Buone notizie per chi ancora non ha pagato il bollo auto: con la legge approvata il 24 novembre sulla rottamazione delle cartelle di Equitalia arriva un forte sconto. Tutto merito della “sanatoria”, grazie a quest’ultima si potrà ottenere lo stralcio di sanzioni ed interessi.
Come viene riportato dal portale “laleggepertutti.it” la possibilità di sanare le pendenze sul bollo è esteso a tutte le Regioni della penisola. Fino a quando si potrà presentare la domanda? C’è tempo fino a Marzo 2017.
A rientrare tra gli arretrati di bollo che possono essere sanati ci sono tutte le somme dovute per bollo auto da riscuotere sino alla fine del 2016. Per quelle che ancora non sono state notificate da Equitalia attraverso cartelle di pagamento sarà compito dell’ente inviare al debitore un’informativa.
La sanatoria comprende anche tutte le ingiunzioni di pagamento dei comuni che non si sono avvalsi della società pubblica di riscossione. Per gli interessi bisognerà presentare una domanda entr il 31 marzo 2017 attraverso un modulo che potete trovare sul sito di Equitalia.
Il pagamento delle somme deve arrivare in un massimo di cinque rate, entro luglio, settembre e novembre 2017, a anche nel 2018. Il 70% dell’importo dovrà essere però versato entro il 2017. Nonostante questi sconti ci saranno comunque da pagare la sorte capitale, gli interessi affidati all’agente della riscossione, l’aggio sulle somme da versare e il costo di notifica della cartella di pagamento.
La notizia è un calco della fonte su Motori Fanpage ed è ulteriormente precisata da Adnkronos e il citato portale La Legge per Tutti.
La normativa di riferimento è il D.L. 193/2016, particolarmente all’articolo 6, come convertito dalla legge 1 dicembre 2016, n. 225, entrato in vigore il 3 dicembre.
1. Relativamente ai carichi affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2016, i debitori possono estinguere il debito senza corrispondere le sanzioni comprese in tali carichi, gli interessi di mora di cui all’articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive di cui all’articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, provvedendo al pagamento integrale delle somme di cui alle lettere a) e b), dilazionato in rate sulle quali sono dovuti, a decorrere dal 1o agosto 2017, gli interessi nella misura di cui all’articolo 21, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973. Fermo restando che il 70 per cento delle somme complessivamente dovute deve essere versato nell’anno 2017 e il restante 30 per cento nell’anno 2018, è effettuato il pagamento, per l’importo da versare distintamente in ciascuno dei due anni, in rate di pari ammontare, nel numero massimo di tre rate nel 2017 e di due rate nel 2018
Rispetto alla normativa vigente dal 24 ottobre al 02 dicembre la differenza è sottile, ma con grandi conseguenze:
1. Relativamente ai carichi inclusi in ruoli, affidati agli agenti della riscossione negli anni dal 2000 al 2015, i debitori possono estinguere il debito senza corrispondere le sanzioni incluse in tali carichi, gli interessi di mora di cui all’articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive di cui all’articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, provvedendo al pagamento integrale, anche dilazionato, entro il limite massimo di quattro rate, sulle quali sono dovuti gli interessi nella misura di cui all’articolo 21, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973
Attualmente infatti la normativa consente la rottamazione dei carichi dovuti, ovvero il pagamento della sola sorte capitale, gli interessi affidati all’agente della riscossione, l’aggio sulle somme da versare e il costo di notifica della cartella di pagamento, ma non di sanzioni ed interessi, a partire dal 2000 fino al 2016, e senza l’ostacolo tecnico della menzione dei ruoli, rendendo quindi più agevole l’applicazione a tutto il territorio nazionale della norma (La Legge per tutti cita un ormai superato dubbio dovuto al fatto che la Regione Piemonte per alcuni anni ha riscosso il bollo mediante ingiunzione fiscale e non mediante ruoli).
La Legge per Tutti riporta i dettagli pratici:
L’interessato dovrà presentare una domanda entro il 31 marzo 2017 su modello reso disponibile sul sito di Equitalia.
Se con la stessa cartella di pagamento Equitalia ha richiesto di saldare più importi a titolo diverso (ad esempio: Irpef, bollo auto e multe stradali) è possibile sanare solo alcune di queste partite (ad esempio, solo il bollo auto). Viene infatti ammessa la rottamazione anche di singole partite contenute nel medesimo atto di affidamento.
Quando pagare
Il pagamento delle somme dovute deve avvenire, a scelta del debitore, in un massimo di cinque rate, scadenti a luglio, settembre e novembre 2017, nonché a aprile e settembre 2018.
Il 70% dell’importo deve essere versato entro il 2017.
Come sapere se la richiesta di sanatoria è stata accettata
Una volta presentata la domanda, Equitalia invia al debitore una comunicazione contenente l’ammontare da pagare nelle singole rate. Basta il ritardo di un solo giorno, nel pagamento di una singola rata, per far decadere la sanatoria. In quel caso Equitalia può tornare a pignorare i beni del contribuente per l’intero importo del debito originario e le somme residue non sono più dilazionabili.
Solo nel caso in cui, al momento della presentazione della domanda, non sono decorsi 60 giorni dalla notifica della cartella o dell’accertamento esecutivo o dell’avviso di addebito, è ancora possibile rateizzare il debito, nonostante la decadenza dalla sanatoria, poiché il debitore non ha mai avuto prima tale facoltà.
Come riporta Adnkronos
Il pagamento delle somme dovute deve avvenire, a scelta del debitore, in un massimo di cinque rate, scadenti a luglio, settembre e novembre 2017, nonché a aprile e settembre 2018. Il 70% dell’importo deve essere versato entro il 2017. Una volta presentata la domanda, Equitalia invia al debitore una comunicazione contenente l’ammontare da pagare nelle singole rate. Basta il ritardo di un solo giorno, nel pagamento di una singola rata, per far decadere la sanatoria. In quel caso Equitalia può tornare a pignorare i beni del contribuente per l’intero importo del debito originario e le somme residue non sono più dilazionabili.
Le modalità di pagamento saranno le usuali: sportello, bollettino prestampato oppure domiciliazione.
Per maggiori dettagli potrete comunque ricorrere ai consigli del vostro commercialista o consulente.
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