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DISINFORMAZIONE L’Enel condannata! Ecco il modulo per il rimborso della doppia imposta (Facciamo girare in rete ) – bufale.net

Ci segnalano i nostri contatti l’ultima creazione del portale TGCom24 News, esempio del rapporto ambiguo ed ondivago tra la controinformazione e l’informazione.

Infatti i siti di controinformazione da un lato si palesano come “L’unica vera informazione”, castigatori dei “media ufficiali” e dei professionisti che, a loro dire “nascondono la verità”, “non vogliono che si sappia”, “non dicono cose che dovete condividere”… dall’altro saccheggiando l’informazione ufficiale (e, a volte, come vedremo, il fact checking stesso) alla ricerca di qualcosa che possa essere viralizzato.

Qualcosa di così segreto che l’informazione ufficiale, a suo tempo, ne aveva già parlato. Qualcosa di così nascosto che lo stesso viralizzatore è costretto a citare fonti chiare. Qualcosa di così semplice che il viralizzatore si sente tentato dal “peparlo un po'”, col deprecabile risultato di deformare le informazioni “non tanto segrete” come in una sala degli specchi.

Il nostro viralizzatore tira fuori frammenti di una vecchissima notizia di cui ci eravamo già occupati, ed a cui rimandiamo per una compiuta analisi, aggiungendo una chiosa che ci chiama direttamente in causa nel deprecabile tentativo di ammantarsi della nostra autorità (come se, peraltro, ne avessimo davvero) per diffondere il loro prodotto

Questo articolo risale, come avete letto a qualche annetto fa, però si tratta di una notizia vera come avete capito anche voi lettori. Ci sono link di moduli, mail di avvocati a testimonianza della veridicità della news.

Ci avete fatto molte domandein merito. Allora cerchiamo di precisare:

Come riportato dal sito Bufale.net, che innanzitutto conferma la veridicità dell’articolo, poi per chi fosse intenzionato ad effettuare un ricorso potrebbe scegliere due diverse strade:

1- la prima, che è anche la più dura e battagliera, sarebbe quella di presentare personalmente richiesta di rimborso IVA sulle bollette, chiamando direttamente in causa l’azienda di energia elettrica o di erogazione del gas.

2- Come seconda via Quifinanza propone l’ecumenica via di una petizione su Change.org: ma tutti sappiamo che le petizioni online non hanno alcun valore giuridico, ma agiscono come moral suasion, un semplice dispositivo per dare forza alle proprie idee e rendersi “convincenti”.

Possiamo sostanzialmente affermare che ciò che è vero nel particolare non è sempre vero nell’universale: ma questo è un ottimo momento per esaminare le proprie bollette con l’aiuto di un professionista (commercialisti ed avvocati) e valutare, caso per caso, il da farsi.

Prima di avventurarvi in questa impresa è bene però sapere che sarà necessario assumere un avvocato e prepararsi ad una lunga battaglia, perché le cose in realtà non sono così semplici come sembrano. Tutti sanno che nelle attuali bollette è prevista la voce di spesa relativa all’Imposta sul Valore Aggiunto (IVA), un aggravio che paghiamo comunemente, ma che i liberi professionisti e le aziende possono anche scaricare. In realtà quell’imposta si rivela una doppia tassazione in quanto viene applicata anche sulle accise.

Il Giudice è arrivato a queste conclusioni in virtù di una precedente sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite (la sentenza n°3671/97), in cui era stato specificato che “salvo deroga esplicita, un’imposta non costituisce mai base imponibile per un’altra”. Partendo da queste riflessioni e dallo studio del caso, il Giudice di Pace ha emanato così il suo decreto ingiuntivo contro l’Enel. La nota azienda fornitrice dell’energia elettrica sarà pertanto costretta a rimborsare il cittadino della somma di 103.78 euro, aggiungendo però anche gli interessi e le spese legali. Si tratta di otto bollette relative alla fornitura di gas e di dodici bollette per la fornitura dell’elettricità. Andando ancora più a fondo della questione, bisogna precisare che l’imposta dell’IVA non può essere applicata su tutte le voci che compaiono in bolletta (quindi sull’importo totale), ma solo sui servizi di vendita e sui servizi di rete.

Questo vale per qualsiasi bolletta della luce e del gas in cui siano presenti accise o addizionali regionali (come accade per la bolletta del gas). Tuttavia la stessa Enel in una nota scritta a gennaio del 2016 aveva puntualizzato che “la fornitura di gas ed energia elettrica, operata sul territorio nazionale e nell’esercizio dell’attività d’impresa, è soggetta ad IVA, da applicarsi all’ammontare complessivo dei corrispettivi dovuti dal cliente al venditore. Anche l’applicazione dell’IVA, ed il relativo pagamento, sono a carico del venditore della commodity che ha poi il diritto di richiederne il pagamento ai propri clienti”. Questo significa che esiste una normativa comunitaria a livello europeo a cui i fornitori di gas e luce fanno riferimento per poter imporre l’IVA anche sulle accise presenti in bolletta.

Cari amici di Tgcom24News: la prossima volta rispondete a parole vostre, e se proprio dovete citarci, cercate di capire un po’ quello che abbiamo scritto prima.

L’unica parte che pare il viralizzatore abbia voluto prelevare dal nostro articolo è stata da noi evidenziata in grassetto: lo stesso ha voluto omettere alcuni dettagli che invece rendevano il suo assunto al confine tra il contenuto “da precisare”, da cui il tag “PRECISAZIONI” originariamente usato e la disinformazione aperta (raggiunta col riciclo di una vecchia news ammantata da un “endorsement forzato”):

fare ricorso tenendo presente che, al momento, al principio evocato dal Giudice di Pace di Venezia si oppone quanto opposto dall’Enel, che pur non avendo proposto gravame ha palesato motivazioni idonee a far presumere che, in diverse circostanze, si opporrebbe.

Sostanzialmente, il coraggioso cittadino che decida di opporsi dovrebbe, allo scopo di ottenere potenzialmente una somma pari ad un centinaio di euro e, soprattutto, la soddisfazione di vedere consacrato dalla giurisprudenza un importante principio di diritto, prepararsi all’esborso di somme anche di molto maggiori, a richiedere l’assistenza di un professionista e cominciare una dura e lunga battaglia.

Resta valido quanto detto prima: non fidatevi chi asserisce di parlare in nostro nome ed in nostro conto, non fidatevi neppure di noi stessi.

Andate da un professionista in caso di dubbi.

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