Come dicevamo nel nostro post su Facebook, il tema delle depenalizzazioni è un tema molto caldo, dove veniamo continuamente circondati da numerose notizie scandalistiche e da allarmismi inutili. Bastava leggersi bene la legge delega n. 67/2014 per capire quali sono realmente i reati depenalizzati (in merito alla Legge delega abbiamo scritto una Guida utile).
La pagina Facebook TzeTze ha pubblicato questa immagine, raffigurante una donna maltrattata e il testo “Il Governo Renzi depenalizza il reato di percosse alle donne. Niente più carcere, ma solo una multa. In totale sono 112 i reati depenalizzati. VERGOGNA!”.
Come abbiamo spiegato sia sul fatto relativo alla violenza sugli animali, l’omissione di soccorso stradale, l’assurda bufala della “liberalizzazione dell’incesto” e la tristemente famosa lista dei “112 reati depenalizzati“, molte persone e siti internet hanno esagerato e diffuso notizie scorrette in merito alla Legge delega n.67/2014. La stessa cosa vale per il reato di percosse (art. 581 c.p) che non è previsto nell’articolo 2 della Legge delega.
Cosa dice l’articolo 581 del Codice Penale?
Chiunque percuote taluno, se dal fatto non deriva una malattia nel corpo o nella mente è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a trecentonove euro [c. nav. 1151].
Tale disposizione non si applica quando la legge considera la violenza come elemento costitutivo o come circostanza aggravante di un altro reato [294, 336, 337, 338, 341, 342, 343, 353, 385, 386, 393, 405, 507, 584, 610, 611, 614 4, 628, 629, 634, 635].
Notate già dallo stesso testo relativo all’articolo del codice penale che già prima il colpevole poteva non essere incarcerato e semplicemente multato. Il reato non riguarda solo le donne (l’uso è palesemente strumentale per scatenare l’indignazione), inoltre l’immagine proposta da TzeTze è deviante, perché mostra una donna con evidenti violenze che vanno oltre le “semplici” percosse.
Episodi come quelli relativi all’immagine pubblicate da TzeTze sono inclusi in altri reati previsti dal Codice Penale. Il primo è senz’altro l’articolo 572, che tratta dei maltrattamenti in famiglia e prevede una pena da uno a cinque anni per chi commette una violenza di qualsiasi natura (percosse, ingiurie e minacce) contro una persona della famiglia o sottoposta alla sua autorità. In secondo luogo abbiamo l’articolo 610 del Codice Penale, che tratta la violenza privata, quindi chiunque costringa altre persone a fare o tollerare qualche cosa contro la propria volontà (reato punibile fino a 4 anni di reclusione). Questi articoli del Codice Penale possono essere adottate anche nei confronti di soggetti estranei al nucleo familiare. C’è inoltre un terzo articolo, il 582 del Codice Penale, relativo alle lesioni personali e le circostanze aggravanti previste dall’articolo 583. Vi suggeriamo la lettura di questo articolo: “Percosse e lesioni“.
Tutto questo per dire cosa? Per tornare a parlare della Legge delega n.67/2014 e la questione relativa alla tenuità dei fatti. Riportiamo quanto abbiamo scritto nella Guida Utile:
Viene introdotto nel Codice penale una causa di archiviazione dei “mini reati” a condizione che i fatti penalmente rilevanti siano di particolare tenuità e che la condotta del reo non sia abituale. Tutto questo viene applicato per tutti i reati citati che sono sanzionati con pena fino a 5 anni di reclusione e quelli puniti con sanzioni pecuniarie.
Cosa significa “tenuità del fatto”? È una forma di improcedibilità dell’azione penale nel caso che il fatto commesso sia scarsamente offensivo, che il danno o il pericolo recato sia lieve e che la condotta tenuta sia del tutto occasionale.
Capite, quindi, che di fronte a certi fatti rilevanti non è possibile applicare la Legge delega n.67/2014.
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