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DISINFORMAZIONE Vive in auto con la moglie: case vuote, le danno agli zingari – Bufale.net


Ci viene segnalata la seguente notizia, il cui canovaccio non ci è nuovo.
La notizia parte da un fatto oggettivamente vero e riscontrabile, derivando infine in conclusioni che potremmo definire imprecise, o quantomeno che meritano le doverose precisazioni.
L’evento vero è la presenza sul suolo Italiano di alcuni cittadini in condizioni di estremo bisogno, come il citato A.L.,  poiché

Da quattro mesi la loro casa è un’utilitaria. Dentro ci dormono nel park di un condominio Ater a Favaro. La usano come armadio, fasciatoio per cambiare i pannolini alla figlia di 10 mesi.Andrea L. e sua moglie hanno 42 e 39 anni, si sono sposati giovanissimi ed hanno tre figlie. La più grande di 22 anni, le altre di 15 anni e 10 mesi. Fino a 5 mesi fa, avevano un’abitazione in via Gobbi, ma il proprietario l’ha rivoluta e per loro è iniziato il calvario. 

E questo fatto è tristemente vero ed indubitabile.
La conclusione rassegnata nel titolo? Certamente meno esatta, ed anche un semplice rescritto, riassunto ed impreciso, della reale affermazione di A.L., riportata in corpo articolo, che in realtà suona:

Nei condomini Ater ci sono ben 5 appartamenti vuoti. «Secondo l’Ater non sono agibili – aggiunge Andrea – ma non ci credo. Ce ne sono tanti assegnati a zingari che pagano poco nulla di affitto».

Siamo dunque nel campo di una mera ipotesi, e siamo dinanzi ad un individuo che chiede lumi sulla presenza di condomini sfitti, non certo sulla presenza di presunti zingari in condomini vuoti.
Ricordiamo infatti di aver più volte affrontato lo stesso canovaccio, basato su una fallacia logica denominata difetto di correlazione.
Si prende cioè la storia di un cittadino italiano in stato di crisi, e si inferisce una presunta preferenza dello Stato verso alcune categorie invise al pubblico condivisore, come lo straniero e lo “zingaro”.
A parte il fatto che, tecnicamente, buona parte dei c.d. “zingari” sono in realtà cittadini Italiani, e ciò basterebbe ad invalidare l’assunto alla radice, abbiamo già in passato esaminato nel dettaglio i criteri per l’assegnazione delle case popolari, rilevando come non esista alcuna “Corsia preferenziale” per il nomade.
L’aneddotica sovente usata per dimostrare il contrario è infatti sovente fallace: possiamo essere vicini al dolore di chi ha perduto la casa, ma non possiamo per questo consentire che ciò, di condivisione in condivisione, venga travisato nella costruzione di preferenze inesistenti.
Autocitandoci possiamo affermare, ora come allora, che:

Con riferimento alla vigente normativa è quindi facile evincere che, periodicamente, spetti alle Regioni indire dei bandi per l’assegnazione delle Case Popolari, ex IACP o in convenzione (ovvero provvedere a distribuzioni straordinarie in caso di emergenza, calamità o comprovate situazioni di disagio).
Sta quindi agli interessati, ad ogni indizione di bando, fornire i dati necessari (da depositarsi presso gli appositi sportelli in comune) ad essere inseriti nelle graduatorie, i quali comprendono dati come la cittadinanza italiana, la residenza nel comune del quale si richiede l’assegnazione, l’assenza di possesso o detenzione di altre abitazioni (in caso contrario, potrebbe sempre trasferirci), e la presenza di un reddito annuo inferiore ad una certa soglia.
Vengono favoriti quindi, tra tutti i cittadini, i nuclei familiari numerosi e/o che versano in situazione di indigenza, di talché le domande IACP richiedono l’indicazione precisa dei redditi di tutti i componenti del nucleo familiare e la loro indicazione, più una serie di altri elementi che sin dal DPR 1035/1972 venivano indicati tra il risidere in alloggi di fortuna e/o dormitori pubblici, aver subito gli effetti di un’ordinanza di sgombero, aver subito uno sfratto non motivato da inadempienza contrattuale o immoralità e simili.
Vengono favoriti, insomma, gli indigenti senza una fissa dimora e nessun altro: chiedete agli estensori delle varie bufale a sfondo simile quale norma indica una preferenza “per i rom”.
Non la troveranno, ed anzi sarebbe impossibile! Sarebbe una plateale violazione dell’articolo 3 della Costituzione, un trattamento di favore, a parità di cittadinanza, nei confronti di una etnia.

Allora come ora, ci sentiamo di ribadire il consiglio che demmo, invitando chi si trovi in stato di incolpevole difficoltà a rivolgersi senza indugi presso gli uffici del comune, paventando la propria situazione, eventualmente avvalendosi prima dell’opera (gratuita, nella maggior parte dei casi) di un Patronato che, consultati i bandi in corso e le leggi regionali che disciplinano le assegnazioni ordinarie e straordinarie, saprà valutare gli elementi richiesti, consigliando il cittadino in difficoltà.

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