Entra in vigore il Super Green Pass, leggermente limato rispetto alle iniziali aspettative: niente sospensione dal lavoro (ma confermato stop allo stipendio).
La sospensione dal lavoro è stata rimossa, sostituita dalle pene più “lievi” della assenza non giustificata con perdita dello stipendio fino alla messa in regola.
Sostanzialmente non scatta l’automatica sanzione della sospensione, ma il lavoratore inadempiente non viene ammesso alla sua mansione. Viene segnato come assente non giustificato: essendo tecnicamente assente, il sillogismo porta alla sua impossibilità di eseguire la richiesta mansione.
Tale impossibilità comporta l’impossibilità di maturare la sua parte di obbligazione: se il lavoro si riassume in “lavoro per guadagnare”, il fatto che il lavoro manchi senza una valida causa giustificativa fa mancare il guadagno.
Dal punto di vista tecnico, la sospensione dallo stipendio e l’assenza ingiustificata, a differenza della sospensione lavorativa irrogata evidentemente non constano di sanzione: semplicemente vieni invitato a tornare al lavoro quando hai i requisiti.
Una piccola eccezione è fatta per le imprese minori. Non è un gioco di parole, ma l’oggettiva difficoltà per una piccola impresa con meno di 15 dipendenti di proseguire le attività con uno o più “assenti non giustificato” a tempo indeterminato che non puoi sostituire né licenziare e che potrebbero usare la stessa esigua dimensione della ditta come leva contrattuale per riguadagnarsi una via contra legem al posto di lavoro.
In tale caso il decreto prevede la possibilità che il datore di lavoro dopo 5 giorni di assenza ingiustificata possa sospendere il lavoratore per il periodo corrispondente al contratto di sostituzione, convocando così un nuovo lavoratore. Comunque, mai per un tempo superiore a 10 giorni (rinnovabile una sola volta) e non oltre il termine del 31 dicembre 2021.
Entra in vigore Super Green Pass a partire dal 15 Ottobre per tutti, e molte delle regole che abbiamo già visto nel precedente articolo trovano ora la loro conferma.
La data di inizio, ad esempio.
E la sua validità, erga omnes a tutto il mondo del lavoro, pubblico e privato. Come avevamo anticipato, il Super Green Pass si applicherà anche alle cariche elettive. Camera e Senato, che agiscono in autodichia, diventano tenute a incorporare l’obbligo nel loro regolamento il prima possibile, dal quale poi diventerà esigibile per deputati e senatori.
Dovrà avere Green Pass anche chi svolge volontariato e formazione, il personale di giustizia e gli avvocati che vorranno accedere agli uffici giudiziari, colf, badanti e lavoratori occasionali e che lavorano nei domicili altrui.
Nel primo caso comunque il diritto alla difesa sarà garantito dal fatto che in udienza, sia pur con distanziamento sociale e tutto, sarà consentito anche al testimone, all’imputato o alla parte in causa senza Green Pass adire il giudizio con assistenza tecnica (anche se, indubbiamente, un professionista inabile all’accesso alle cancellerie vede la sua attività quantomeno malagevole…).
Negli ultimi casi, sarà il nucleo familiare a verificare che la colf, la badante, l’idraulico o l’elettricista convocati siano muniti di Green Pass, e negherà loro l’accesso al domicilio in caso contrario, naturalmente senza concretare la prestazione lavorativa.
Si conferma con l’entrata in vigore del Super Green Pass anche l’obbligo per le partite IVA e gli studi professionali, nonché i loro fornitori.
Si conferma l’accesso al pronto soccorso, per tutti, Green Pass e non, subordinato ad un tampone rapido, salvo per i casi di evidente emergenza dove ovviamente sarebbe controproducente.
Si conferma che il certificato di esenzione rilasciato a chiunque non sia tra le categorie vaccinabili consente la partecipazione a tutte le attività sottoposte a Green Pass.
In particolar modo i minori di anni 12, almeno fino all’esistenza di un vaccino a loro destinato, potranno partecipare a eventi ed attività.
Viene confermato l’apparato sanzionatorio e la soluzione del nodo tamponi.
Entrato in vigore il Super Green Pass, per il lavoratore sfornito che accedesse comunque ai locali è prevista una sanzione amministrativa dai 600 ai 1.500 euro, ferme le conseguenze disciplinari secondo i rispettivi ordinamenti.
Le sanzioni sono previste anche nei confronti dei datori di lavoro che non mettono in pratica le misure previste entro il 15 ottobre: si va ad un minimo di 400 ad un massimo di 1.000 euro
È stata estesa anche la durata del Certificato, fino a 12 mesi per i vaccinati e i guariti dal covid.
I lavoratori non potranno effettuare i tamponi gratuitamente, salvo soggetti fragili e ai quali è inibita o sconsigliata la vaccinazione.
Gli altri avranno accesso ad un prezzo calmierato di 15 Euro, la cui applicazione sarà assicurata da un apparato sanzionatorio per le farmacie inadempienti.
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