Gira su molti siti dedicati ai presunti “problemi dell’immigrazione” la notizia secondo cui, nel corso di indagini non meglio precisate un numero non meglio precisato di immigrati avrebbe profittato del c.d. “
Prestito d’Onore” per disoccupati, ascritto alla “legge 223 del 1991”, che, a dire degli scriventi “offre infatti la ghiotta (per chi vuole truffare) opportunità di avviare un’attività autonoma a chi rimane senza impiego a causa della crisi e vuole mettersi in proprio” per poi “scappare con la cassa” senza stabilire l’attività suddetta.
La domanda da porsi è:
è una bufala? Non proprio, comunque, parafrasando Mark Twain, “La notizia di una ghiotta opportunità di truffare è grandemente esagerato”….quindi diremo bufala, ma fra virgolette…
Per mero tuziorismo tecnico va rilevato infatti che la “Legge 223 del 1991” in realtà disciplina la mobilità, l’integrazione salariale ed altri simili emolumenti, mentre il “Prestito d’onore”, del quale troverete una sinossi elaborata qui (
http://lavoroefinanza.soldionline.it/come-ottenere-un-prestito-d-onore-160828.html ) invece è stato introdotto con la legge 608 del 1996, ma nell’accezione “de quo” si intende la sua formulazione ex Decreto Legislativo 21 aprile 2000, n. 185.
Si contraddistingue il prestito d’onore rispetto alle altre forme di credito per il fatto di non richiedere particolari controlli sulla solidità economica del disoccupato:
dicesi d’onore perché lo stesso viene irrogato anche a lavoratori che, dato il loro stato di mancata occupazione, sarebbero sicuramente rifiutati da enti di credito perché potenzialmente insolvibili.
Come indica, unico dato corretto ed incontestabile, la “bufala”, l’art. Art. 17. della prefata norma indica esplicitamente i Soggetti beneficiari, dichiarando che “1. Al fine di favorire la creazione di lavoro autonomo, possono essere ammessi ai benefici di cui all’articolo 15 i soggetti maggiorenni, privi di occupazione nei sei mesi antecedenti la data di presentazione della richiesta di ammissione e residenti, alla data del 1° gennaio 2000, nei comuni ricadenti, anche in parte, nei territori di cui all’articolo 14, che presentino progetti relativi all’avvio di attivita’ autonome nei settori di cui all’articolo 18, comma 1.”
E’ evidente infatti l’apertura al residente abituale del comune interessato, e nondimeno sarebbe insensato negare tale privilegio su basi “
di sangue“.
Il sistema è privo di controlli di solvibilità, ma non del tutto privo di controlli: la domanda dovrà per forza di cose essere minuziosa nello stabilire come ogni singolo centesimo sarà investito nel progetto (cfr. http://www.lamiapartitaiva.it/finanziamenti/25mila-euro-per-una-nuova-attivita-la-guida-per-richiederli/ ). La “frode” quindi è astrattamente possibile, ma richiede quantomeno la produzione di documenti e piani convincenti, cosa sicuramente non alla portata del primo rubagalline in cerca di “ghiotte occasioni”. Nondimeno, va rilevato inoltre il difetto di correlazione usato nel testo contestato: è evidente pertanto che, essendo l’accesso al “prestito di onore” aperto sia al cittadino che allo “stabile residente”,
entrambe le categorie hanno in sorte la medesima occasione di essere onesti ovvero disonesti.
L’articolo diffuso sui Social Network parla di un certo numero di “stranieri indagati”: ma attenzione!
Ogni giorno in Italia vengono aperti numerosi fascicoli nel ruolo generale delle notizie di reato, relative ai più disparati reati.
Potremmo forse, ad esempio, dichiarare in solido gli Italiani un popolo incline al crimine da una semplice parametrazione del numero di iscritti nel Ruolo Generale Notizie di Reato?
No, non ritengo si possa: non sempre la disinformazione infatti assume le sembianze di una bufala. A tratti, basta mistificare il dato presente.