DISINFORMAZIONE Salvini e la dichiarazione islamica dei diritti dell'uomo sulle donne – Bufale.net


Sara ci chiede se Matteo Salvini, in un suo recente post su Facebook, ha detto la verità in merito al contenuto della Dichiarazione islamica dei diritti dell’uomo e in particolare sulla parte riguardante le donne.

Ecco il testo:

DIALOGO con l’Islam?
Finchè ci saranno Stati che rifiutano di sottoscrivere la Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo, perché per loro la legge islamica viene prima di ogni altra legge, DI COSA STIAMO PARLANDO?
Nella “Dichiarazione islamica dei diritti dell’uomo” (Parigi 1981) si legge, all’articolo 20, che “gli uomini hanno autorità sulle donne in virtù della preferenza che Iddio ha loro concesso su quelle“.
Dialogate, dialogate…
E se chi la pensa così sarà maggioranza, allora il dialogo finirà.
Ecco, io non voglio aspettare quel giorno.
Alla faccia di ipocriti, venduti, perbenisti e masochisti.

Matteo Salvini, o chi gestisce per lui la pagina, ignora il reale contenuto della Dichiarazione islamica dei diritti dell’uomo firmata a Parigi nel 1981 presso l’UNESCO, e ignora le successive del 1990 firmata al Cairo (Dichiarazione del Cairo sui diritti umani nell’Islam) e quella della Lega Araba firmata nel 2004 (Carta araba dei diritti dell’uomo).
Dichiarazione islamica dei diritti dell’uomo, Pariti 1981, articolo 20 in lingua originale (leggi su Unipd-centrodirittiumani.it):

XX Rights of Married Women
Every married woman is entitled to:
a) live in the house in which her husband lives;
b) receive the means necessary for maintaining a standard of living which is not inferior to that of her spouse, and, in the event of divorce, receive during the statutory period of waiting (iddah) means of maintenance commensurate with her husband’s resources, for herself as well as for the children she nurses or keeps, irrespective of her own financial status, earnings, or property that she may hold in her own rights;
c) seek and obtain dissolution of marriage (Khul’a) in accordance with the terms of the Law. This right is in addition to her right to seek divorce through the courts.
d) inherit from her husband, her parents, her children and other relatives according to the Law;
e) strict confidentiality from her spouse, or ex-spouse if divorced, with regard to any information that he may have obtained about her, the disclosure of which could prove detrimental to her interests. A similar responsibility rests upon her in respect of her spouse or ex-spouse.

Tradotto in italiano (leggi su Uniurb.it)

ARTICOLO 20. Diritti della donna coniugata
Ogni donna coniugata ha diritto a:
a) vivere nell’abitazione in cui vive il marito;
b) ricevere i mezzi necessari al mantenimento di un livello di vita che non sia inferiore a quello del coniuge, e, in caso di divorzio, ricevere durante il periodo di attesa legale (idda) mezzi di sussistenza proporzionali alle risorse del marito, sia per sé, sia per la prole, che essa nutre e sorveglia; essa percepirà questi sussidi indipendentemente dalla sua situazione finanziaria, dai profitti che percepisce e dai beni di cui dispone in proprio;
c) chiedere e ottenere lo scioglimento dei matrimonio (hula) conformemente alle disposizioni della Legge; questo diritto si aggiunge al diritto, di cui la donna gode, di chiedere il divorzio davanti a un tribunale;
d) ereditare dal marito dai genitori, dai figli o da altri parenti, in conformità della Legge;
e) veder osservata la più stretta confidenzialità da parte del marito, o dell’ex-marito, in caso di avvenuto divorzio, riguardo alle informazioni di cui egli potrebbe essere a conoscenza, e la cui divulgazione potrebbe nuocere agli interessi della moglie Su di lei incombe lo stesso obbligo nei confronti del marito o dell’ex-marito.

Constatiamo, quindi, che quanto dichiarato da Matteo Salvini (“gli uomini hanno autorità sulle donne in virtù della preferenza che Iddio ha loro concesso su quelle”) non è presente nella Dichiarazione del 1981.
Molto probabilmente il testo citato da Salvini, o chi per lui, è stato preso da una traduzione contenente ulteriori testi non inseriti nella Dichiarazione del 1981, come quella presente nel sito Corsodireligione.it:

b) essere mantenuta, secondo il buon uso, fintanto che dura il matrimonio, e durante il periodo di ritiro legale9 (idda) consecutivo alla rottura in caso di ripudio (talaq): «Gli uomini hanno autorità sulle donne in virtù della preferenza che Iddio ha loro concesso su quelle, e a causa delle spese che sostengono per il loro mantenimento» (Cor. 4, 34); «Se sono incinte provvedete ai loro bisogni fino al momento del parto» (Cor. 65, 6); inoltre devono ricevere dal padre le spese di mantenimento dei figli che sono stati loro affidati (hadana) sempre in proporzione ai suoi redditi: «Se allattano un figlio vostro, versate loro un compenso» (Cor. 65, 6);

Quello sopra citato è il comma “b” dell’articolo 20, che risulta essere diverso dal reale contenuto dell’articolo 20 firmato a Parigi. Se si deve parlare del contenuto di un documento bisogna farlo valutando il documento ufficiale.
Analizzando le seguenti due dichiarazioni, quella del Cairo del 1990 e quella della Lega Araba del 2004, nessuna cita frasi del genere.
Nella Dichiarazione del Cairo sui diritti umani nell’Islam (1990), riguardo alle donne, troviamo:

[…]
Articolo 3.
a) In caso di uso della forza e di conflitto armato, non è consentito uccidere non belligeranti quali anziani, donne e bambini. I feriti e i malati hanno diritto al trattamento medico; i prigionieri di guerra hanno diritto ad avere cibo. Riparo e vestiti. È vietato mutilare cadaveri. È un dovere scambiarsi i prigionieri di guerra e consentire le visite o la riunificazione delle famiglie separate a causa della guerra.
[…]
Articolo 5.
a) La famiglia è il fondamento della società e il matrimonio è la base della sua formazione. Uomini e donne hanno diritto al matrimonio e nessuna restrizione derivante da razza, colore o nazionalità impedirà loro di beneficiare di tale diritto.
[…]
Articolo 6.
a) La donna è uguale all’uomo quanto a dignità umana e ha tanto diritti da godere quanto obblighi da adempire; essa ha un proprio stato civile e indipendenza finanziaria e il diritto di mantenere il proprio nome e lignaggio.

Nella Carta araba dei diritti dell’uomo (2004), riguardo alle donne, troviamo:

Articolo 3.
[…]
3. Uomini e donne sono uguali quanto a dignità umana, diritti e doveri, in un quadro di discriminazioni positive previste in favore delle donne dalla Shari’ah islamica, da altre leggi divine e dalle pertinenti leggi e strumenti giuridici. Di conseguenza, ogni Stato Parte si impegna a prendere ogni misura richiesta per assicurare pari opportunità e effettiva eguaglianza tra uomini e donne nel godimento di tutti i diritti formulati in questa Carta.
[…]
Articolo 7.
[…]
2. La pena di morte non sarà eseguita nei confronti di una donna incinta prima del parto o ad una madre entro due anni dal parto; in ogni caso, il miglior interesse del bambino costituisce la considerazione primaria.
[…]
Articolo 33.
[…]
2. Lo Stato e la società assicurano la protezione della famiglia, il rafforzamento dei vincoli familiari, la protezione dei suoi membri e la proibizione di ogni forma di violenza o di abuso nella relazione tra i suoi membri, in particolare verso le donne e i bambini. Essi inoltre assicurano la necessaria tutela e cura nei riguardi delle madri, dei bambini, delle persone anziane e delle persone con particolari necessità e appronteranno per gli adolescenti e i giovani le migliori opportunità di sviluppo fisico e mentale.
[…]
Articolo 34.
[…]
2. Ogni lavoratore ha diritto al godimento di giuste e favorevoli condizioni di lavoro che assicurino una remunerazione adeguata ai suoi bisogni essenziali e a quelli della sua famiglia, ad un orario di lavoro regolato, al risposo e a ferie retribuite, nonché a regole per il mantenimento della salute sul lavoro e la sua salubrità e per la protezione sul posto di lavoro di donne, minori e disabili.
[…]
4. Non vi sarà alcuna discriminazione tra uomini e donne nel godimento del diritto a beneficiare della formazione, dell’impiego, della protezione del posto di lavoro, né del diritto a uguale remunerazione per uguale lavoro.
[…]
Articolo 43.
Nulla nella presente Carta può essere inteso o interpretato come tale da pregiudicare i diritti e le libertà protetti a livello nazionale dalla legislazione dagli Stati Parti o stabiliti da strumenti internazionali o regionali in materia di diritti umani adottati o ratificati dagli Stati Parti, compresi i diritti delle donne, i diritti dei bambini e i diritti degli appartenenti a minoranze.

Quindi, anche nel caso Matteo Salvini, o chi per lui, avesse sbagliato anche a citare il tipo di Dichiarazione o Carta dei diritti umani nell’Islam avrebbe comunque sbagliato a riportare quanto riportato nella sua pagina Facebook.
 

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