Il 2 febbraio 2016 la pagina Facebook del Movimento 5 Stelle Camera pubblica il seguente post:
VOGLIONO PUNIRCI PERCHÉ ABBIAMO RIFIUTATO I RIMBORSI ELETTORALI
Ecco la norma anti M5S: http://bep.pe/ClamorosoM5S
MASSIMA CONDIVISIONE!
Ecco l’intervento di Danilo Toninelli sul Blog di Beppe Grillo:
“Per non ottenere i rimborsi elettorali saremo forse costretti a pagare 200mila euro, ecco l’ultima trappola dei partiti comminata al Movimento 5 Stelle contenuta in un emendamento al Milleproroghe che porta sempre la stessa firma: Boccadutri. I partiti si son dati ancora tempo, fino a giugno 2016 per depositare i documenti relativi al 2013 e 2014 alla commissione di controllo sui rendiconti dei partiti, nonostante abbiano fatto una leggina per non far controllare i loro bilanci e intascare integralmente il finanziamento pubblico. Il M5S ha rifiutato i 42 milioni di rimborsi elettorali spettanti e per questo nel 2013 non ha depositato documenti. Quindi i partiti per farci pagare questa rinuncia, si inventano una norma punitiva per il M5S”. Danilo Toninelli
Ecco cosa dice l’emendamento presentato da Boccadutri:
Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:
1-bis. È prorogato al 15 giugno 2016 il termine di cui al secondo periodo del comma 4 dell’articolo 9 della legge 6 luglio 2012, n. 96, solo relativamente agli esercizi degli anni 2013 e 2014.
1-ter. Al comma 4 dell’articolo 9 della legge 6 luglio 2012, n. 96, aggiungere in fine il seguente periodo: «Ai partiti e ai movimenti politici che non ottemperano all’obbligo di trasmissione degli atti di cui al secondo e al terzo periodo del presente comma, nei termini ivi previsti, o in quelli eventualmente prorogati da norme di legge, la Commissione applica la sanzione amministrativa di euro 200.000».
Di che atti stiamo parlando? Riprendiamo il comma 4 dell’articolo 9 della legge 6 luglio 2012 n.96:
4. La Commissione effettua il controllo di regolarita’ e di conformita’ alla legge del rendiconto di cui all’articolo 8 della legge 2 gennaio 1997, n. 2, come da ultimo modificato dal presente articolo, e dei relativi allegati, nonche’ di ottemperanza alle disposizioni di cui alla presente legge. A tal fine, entro il 15 giugno di ogni anno, i rappresentanti legali o i tesorieri dei partiti e dei movimenti politici, che abbiano conseguito almeno il 2 per cento dei voti validi espressi nelle elezioni per il rinnovo della Camera dei deputati ovvero che abbiano almeno un rappresentante eletto alla Camera medesima o al Senato della Repubblica o al Parlamento europeo o in un consiglio regionale o nei consigli delle province autonome di Trento e di Bolzano, sono tenuti a trasmettere alla Commissione il rendiconto e i relativi allegati previsti dall’articolo 8 della legge 2 gennaio 1997, n. 2, come da ultimo modificato dal presente articolo, concernenti ciascun esercizio compreso, in tutto o in parte, nella legislatura dei predetti organi.
Unitamente agli atti di cui al secondo periodo del presente comma, sono trasmessi alla Commissione la relazione contenente il giudizio espresso sul rendiconto dalla societa’ di revisione di cui al comma 1 del presente articolo, nonche’ il verbale di approvazione del rendiconto medesimo da parte del competente organo del partito o movimento politico. In caso di partecipazione in forma aggregata ad una competizione elettorale mediante la presentazione di una lista comune di candidati, ciascun partito e movimento politico che abbia depositato congiuntamente il contrassegno di lista e’ soggetto agli obblighi di cui al presente comma.
Da nessuna parte viene citato in alcun modo il tema dei rimborsi elettorali.
In merito ai rimborsi elettorali basta leggere l’articolo 3 della legge 6 luglio 2012 n.96, dove si evidenzia come ed entro quando un partito o movimento possa richiedere o meno l’accesso ai rimborsi stessi:
Art. 3
Richiesta dei rimborsi per le spese elettorali e dei contributi per il cofinanziamento dell’attivita’ politica1. I partiti e movimenti politici che intendono usufruire dei rimborsi per le spese elettorali e dei contributi a titolo di cofinanziamento dell’attivita’ politica ne fanno richiesta, a pena di decadenza, al Presidente della Camera dei deputati o al Presidente del Senato della Repubblica, secondo le rispettive competenze, entro il trentesimo giorno successivo alla data di svolgimento delle elezioni per il rinnovo del Senato della Repubblica, della Camera dei deputati, del Parlamento europeo, dei consigli regionali o delle province autonome di Trento e di Bolzano.
2. La richiesta si intende effettuata alla data: a) di presentazione, ove la stessa sia depositata a mano; b) risultante dagli apparecchi riceventi, ove inviata per via telematica; c) risultante dal timbro postale dell’ufficio postale accettante, ove si tratti di posta raccomandata o altra posta registrata.
3. La richiesta e’ presentata dal rappresentante legale o dal tesoriere del partito o movimento politico che ha depositato il contrassegno di lista. La titolarita’ delle qualita’ personali di cui al periodo precedente e’ comprovata mediante atto notorio ricevuto da un notaio, che e’ allegato alla richiesta. Alla richiesta e’ allegata, altresi’, la copia autentica del verbale di deposito del contrassegno di lista rilasciato dall’amministrazione competente. La sottoscrizione della richiesta e’ autenticata da un notaio o da altro pubblico ufficiale competente. Qualora, nei casi stabiliti dalla legge, siano state presentate liste di candidati che non siano diretta espressione di partiti e movimenti politici, la richiesta e’ trasmessa, secondo le modalita’ previste nei periodi dal primo al quarto del presente comma, da almeno uno dei delegati della lista autorizzati a ricevere comunicazioni e a presentare ricorsi in nome e per conto della stessa.
4. Qualora piu’ partiti o movimenti politici abbiano depositato congiuntamente il contrassegno di lista e partecipato in forma aggregata ad una competizione elettorale mediante la presentazione di una lista comune di candidati, la richiesta e’ presentata, secondo le modalita’ previste dal comma 3, in nome e per conto di ciascuno di essi, dai rispettivi rappresentanti legali o tesorieri. Decadono dal diritto alla propria quota di rimborso di cui all’articolo 4 i singoli partiti e movimenti politici che, avendo congiuntamente ad altri depositato il contrassegno di lista, non ne abbiano fatto specifica richiesta nei termini di cui al comma 1 del presente articolo.
5. Il comma 2 dell’articolo 1 della legge 3 giugno 1999, n. 157, e’ sostituito dal seguente: «2. Con deliberazione dell’Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati, resa esecutiva con decreto del Presidente della Camera medesima, sono attribuiti i rimborsi per le spese elettorali concernenti il rinnovo della Camera dei deputati, dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia, dei consigli regionali e dei consigli delle province autonome di Trento e di Bolzano, nonche’ i rimborsi delle spese referendarie sostenute dai comitati promotori dei referendum, nei casi previsti dal comma 4. Con deliberazione del Consiglio di Presidenza del Senato della Repubblica, resa esecutiva con decreto del Presidente del Senato medesimo, sono attribuiti i rimborsi per le spese elettorali concernenti il rinnovo del Senato della Repubblica. Le deliberazioni dell’Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati e del Consiglio di Presidenza del Senato della Repubblica con cui sono attribuiti i rimborsi sono adottate in attuazione dei criteri stabiliti dagli articoli 9 e 16 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, e successive modificazioni, e dall’articolo 6 della legge 23 febbraio 1995, n. 43, sulla base dei fondi trasferiti dal Ministero dell’economia e delle finanze».
Da ciò si evince che il Movimento 5 Stelle non era affatto obbligato a ricevere i rimborsi elettorali, bastava non richiederli come riportato nell’articolo 3 della legge che, ricordiamo, è stata approvata prima dell’elezione in Parlamento dello stesso Movimento. Non richiedendoli non hanno violato alcun regolamento e l’emendamento proposto con la penale riguarda ogni partito in merito alla pubblicazione del rendiconto.
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