Bufala

“Disobbedite ai vaccini, in questo paese tutti ignorano il diritto!” – compreso chi condivide

Ci segnalano i nostri contatti un messaggino WhatsApp dal titolo Disobbedite ai vaccini.

Espressione del solito pensiero magico per cui se uno stesso testo viene più volte dichiarato una bufala, basta cambiargli forma per riattivarlo.

Doverosa premessa: sulla viralità di un contenuto di Internet

Un fenomeno tutto umano e incomprensibile: come abbiamo scoperto purtroppo in questi mesi, una mutazione virale, per essere efficace, deve cambiare in elementi essenziali.

Un contenuto virale no: le stesse persone che condividono liete una bufala a mezzo messaggino, dopo la smentita sono orgogliose di ricondividere la foto di un documento Word o il JPG tratto da un PDF.

La motivazione media?

“Questa non è la buffala di prima, perché la buffala di prima era un messaggio e queste sono parole scritte professionalmente coi caratteri professionali!”

Nella perversione tipica per cui “l’abito fa il monaco” e c’è ancora gente al mondo pronta a dare mille euro ad un “principe Africano” che gli manda una mail promettendogli un milione e il titolo di duca di Zamunda.

“Disobbedite ai vaccini, in questo paese tutti ignorano il diritto!” – compreso chi condivide

“Disobbedite ai vaccini, in questo paese tutti ignorano il diritto!” – compreso chi condivide

Questo è il messaggio che ci è arrivato.

Praticamente una reprise modificata di quanto descritto nel nostro precedente brano “Tenete nel cellulare l’”Avviso per le forze dell’Ordine, Vigili Urbani e Sindaci”: nessuna legge ha determinato limitazioni – Come farsi inguaiare dal complottismo”, che a sua volta descrive una riedizione minacciosa di un avviso comparso decine di volte in decine di circostanze.

Perché non basta citare un docente di diritto che dichiara che molti non conoscono il diritto (cosa che può anche essere corretta) se tutto quello che condividi dopo è letteralmente un’arbitraria e sviata interpretazione personale del diritto basata su presupposti falsati e sviate e false applicazioni degli istituti citati.

Al più si conferma la differenza fondamentale tra la “Sindrome dell’Impostore” e l'”Effetto Dunning-Kruger.”

Chi padroneggia un argomento si sentirà sempre un impostore. Dirà di “Sapere di non sapere”, ammettendo la possibilità di dover approfondire.

Chi invece ha conoscenze imperfette e raccogliticce non avrà neppure gli strumenti per comprendere i suoi errori. Con grande arroganza monterà in cattedra impartendo le sue lezioncine ad un uditorio diviso tra chi ne sa anche meno di lui e si farà irretire dai suoi modi e chi l’argomento lo capisce e ne vedrà la falsità.

E, denunciandola, sarà accusato di essere un “professorone della kasta”.

Ma andiamo con ordine e nuovamente vi sveleremo dove trovare le risposte che abbiamo già dato decine di volte.

“Dire che se non ti vaccini ti licenziano equivale al reato di estorsione!”

Problema: nessuno lo ha mai detto.

Come abbiamo spiegato in passato nell’articolo “Dovete far arrivare centinaia di dimissioni di infermieri, poliziotti ed esercito se fanno l’obbligo vaccinale” – Complottisti che vogliono rovinarvi la vita, non esiste un vero e proprio obbligo di legge relativo alle vaccinazioni antiCOVID.

Al momento esiste un dibattito, ancora aperto, sulla deontologia.

Stiamo però omettendo un enorme problema dato dalle presunte “centinaia di dimissioni di infermieri, poliziotti ed esercito se fanno l’obbligo vaccinale”: la presenza di un obbligo vaccinale.

Sappiamo già che al momento si dibatte già se considerare il rifiuto ingiustificato o meno alla vaccinazione una infrazione deontologica.

Ad esempio secondo la FNOMCeO la vaccinazione sia un diritto che un dovere deontologico:

Filippo Anelli, presidente della Fnomceo (Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri), parlando con l’agenzia Dire, ha dichiarato: «Vaccinarsi per gli operatori sanitari, specie per coloro che sono più esposti al rischio di contrarre il virus, non è solo un interesse per la salute personale, ma anche un dovere deontologico per non diventare veicolo d’infezione»

Medici ed operatori sanitari devono vaccinarsi, e devono essere inseriti nelle categorie preferenziali perché sono coloro tra tutti più a stretto contatto con la malattia ed a rischio di contrarre forme gravi del morbo a prescindere dal loro stato di salute, se non altro per la continua esposizione.

Ma sono anche coloro che sono deontologicamente tenuti, nel rispetto della loro professione, a mantenere la salute pubblica e dei pazienti a loro affidati.

Come ai tempi della Legge Lorenzin, il Sole 24 Ore ci ricorda che l’apertura di un obbligo vaccinale potrebbe essere quantomeno discusso, se non erga omnes, per l’accesso a professioni similarmente a stretto contatto col pubblico, come l’insegnamento e il lavoro nelle forze di polizia, o il citato personale delle RSA.

Fino a questo momento l’obbligo di legge è fuori dal tavolo.

Ma nel caso passasse, un ipotetico operatore sanitario, infermiere, poliziotto, eccetera… che dovesse decidere di sottrarsi ad un obbligo di legge non avrebbe neppure bisogno di prendersi il disturbo di minacciare le sue dimissioni.

Sarebbe immediatamente licenziato e sanzionato, in tronco e con tutte le conseguenze civili e penali che una ipotetica e futura norma che prevede l’obbligo gli caricherebbe addosso.

Allora, è estorsione o no?

Parliamo di casi ipotetici e non ancora verificati nella pratica e nella legge in cui potrebbe esserci un obbligo Deontologico che poi porta a sanzioni.

Ci siamo?

Sappiamo che nei CCNL medi sono previste sanzioni che vanno fino al licenziamento per giusta causa dati da comportamenti oggettivamente incompatibili con la propria funzione.

Immaginate ad esempio una segretaria che insista a usare il telefono dell’ufficio per telefonare ad amici ed amiche, ed il computer di lavoro per chattare, oppure un impiegato dedito al furto di cancelleria o che danneggi abitualmente la ditta causando danni a non finire per la sua allergia alle regole di condotta.

Vi avvicinate per ricordargli che, in base agli impegni sottoscritti, possono essere sanzionati.

Quelli il giorno si presentano col nipotino che sta studiando Giurisprudenza annunciando che l’atto di dirgli che comportamenti sanzionabili comportano a sanzioni è un tentativo di estorsione stanno per denunciare il datore di lavoro e quindi è nel loro diritto giocare a Farmville in orario di lavoro, rubare le graffettatrici e le risme di carta accanto alla fotocopiatrice e ogni tentativo di ricordare loro il contrario li destabilizza e porterà a querele.

Secondo voi quante possibilità la triste vicenda ha di non finire in grottesca farsa?

Parliamo di obblighi deontologici: immaginiamo ad esempio un giornalista che decida, in sfregio alla deontologia, di pubblicare nome, cognome e indirizzo di un minore coinvolto in un fatto di cronaca nera, compreso del volto dello stesso. O un avvocato che decida coscientemente di ignorare un incarico per cui ha avuto mandato dal cliente, o un medico o infermiere che divenuto negazionista decida arbitrariamente di negare vaccini e/o presidi sanitari a un paziente recandogli danno non in base a prospettazioni scientifiche ma a mere credenze individuali.

Cosa accadrebbe se l’ordine professionale irrogasse sanzione e i professionisti decidessero che una sterile e temeraria querela per estorsione gli consentirebbe di godere tutti i vantaggi di un Ordine Professionale rigettando le più elementari regole della Deontologia?

Una società funziona per regole. Diritti e doveri.

Allora a questo punto cosa volete che vi dica: provate a denunciare per estorsione il professore che vi ha detto che vi nega il superamento di un esame universitario perché non avete studiato allegando che egli pretende il vostro studio in cambio di un voto favorevole.

Provateci.

Ma Oviedo, Norimberga e la Costituzione dicono che…

Ricordiamo comunque che, al momento la vaccinazione non è obbligatoria. La mascherina però sì. Ipotizziamo che il testo parli anche di questo perché, da come è redatto, si dice “Disobbedire ai vaccini”.

Come nei tentativi passati, si richiede a medici e personale pubblico di inerpicarsi nel medesimo ginepraio di adempimenti già definiti dilatori, basandosi su testi normativi citati a metà.

Se la Costituzione prevede infatti che

Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge.

Coi novaxx in piena conoscenza della seconda da cercare metodi per “evitare” legalmente le disposizioni di legge con improprie dilazioni, anche la citata “Convenzione di Oviedo” contiene all’articolo 8 una espressa clausola di deroga per le situazioni di urgenza che nessuno legge.

Come anche la Costituzione, per cui nessun cittadino può essere sottoposto a trattamenti sanitari salvo che per espresso motivo dettato dalla legge.

E come ricorderà chi ha vissuto le campagne vaccinali contro il Vaiolo, o anche solo chi ha iscritto i suoi figli a scuola di recente sì, la vaccinazione obbligatoria non viola alcuna norma.

Ma un Tribunale ha detto che i DPCM sono illegittimi!

Tranne che non è proprio quello che ha detto.

Le sentenze, dicevamo, descrivono casi specifici e contingenti, le norme casi generali e universali.

Ne avevamo già parlato qui. E si parlava di un caso di riduzione dei canoni di locazione, sulla quale soccorrono i nostri cari amici di La legge per tutti, portale da cui traiamo con piacere conoscenza giuridica di livello avanzato, che ci offre una pratica sinossi dell’Ordinanza 45986/2020, che vi consigliamo di leggere.

La disamina del dottor Remer, magistrato ed ora consulente legale svela una serie di punti che è necessario esaminare per crearsi un concetto del caso di specie.

E il caso di specie è la causa di un inquilino moroso che eccepisce di doversi autopraticare riduzione dei canoni di locazione in quanto

il conduttore aveva chiesto una riduzione dell’importo dovuto al proprietario per i canoni scaduti, in considerazione della «grave crisi scaturita dalla pandemia», ma il tribunale ha respinto questa prospettazione.

La c.d. “parte motiva” è complessa e si poggia su diverse argomentazioni.

Una lunga argomentazione a metà tra l’obiter dicta e la parte motiva, quindi tra preambolo e motivo effettivamente tocca il tema dell’illegittimità dei DPCM, sempre però dal punto di vista del caso di specie.

La questione sulla legittimità del DPCM diventa una delle ragioni per cui il Tribunale ritiene di non aver dovuto essere adito e

“la parte avrebbe ben potuto (e anzi dovuto) impugnare tale atto”

Sostanzialmente, incolpando il DPCM e non la pandemia e agendo previa decisione di un tribunale e non in quella che il Tribunale sembra riconoscere come una sorta di, perdonateci l’improprietà “autotutela legalizzata”.

Vieppiù che, nel prosieguo del provvedimento il Tribunale rettamente cita altri esempi di ristori previsti dai DPCM per altri casi legati alla pandemia, come la sospensione per i canoni di locazione sportivi e i crediti di imposta.

In questo caso di specie, enfasi su questo caso particolare, il ricorrente avrebbe potuto quindi inquadrare la sua situazione come una funzione del DPCM, chiedendo alle corti di giustizia perché il DPCM non forniva ristori adeguati nel suo caso, se fosse legittimo o meno e come agire, non già ipotizzare un ristoro che il Tribunale non rinviene.

Naturalmente siamo ad un’ordinanza: seguirà un giudizio di merito, e confidiamo la faccenda sarà esaminata come merita.

Nel frattempo possiamo dire: avete per caso affittato un locale commerciale e volete impugnare i canoni?

Sì, forse vi servirà avere “il foglio nel cellulare”.

No, probabilmente dovreste evitare di aggravare la vostra posizione proseguendo nei consigli letti su Internet.

In conclusione?

In conclusione abbiamo superato la dozzina di volte in cui lo stesso testo viene riciclato in dozzine di forme diverse.

Vogliamo per una volta provare a fermarci e riflettere?

Oltretutto, anche se la vaccinazione ora non è obbligatoria, resta necessario arrivare all’Immunità di Gregge.

Solo raggiunta l’Immunità di Gregge si potrà infatti ripartire in sicurezza accantonando gradualmente il distanziamento sociale.

L’ordine “disobbedite ai vaccini” comporta paradossalmente due conseguenze opposte a quelle che idealmente persegue chi condivide questi appelli.

Allunga, potenzialmente di ulteriori mesi se non anni, il tempo in cui saranno necessarie le gravose misure di distanziamento sociale e aumenta il rischio che si renda necessario, per davvero, rendere la vaccinazione obbligatoria quando le conseguenze sociali della pandemia diventeranno ingestibili e l’alternativa sarà tra vaccinare e danneggiare il tessuto sociale stesso della nazione.

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