Ci segnalano i nostri contatti un elenco chiamato “Green Pass, istruzioni per la propria difesa legale”.
Siamo di fronte ad un caso di interpretazione della norma che abbiamo ottime ragioni tecniche per non condividere. Come per precedenti appelli destinati a generare all’utente della lista una serie di problemi più gravi di quelli che si tenta di risolvere.
L’elenco sostanzialmente si divide in irrilevanze, errori plateali e consigli del tutto inapplicabili
Esaminiamoli:
E allora? Il DPCM 17.06.2021 è abbastanza chiaro sull’obbligo dell’esibizione del Green Pass per la fruizione di determinati servizi.
Enfasi su “per la fruizione di”.
Non esiste un obbligo di avere il Green Pass, ma dovrai esibirlo per sedere al tavolino di un bar, entrare in un museo o le altre attività di cui abbiamo più volte parlato ed elencate nella legge.
Il fatto che il tavolo coi sindacati sia ancora aperto, e comunque alcuni casi dimostrano che il TUSL ben può applicarsi alla vaccinazione, non rende possibile e praticabile come difesa “Se non lo fanno loro non lo faccio neppure io”.
Anche questo è un dato irrilevante. Il gestore non deve conservare niente. Deve solamente consentire la fruizione del servizio, come descritto dal citato DPCM, a chi ne ha i requisiti.
Sostanzialmente è come dire che siccome il tabaccaio non può conservare un elenco di clienti, un minorenne può lo stesso entrare in un bar/tabaccheria e comprare una stecca di sigarette ed una bottiglia di superalcolico contando sul fatto che nessuno conserverà i suoi dati.
Il che è anche vero: se un minorenne riuscisse per avventura a comprare sigarette e alcolici (magari contando sulla sua aria vissuta) e si allontanasse dal bar/tabacchi non ci sarebbe modo di contestargli l’addebito.
E ricadremmo nella questione etica per cui oltre che illegale non è giusto vendere alcol e tabacchi ad un ragazzino, né è giusto che un genitore consenta o chiuda un occhio a questo.
Ma è una questione etica, per ora mettiamola tra parentesi in quanto non oggetto di discussione tecnica e quindi non fa parte della discussione su eventuali “istruzioni per la propria difesa legale”.
Nel caso però il ragazzino fosse fermato ad un controllo uscire con una stecca di sigarette e una bottiglia di Vodka, l’esercente rischierebbe addebiti, con o senza elenco dei dati.
E il caso di specie è lo stesso, che andrebbe alquanto evitato.
E il gestore potrà solo dirvi “Mi dispiace, non può sedere al tavolino/entrare in palestra/entrare al museo/comprare il biglietto del cinema”.
Semplicemente, dato che il QR Code, unica parte del Green Pass che dovrete mai esibire, non contiene dati sul vaccino.
Tutto quello che l’esercente vedrà su VerificaC19 è “Valido/Non Valido”.
A nessuno importa come avete ottenuto il Green Pass, o se non lo avete.
Se non potete esibirlo, da domani 6 Agosto alcuni servizi vi saranno inibiti. Ecco tutto.
Immaginate il caso precedente.
Siete un barista, ci sono dei minorenni che comprano superalcolici, vi fanno un controllo, dite “Per me sono tutti in regola”, l’agente controlla i documenti del ragazzino che ha appena bevuto due bicchieri di un superalcolico e vi contesta l’addebito.
Dire “Sono tutti in regola” non vi aiuterà. Affatto.
Oppure siete un tabaccaio: decidete per ovviare ai controlli di mettere un distributore automatico nel vostro esercizio, di quelli che non chiedono la tessera sanitaria, confidando sul fatto che “i vostri clienti siano tutti in regola”.
Solo per il fatto di avere un distributore che consente di eludere i controlli, scattano sanzioni.
Eadem ratio, non basta dichiarare che i clienti, gli avventori e i fruitori siano tutti in regola, giacché qualora non lo fossero scatterebbero le sanzioni.
E questo è del tutto falso. Il citato DPCM, all’articolo 13 conferisce espressamente a determinate tipologie di utenti, ulteriori rispetto agli agenti di polizia giudiziaria, il diritto ed il dovere di verificare personalmente la rispondenza tra il Green Pass e il documento di identità della persona. Cosa peraltro suggerita da VerificaC19 stesso.
Per chiarezza i soggetti deputati sono:
Le Forze dell’Ordine sono Pubblici Ufficiali nell’esercizio delle relative funzioni, quindi previsti al punto a).
Semplicemente.
Anche questo è falso.
In caso di violazione si commina una sanzione pecuniaria da 400 a 1000 euro, duplicata sia per esercente che per utente.
È pur vero che un esercente infedele, con tre “strike” subirà la chiusura dell’esercizio, ma la sanzione pecuniaria tocca anche all’utente.
La normativa di riferimento è il Decreto Legge 23 luglio 2021, n. 105, che prevede la sanzione da irrogarsi anche a carico dell’utente finale.
Lo sappiamo, ma manca dall’elenco la sanzione relativa ai giorni di chiusura. E dieci giorni di chiusura non sono una passeggiata, ne convenite?
Ma esistono i verbali, esistono i precedenti. Ergo, non si sfugge dalla chiusura per i recidivi.
Tacendo sui risvolti etici del proferir mendacia, dal punto di vista legale invero il brocardo nemo se detegere si applica anche al penale.
L’Ordinamento non impone a nessuno di accusarsi di un illecito qualora l’abbia commesso: imporlo cozzerebbe col diritto ad una difesa.
Anche se colto in fatto, posso negare, contestare o dichiararmi innocente. Sarà poi un tribunale a decidere le mie colpe.
Quindi sia per illeciti amministrativi che penali, in caso mi sia contestato un addebito ho l’equivalente della “facoltà di non rispondere” vista nei film o anche di negare e contestare.
Nessuno ha mai voluto dire il contrario.
Nessuno potrà garantire sull’efficacia di questa o altre istruzioni per la propria difesa legale.
Partiamo subito dal pezzo forte: non vi è illecito se l’esercente agisce lecitamente, ovvero in base a norma imperativa di diritto.
E la norma riserva comunque alcune forme di accesso (tavolini in esterno, servizio al bancone, attività sportive all’aperto…) a chi non ha il Green Pass.
Come i citati DPCM 17.06.2021 e Decreto Legge 23 luglio 2021, n. 105.
Tornando agli esempi, ipotizzate di entrare in un bar con un sigaro cubano aspirando di gusto e soffiando denso fumo al bancone.
O di essere un minorenne che entra nel bar tabacchi citato e cerca di comprare alla macchinetta due pacchetti di sigarette e ordinare un superalcolico.
Sia il tabagista inveterato che il giovinetto chiamano le forze dell’ordine dicendo
“Esigo sporgere immediatamente denuncia perché sono un minorenne e voglio comprare sigarette e superalcolici e quest’uomo nega il mio diritto”
o
“Esigo sporgere immediatamente denuncia perché sono un tabagista, quest’uomo non mi fa fumare nel suo locale e discrimina il mio tabagismo causandomi disagio”
Comprenderete anche queste istruzioni per la propria difesa legale non funzioneranno come credete.
Esistono norme che impediscono di vendere superalcolici e tabacchi ai minori, esistono norme che impediscono di fumare nei locali al chiuso, esistono norme che limitano l’accesso a determinate attività nel caso non sia disponibile il Green Pass.
Vieppiù che nessuno vieta all’utente di servirsi al bancone, chiedere un tavolino all’esterno o esercitare tutte le forme di accesso che la norma consente anche a chi non ha il Green Pass.
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