DISINFORMAZIONE Mai più compiti a casa il lunedì. Ecco cosa dice la legge italiana – bufale.net

Estate: la magica stagione in cui gli studenti dimenticano (almeno fino all’ultima settimana di Agosto dove devono ricordarsi dei compiti delle vacanze lietamente accantonati per tutta la stagione calda) gli impegni scolastici, tranne quando sono sotto esame e devono quindi prepararsi per l’ultima sfida prima del riposo estivo, ed in cui ogni polemica diventa un’ozioso rumore di fondo.

Qualcuno recupera vecchi articoli, sul filo del mi hanno detto, ho scoperto su internet e ci sono leggi che non tutti sanno.

In questo caso qualcuno, scartabellando su vecchi articoli, ha scoperto che

La vostra vita da studenti, dopo questa notizia, non sarà più la stessa. Avete presente i pomeriggi passati con il naso sui libri? Da oggi saranno un lontano ricorso! No, non vi stiamo dicendo che i compiti a casa verranno del tutto aboliti però, e questa è la buona notizia, la legge italiana vieta l’assegnazione dei compiti per il lunedì e la programmazione di compiti in classe per lo stesso giorno. Curiosi di saperne di più? Ecco cosa dice la normativa sui compiti a casa e perché è una di quelle cose che ricorderete per il resto della vostra vita.

Stiamo parlando della Circolare Ministeriale n. 177 del 14 maggio 1969 con oggetto “Riposo festivo degli alunni. Compiti scolastici da svolgere a casa”. Si tratta proprio di una legge e come tale deve essere applicata. Forse un po’ perché la legislazione italiana è piena di cavilli burocratici impossibili da conoscere per filo e per segno, forse un po’ perché gli insegnanti a volte fanno finta di non conoscerla, questa legge non viene adottata. Ma cosa dice questa Circolare Ministeriale del 1969 che è ancora in vigore? Vieta in pratica di studiare durante il weekend e pone l’accento sull’importanza del tempo libero per gli studenti, sulla necessità di stare insieme ai genitori durante le giornate di sabato e domenica e soprattutto sulla cultura appresa mediante eventi culturali come spettacoli teatrali, cinematografici, etc.

Ma davvero?

Se hai bisogno di consulenza legale, chiedi agli avvocati, diciamo noi, così, armati dei nostri migliori collaboratori abbiamo deciso di cercare la miglior fonte divulgativa giuridica sulla rete, gli avvocati di Studio Cataldi, scoprendo che tutto quello che sapete sulla “Legge Niente compiti a casa” è frutto di un equivoco.

Parliamo un po’ prima di una piccola cosa chiamata Gerarchia delle Fonti, un autentico “carta-forbice-sasso-Lizard-Spock” del diritto

Anche in questo sasso è piuttosto semplice: la Costituzione, le Leggi di Rango Costituzionale, gli Statuti delle Regioni a Statuto Speciale ed i Trattati Europei sono superiori alle norme di Rango Ordinario, quindi in caso di contrasto evidente le disapplicano, leggi, decreti legge e decreti legislativi sono subordinati al primo grado ma superiori ai regolamenti regionali ed amministrativi, che a loro volta sono superiori agli usi e costumi.

In tutto questo, come ci è dato di vedere e come citiamo verbatim dalla breve analisi di La Legge per Tutti

Come è dato vedere, in tutta questa gerarchia non ci sono le circolari che, dunque, non costituiscono fonte del diritto e, quindi, non sono vincolanti né per i cittadini, né per i giudici. Se esistesse una circolare che, per avventura, dovesse prevedere qualcosa di diverso rispetto alla legge, il giudice non sarebbe tenuto ad applicarla.

Le circolari non sono fonti del diritto e, quindi, non vincolano né il cittadino, né il giudice

Per chi sono vincolanti le circolari?

Detto ciò possiamo finalmente rispondere alla domanda che valore hanno le circolari? Il Consiglio di Stato ricorda che le circolari amministrative costituiscono solo atti interni a un pubblico ufficio, diretti agli organi di tale ufficio e ai loro dipendenti; esse vincolano solo i comportamenti degli organi operativi sottordinati dell’ufficio. In buona sostanza, si tratta di una direttiva comportamentale impartita dal vertice dell’amministrazione che vincola il personale. Ma non crea certo un diritto né può limitare il cittadino.

Le Circolari Amministrative sono quindi “buone pratiche” senza conseguenze, prive del qualsivoglia valore performativo.

Ci spieghiamo: ogni legge comporta la sua attuazione e conseguenze. Sappiamo benissimo, per spiegarci in modo banale, che chi ruba va in galera, chi non paga l’affitto si vedrà sfrattato e riceverà ingiunzione per pagare i debiti, parimenti chi non paga le quote condominiali si vedrà gli ufficiali giudiziari in casa, chi gira in moto senza casco verrà multato e sarà severamente punito chi circola con mezzi non assicurati.

Ma cosa accadrebbe al professore che decidesse di assegnare compiti sabato per il lunedì mattina, qualora uno studente, col suo bravo stampato da Internet recante la Circolare Ministeriale n. 177 del 14 maggio 1969, con l’arroganza tipica della gioventù, minacciasse lo stesso di non assegnare più compiti sotto pena del ricorso al Consiglio di Classe, se non addirittura alle autorità costituite?

Lasciamo la risposta all’immortale Cetto La Qualunque

Una vuota affermazione di principio, riporta l’autorevole portale giuridico, che è un termine elegante e legalese per spiegare il concetto di petizione di principio, una bella promessa, un giurin giurello che nessuno può costringerti a porre in essere se non vuoi.

Sostanzialmente, abbiamo una circolare dal valore di

Sarebbe bellissimo se per favore non deste compiti agli studenti per il lunedì, voi provateci che è una bella cosa, ma se non ci riuscite non è che possiamo fare molto, eh?

Possiamo ora tornare ad un estratto dal portale Studio Cataldi, rimandando al resto per una lettura interessante ed integrale

Prima che studenti e genitori si facciano illusioni, è bene precisare che la Circolare del 69, pur essendo ancora in vigore, è stata superata dal decreto del Presidente della Repubblica n. 275/1999, che ha per oggetto il regolamento recante le norme sull’autonomia delle istituzioni scolastiche ai sensi dell’art 21 della legge n. 59 del 15 marzo 1997.

In sostanza questo atto avente forza di legge attribuisce alle scuole la libertà di gestire l’offerta formativa e il carico di lavoro degli studenti. Insomma è a discrezione dei vari istituti decidere sulla dibattuta questione compiti si, compiti no per il lunedì.

La legge infatti, nella gerarchia delle fonti prevale sulla circolare, che è un atto meramente interno alla pubblica amministrazione, che detta regole e principi con le quali ogni ordinamento disciplina se stesso e il suo funzionamento. Non è possibile insomma da parte di genitori e studenti invocare la circolare del 1969 per vedersi riconosciuto il diritto al riposo domenicale. Essa infatti non è rivolta a soggetti esterni alla scuola, non tutela un loro diritto, ma contiene delle direttive per il personale.

Per le interrogazioni de lunedì vale il medesimo discorso fatto per i compiti. L’unico documento in cui si parla di questo è sempre la circolare del 1969 la quale prevede che, in riferimento al lunedì o al giorno successivo a quello festivo “non abbiano luogo, in linea di massima, interrogazioni degli alunni, almeno che non si tratti, ovviamente, di materia, il cui orario cada soltanto in detto giorno. Si potrà del pari far luogo ad interrogazioni quando ciò sia richiesto dallo stesso interesse degli alunni, in vista di scrutini o di esami imminenti, ad esempio per poter riparare in caso di precedenti valutazioni sfavorevoli.”

Sostanzialmente, i problemi della Circolare rispetto all’articolo che avrete trovato precedentemente si dipanano su due binari: nel primo binario abbiamo scoperto che una Circolare non è fonte del diritto, è solamente un elenco di promesse pari a quella della reginetta di bellezza che tra le lacrime e commossa dichiara di voler porre fine alla Guerra nel Mondo e di portare la pace col suo bel faccino, nel secondo scopriamo che, anche se così non fosse, l’Autonomia Scolastica di cui alla Legge 59/1997 comporta che se una scuola per ipotesi decidesse, ad esempio, di dare la massima preminenza ai compiti ed alle interrogazioni del Lunedì nel momento di redigere il proprio piano di offerta formativa, tale scelta sarebbe assolutamente insindacabile, ed è il singolo istituto, letteralmente a piacer suo, a decidere sul carico dei compiti.

La legge batte la circolare, in ogni caso, come le forbici tagliano la carta, la carta avvolge la roccia, la roccia schiaccia il Lizard, il Lizard avvelena Spock, Spock rompe le forbici, le forbici decapitano il Lizard, il Lizard mangia la carta, la carta invalida Spock, Spock vaporizza la roccia e, come sempre è stato, la roccia rompe le forbici.

Quindi non si scappa: da un lato, abbiamo una situazione, precedente al 1997, in cui l’applicazione della precitata circolare era lasciata al buon cuore dei singoli professori come un amichevole consiglio senza conseguenze, da un lato abbiamo una situazione in cui, addirittura, interviene una norma, quindi superiore alla mera circolare, a confermare che a chi non accetta tale consiglio non accadrà niente.

Quindi, nel caso l’anno venturo vi imbattiate in compiti a casa da effettuarsi per il lunedì… semplicemente studiate. Non vi farà male.

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