Ci siamo spesso occupati di esempi di disinformazione nel mondo giuridico: per chi non ricordasse l’infografica che talora questo portale ripubblica sui propri social, col termine disinformazione indichiamo notizie e commentari che non sono tecnicamente bufale, anzi, traggono alla loro fonte eventi e fatti reali, ma riletti con imprecisioni e semplificazioni, e pertanto inclini a generare confusione e false aspettative nel lettore qualora non vengano meglio precisate.
Pertanto è a tale distinzione che abbiamo pensato quando ci è stato presentato un testo dal titolo Permessi edili, cambia tutto: adesso puoi costruire senza autorizzazione.
In realtà è lo stesso corpo dell’articolo a ridimensionare, e non poco, l’aspettativa dell’utente che vi clicchi sopra cercando un metodo per edificare senza dover richiedere permessi.
Il testo fa invero riferimento ad un pronunciamento ormai risalente del Consiglio di Stato, il 1777/2014, il quale è stato massimato nella mancata necessità di richiedere nulla osta per:
strutture di arredo, installate su pareti esterne dell’unità immobiliare ad esclusivo servizio, costituite da strutture leggere e amovibili, caratterizzate da elementi in metallo o in legno di esigua sezione, coperte da telo anche retrattile, stuoie in canna o bambù o materiale in pellicola trasparente, prive di opere murarie e di pareti chiuse di qualsiasi genere, costituite da elementi leggeri, assemblati tra loro, tali da rendere possibile la loro rimozione previo smontaggio e non demolizione – dal momento che queste opere – non configurano né un aumento del volume e della superficie coperta, né la creazione o modificazione di un organismo edilizio, né l’alterazione del prospetto o della sagoma dell’edificio cui è connessa, in ragione della sua inidoneità a modificare la destinazione d’uso degli spazi esterni interessati, della sua facile e completa rimovibilità, dell’assenza di tamponature verticali
Evidenziamo dunque, come in un esercizio di comprensione del testo dei tempi della scuola dell’obbligo, le parole chiave della massima citata:
È dunque ovvio che la sentenza citata non parli, come il titolo sembrerebbe indicare, della facoltà “di costruire senza autorizzazione”, che anzi lo stesso testo sembra negare.
Non si parla di costruire, dinque edificare, quindi creare o alterare un organismo edilizio per dar vita ad un nuovo organismo diverso nel prospetto, nella sagoma e nella destinazione d’uso.
Faremo un esempio chiaro: immaginiamo di avere a disposizione una piccola casetta in estate.
Decidiamo, per organizzare dei barbecue in campagna, di organizzare periodiche cene sul tetto nel periodo estivo. Per ripararci dalla calura monteremo un piccolo gazebo removibile, ad incastro, come quelli reperibili nei negozi di bricolage e tempo libero, sotto cui poggiare il tavolino per mangiare.
Comprensibilmente nessuno potrebbe sanzionarci per aver edificato senza autorizzazione: un gazebo non muta il prospetto e la sagoma della nostra casetta, si rimuove semplicemente spostandolo o togliendo fermi e bulloni con un’apposita chiave, è poco più che un “grosso ombrello” che rende maggiormente godibile uno spazio che già esiste.
Trovandoci bene decidiamo di tracciare la linea “un po’ più in là”: chiamiamo dei muratori e, lì dove c’era il nostro gazebo, “eleviamo” la casetta ottenendo un nuovo piano composto da una sorta di cucina permanente ed abitabile con un forno a legna, pareti e finestre da destinare in modo perenne allo scopo.
In questo caso, l’autorizzazione diviene necessaria.
È sempre stato ovvio che tutto ciò che non è edilizia non richiede particolari autorizzazioni: posso tenere un’amaca nel mio giardino, come posso tenere un gazebo ed un barbecue sul tetto di casa mia, avendone tempi e spazi.
Ciò che non posso fare è edificare, quindi costruire in deroga all’art. 10 del d.p.r. n. 380/2001, che brevemente ricordiamo sancire
Costituiscono interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio e sono subordinati a permesso di costruire: gli interventi di nuova costruzione; gli interventi di ristrutturazione urbanistica; gli interventi di ristrutturazione edilizia che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e che comportino aumento di unità immobiliari, modifiche del volume, della sagoma, dei prospetti o delle superfici o che comportino mutamenti della destinazione d’uso nonché gli interventi che causino modificazioni della sagoma di immobili sottoposti a vincoli ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni.
Ricordando che siamo inoltre in un sistema di Civil Law e non di Common Law, dove cioè le sentenze delle corti di legittimità e merito non sono fonte del diritto ma compendio utile per studiare, mediante esempi pratici, la corretta applicazione dello stesso: quindi non vi sono cambiamenti di nessun tipo rispetto alla previgente normativa: semplicemente la pratica e la giurisprudenza, col tempo, si stanno arricchendo di esempi del concetto, già semplice, di differenza tra costruzione/edificazione e struttura amovibile e provvisoria.
E la differenza passa, come suggerito dai termini, dalla natura provvisoria ed inidonea ad alterare l’immobile o il fondo su cui insistono della seconda categoria ed il carattere permanente e destinario a permutare le qualità essenziali dell’immobile della prima.
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