Disinformazione – Equitalia pignora cani e gatti – bufale.net


Ci chiedono di chiarire la questione Equitalia e il probabile pignoramento dei cani. C’è stata della disinformazione, ma c’è un fondo di verità.
L’articolo segnalato, dal titolo: “L’ultima di Equitalia: pignorabili anche i cani!“, è stato pubblicato il 27 giugno 2014 dal sito Stopeuro, ma la fonte è il Blog di Margherita d’Amico su Repubblica e l’articolo è del 17 aprile 2013. La notizia poi è rimbalzata sul sito di RaiNews con un articolo dal titolo “Equitalia: ora anche i cani vanno all’asta”, con data di pubblicazione 28 giugno 2014.  Le date sono importanti, perché sia sul sito di Stopeuro che di RaiNews si sta parlando di una trasmissione di Ballarò del 16 aprile, ma senza alcun riferimento all’anno si pensa in automatico che sia una data relativa all’anno corrente. Infatti non c’è stata alcuna puntata di Ballarò il 16 aprile, al contrario Rai3 trasmetteva “Chi l’ha visto”. Appunto.
La puntata “incriminata” è dell’anno scorso, dove l’ufficiale giudiziario Carmine Tarquini viene intervistato dalla giornalista Rai:

Giornalista Rai: “Che cosa non potete pignorare?”
Carmine Tarquini: “Se si trova un metallo prezioso, oro, piuttosto che denaro è chiaro che va preferito. Poi vengono i mobili, gli arredi, i quadri…sono pignorabili, ad esempio, gli animali”.
Giornalista Rai: “Anche un cane?”.
Carmine Tarquini: “Anche un cane”.

Trovo sul sito Ufficialigiudiziari.net un riferimento alla puntata di Ballarò, dove riportano un’email inviata alla redazione di Ballarò dopo il servizio del 16 Aprile 2013 da parte dello stesso Carmine Tarquini, il quale precisa e chiede un chiarimento da parte della giornalista e di Ballarò:

Rispondendo alla domanda se fossero pignorabili anche i cani, facevo presente che il nostro ordinamento ne prevede la pignorabilità. Precisavo, tuttavia, ma questo non è stato trasmesso, di non aver mai pignorato un cane. Ho sentito utile richiamare tale previsione del codice del 1942, non da tutti conosciuta, perché speravo che, proprio in ragione della relazione affettiva che viene ad instaurarsi con gli animali domestici, si aprisse un dibattito per modificare un assetto normativo incompatibile con la necessaria tutela che ad essi va riconosciuta. Purtroppo, ho dovuto constatare l’assenza di qualunque considerazione nel corso della trasmissione, mentre devo registrare improprie reazioni esterne che confondono l’azione dell’ufficiale giudiziario con la previsione della legge, facendone scaturire una gratuita quanto ingiustificata denigrazione per chi tanto aveva doverosamente riferito. Ritengo necessario che Lei si faccia portavoce, nella prossima puntata di Ballarò, della sensibilità di chi scrive e degli ufficiali giudiziari che da tempo suggeriscono, inascoltati, la necessità di una modifica della legge che preveda, al pari di altri ordinamenti, “la impignorabilità degli animali domestici non tenuti a scopo patrimoniale o lucrativo”. Confido in un Suo intervento volto a ripristinare le condizioni di una corretta, doverosa, informazione.

Ballarò, tagliando le precisazioni dell’ufficiale giudiziario, ha creato un vuoto informativo utile alla soluzione del tema.
Ci sono dei precedenti, il più recente riguarda quello di due labrador venduti all’asta giudiziaria di Brescia. Ho trovato le foto sul sito di Repubblica nell’edizione milanese.

Purtroppo esiste un vuoto legislativo. A chiarire il tutto, anche se l’argomento rimane un po complicato, è  l’avvocato Marcello Russo nel sito Laleggepertutti.it.

La legge [1] prevede la pignorabilità di tutte le cose mobili, fatta eccezione per quelle assolutamente impignorabili (come, ad esempio, cose sacre, anello nuziale, decorazioni al valore), quelle relativamente impignorabili (come, ad esempio, gli strumenti essenziali per il lavoro) e quelle pignorabili in particolari circostanze di tempo (come i frutti nelle ultime sei settimane anteriori alla maturazione). Gli animali domestici non sono inclusi in queste categorie.
[…]
Pur ritenendo fondata la tesi della impignorabilità, sembra che essa vada sostenuta con altri argomenti. Infatti il cane, secondo la lingua italiana, è una cosa e può bene avere un suo valore economico, specie se sano e funzionale a particolari servizi come caccia, ricerca di tartufi, guida di non vedenti, salvataggio in mare, guardia e simili.
[…]
Ciò significa che non tutte le “cose”, in senso letterale, sono pignorabili bensì solo quelle che possono essere assegnate ai creditori o vendute secondo le finalità del procedimento di esecuzione. Infatti l’esecuzione forzata  è volta a colpire il patrimonio del debitore, non i sentimenti e gli affetti suoi e degli “animali senzienti” senza trasformarsi in una indebita pressione morale. Infatti è principio pacifico quello per cui le obbligazioni hanno carattere patrimoniale [27-art. 1174 cod. civ] e dell’inadempienza  si risponde con il patrimonio. Non  si risponde con i rapporti affettivi, tanto meno ne risponde l’animale titolare di una sua soggettività e di sentimenti che gli appartengono e sono inalienabili.

Ci sono stati dei tentativi per risolvere questo vuoto legislativo. Ho trovato un riferimento ad un disegno di legge (il N. 1392 della Legislatura 16ª, governo Berlusconi, a firma della senatrice Chiaromonte del Partito Democratico) nel quale viene richiesta un’aggiunta al titolo XIV del primo libro del Codice Civile:

Art. 455-sexies. – (Disposizioni sul pignoramento). – Gli animali familiari sono impignorabili e non possono essere messi all’asta giudiziaria. Lo scopo patrimoniale o lucrativo dovrà risultare esclusivamente da idonea ed attendibile documentazione fornita dal creditore istante all’ufficiale giudiziario all’atto della richiesta del pignoramento o da univoca documentazione altrimenti reperita dall’ufficiale giudiziario nei luoghi di pertinenza del debitore esecutato in sede di pignoramento.

Tuttavia un disegno di legge rimane tale finché non viene approvato da entrambi i rami del Parlamento. Purtroppo il disegno di legge è rimasto tale, e si può verificare leggendo il titolo XIV del primo libro del Codice Civile su Altalex e su Diritto24.IlSole24ore. Nessun Art. 455-sexies.

Conclusioni

C’è stata effettivamente della disinformazione su questo tema.
In primo luogo circolano in Rete articoli e discussioni sull’impignorabilità degli animali domestici, dove le uniche fonti di sostegno per la loro tesi sono disegni di legge (carta straccia) e leggi straniere (come quella Svizzera che si trova, per ovvi motivi, anche in italiano).
Segue la mancanza di un anno di riferimento per la puntata di Ballarò, che ha creato un allarmismo inutile su un argomento vecchio di diversi anni.
Segue il mancato servizio di Ballarò, che poteva evitare di tagliare o poteva trasmettere le precisazioni dell’ufficiale giudiziario. Sarebbero state utili e avrebbero chiarito maggiormente la situazione.
FONTE: articolo originale completo.

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