udienza per la prosecuzione del giudizio di merito. Si applica l’articolo 669-novies, terzo comma (4).
Se all’udienza l’intimato non compare o non si oppone, il giudice convalida lo sfratto e dispone l’apposizione della formula esecutiva in calce alla citazione, con effetto trenta giorni dopo.
Ciò, tuttavia, a meno che non risulti o appaia evidente che l’intimato non abbia avuto conoscenza della citazione o non sia potuto comparire per caso fortuito o forza maggiore.
Opposizione
Può accadere, invece, che l’intimato, comparendo all’udienza, proponga opposizione.
In tal caso, se le eccezioni sono fondate su prova scritta o se esistono gravi motivi si apre un ordinario procedimento di cognizione.
Nel caso, invece, in cui le eccezioni non siano fondate su prova scritta e non sussistono gravi motivi, il giudice pronuncia il rilascio con ordinanza non impugnabile, con riserva delle eccezioni del convenuto.
Tale ordinanza è immediatamente esecutiva, ma il giudice può subordinarla a una cauzione per danni e spese.
E, ottenuta la formula esecutiva, diviene possibile provvedere, con l’assistenza della forza pubblica, al rilascio dell’immobile.
Chiunque invade [637] arbitrariamente terreni o edifici altrui, pubblici o privati , al fine di occuparli o di trarne altrimenti profitto, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni o con la multa da centotre euro a milletrentadue euro.
Le pene si applicano congiuntamente, e si procede d’ufficio, se il fatto è commesso da più di cinque persone, di cui una almeno palesemente armata, ovvero da più di dieci persone, anche senza armi [112 n. 1, 585 2] .
La lotta all’occupazione abusiva di edifici si è arricchita con l’intervento del governo Renzi, il quale ha adottato [4] un pacchetto di misure contenute nel cosiddetto “piano casa”, attraverso cui sono state introdotte una serie di limitazioni di status per chi si impossessa di un immobile senza averne diritto. Le conseguenze più rilevanti riguardano l’impossibilità per i cittadini trovati in difetto di legittimazione a vivere in uno stabile di ottenere la residenza e quindi l’accesso ai servizi offerti dal comune interessato, nonché l’allaccio alle utenze di luce e gas. Rispetto al passato si tratta di un grosso passo in avanti, poiché in precedenza era possibile ottenere comunque la residenza anche senza dover provare di avere un titolo per il possesso dell’immobile, con la conseguenza comunque spiacevole per i proprietari di dover attendere le lungaggini dei tribunali per ottenere la liberazione degli stabili.
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