DISINFORMAZIONE Il decreto salva banche protegge da azioni legali gli ex dirigenti – Bufale.net

di David Tyto Puente |

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C’è di vero che gli ex dirigenti delle 4 banche potrebbero liberamente ricoprire altre cariche dirigenziali verso altri istituti:

[…] non è prevista la «decadenza o la sospensione dei requisiti di onorabilità» per gli organi amministrativi e di controllo delle banche in risoluzione, dal momento che la disciplina vigente sull’onorabilità degli amministratori contenuta nel Decreto del Ministro del Tesoro 161 del 1988 (artt. 5 e 6) non contempla la procedura di risoluzione.

Ecco quanto scritto nel Decreto del Ministro del Tesoro 161 del 1988:

Art. 5.
Requisiti di onorabilita’
1. Le cariche, comunque denominate, di amministratore, sindaco e direttore generale in banche non possono essere ricoperte da coloro che:
a) si trovano in una delle condizioni di ineleggibilita’ o decadenza previste dall’articolo 2382 del codice civile;
b) sono stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall’autorita’ giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni ed integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
c) sono stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l’attivita’ bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
2) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267;
3) alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l’ordine pubblico, contro l’economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
4) alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo.
2. Le cariche, comunque denominate, di amministratore, sindaco e direttore generale in banche non possono essere ricoperte da coloro ai quali sia stata applicata su richiesta delle parti una delle pene previste dal comma 1, lettera c), salvo il caso dell’estinzione del reato; le pene previste dal comma 1, lettera c), n. 1) e n. 2) non rilevano se inferiori a un anno.
3. Con riferimento alle fattispecie disciplinate in tutto o in parte da ordinamenti stranieri, la verifica dell’insussistenza delle condizioni previste dai commi 1 e 2 e’ effettuata sulla base di una valutazione di equivalenza sostanziale a cura della Banca d’Italia.

In seguito i parlamentari di Alternativa Libera hanno annunciato di aver presentato il seguente emendamento:

alternativa-libera-emendamento
AC 3444 – Emendamento 42.75
Al comma 1, capoverso 491 sexies, dopo le parole: ”delle medesime procedure a carico del Fondo.” aggiungere le seguenti parole:” I soggetti che hanno svolto funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso banche soggette alla procedura di risoluzione nei cinque anni precedenti al provvedimento di avvio della risoluzione, perdono i requisiti di professionalità e di onorabilità stabiliti con regolamento del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica contenuto nel d.m. 18.03.1988 n. 161, per i dieci anni successivi alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del provvedimento di avvio della risoluzione.”

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