DISINFORMAZIONE Corona va in galera ed il rom di 19 anni no – Bufale.net

di Shadow Ranger |

bufala sindaco di lonigo
DISINFORMAZIONE Corona va in galera ed il rom di 19 anni no – Bufale.net Bufale.net

disinformazione-incidente-roma-rom-omicidio-filippina-fabrizio-corona
Ci segnalano i nostri contatti l’ennesima immagine meme compilata, non senza evidenti errori negli istituti giuridici invocati, sull’onda dell’indignazione popolare per un determinato fatto di cronaca.
L’evento lo conoscete tutti: a Roma un’automobile condotta da un nomade ed avente come passeggeri il fratello e la sorella dello stesso travolge alcune persone, uccidendone sul colpo una. A seguito delle indagini di rito vengono identificati A.H., il conducente del mezzo, di anni 17, sua moglie, ed il passeggero S.H., di anni 19, fratello del conducente.
A seguito dell’interrogatorio di garanzia il conducente del veicolo, imputato per omicidio, viene tradotto in carcere per la custodia cautelare. S.H. invece, non conducente del veicolo e quindi non inserito nel nesso eziologico (nella catena di “causa ed effetto”, per usare un termine profano), viene comunque sottoposto a fermo, ed indagato per accertare eventuali corresponsabilità, ma per lui non scatta la custodia cautelare, bensì il semplice stato di fermo.
Ciò viene ritenuto sufficiente dal “popolo della Rete” per prodursi in questo meme:
11402959_10207001554466941_4343300261678089871_nSu come Corona sia ormai ospite fisso di questo ed altri memes di eguale argomento, e su come agitare il suo caso come esempio di “presunta malagiustizia” sia un forte errore ne abbiamo ripetutamente parlato in passato: in tale occasione, oltre a rilevare come il benaltrismo nell’universo giuridico non abbia senso alcuno, ci limiteremo a rilevare come la decisione del GIP si palesi sostanzialmente corretta ed immune da censure.
Innanzitutto, a differenza del diritto civile, basato sul criterio del più probabile che non, il diritto penale è permeato dal più rigoroso e garantista favor rei . A ragion veduta, possiamo affermare, essendo il diritto penale la clausola di limite estremo e salvaguardia dell’ordinamento giuridico.
Il diritto penale interviene sostanzialmente dove ogni altra forma sanzionatoria ha fallito, e come tale, va irrogato con la massima cura e senza la tentazione di usarlo a sproposito, come da articolo 533 cpp, che stabilisce espressamente che “Il giudice pronuncia sentenza di condanna se l’imputato risulta colpevole del reato contestatogli al di là di ogni ragionevole dubbio”.
Ciò posto, è evidente anche dal poco che il GIP ha lasciato trapelare, essendo le indagini ancora in corso ed ogni fuga di informazioni pericolosa e fuorviante, che al momento esiste un solo soggetto attivo nel reato, ovvero A.H., tutt’ora tradotto in carcere in sede cautelare, e la condotta di S.H. e della consorte di A.H. è tutt’ora oggetto di indagine.
Il che non significa che, formulati idonei capi di accusa, S.H. non possa essere per questi condannato e processato: gli artt. 272-325 c.p.p. prevedono infatti una rigida gradazione per le misure cautelari irrogate, sicché le stesse non possano diventare arbitrario surrogato della pena e deroga dell’articolo 25 della Costituzione, espressione legale del brocardo “Nullum crimen, nulla poena sine praevia lege poenali“, ovvero “nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso. Nessuno può essere sottoposto a misure di sicurezza se non nei casi previsti dalla legge.

Scopo delle misure cautelari non è infatti “anticipare la punizione“, ciò sarebbe oltraggiosamente anticostituzionale ed arbitrario. Lo scopo è limitare le capacità dell’indagato di fuggire, inquinare le prove o reiterare il reato.

E ciò viene fatto secondo le precise indicazioni degli articoli citati, per cui:

Art. 273.
Condizioni generali di applicabilità delle misure.
1. Nessuno può essere sottoposto a misure cautelari se a suo carico non sussistono gravi indizi di colpevolezza.
1-bis. Nella valutazione dei gravi indizi di colpevolezza si applicano le disposizioni degli articoli 192, commi 3 e 4, 195, comma 7, 203 e 271, comma 1.
2. Nessuna misura può essere applicata se risulta che il fatto è stato compiuto in presenza di una causa di giustificazione o di non punibilità o se sussiste una causa di estinzione del reato ovvero una causa di estinzione della pena che si ritiene possa essere irrogata.
Art. 274.
Esigenze cautelari.
1. Le misure cautelari sono disposte:
a) quando sussistono specifiche ed inderogabili esigenze attinenti alle indagini relative ai fatti per i quali si procede, in relazione a situazioni di concreto ed attuale pericolo per l’acquisizione o la genuinità della prova, fondate su circostanze di fatto espressamente indicate nel provvedimento a pena di nullità rilevabile anche d’ufficio. Le situazioni di concreto ed attuale pericolo non possono essere individuate nel rifiuto della persona sottoposta alle indagini o dell’imputato di rendere dichiarazioni né nella mancata ammissione degli addebiti;
b) quando l’imputato si è dato alla fuga o sussiste concreto pericolo che egli si dia alla fuga, sempre che il giudice ritenga che possa essere irrogata una pena superiore a due anni di reclusione;
c) quando, per specifiche modalità e circostanze del fatto e per la personalità della persona sottoposta alle indagini o dell’imputato, desunta da comportamenti o atti concreti o dai suoi precedenti penali, sussiste il concreto pericolo che questi commetta gravi delitti con uso di armi o di altri mezzi di violenza personale o diretti contro l’ordine costituzionale ovvero delitti di criminalità organizzata o della stessa specie di quello per cui si procede. Se il pericolo riguarda la commissione di delitti della stessa specie di quello per cui si procede, le misure di custodia cautelare sono disposte soltanto se trattasi di delitti per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni.
Art. 275.
Criteri di scelta delle misure.
1. Nel disporre le misure, il giudice tiene conto della specifica idoneità di ciascuna in relazione alla natura e al grado delle esigenze cautelari da soddisfare nel caso concreto.
1-bis. Contestualmente ad una sentenza di condanna, l’esame delle esigenze cautelari è condotto tenendo conto anche dell’esito del procedimento, delle modalità del fatto e degli elementi sopravvenuti, dai quali possa emergere che, a seguito della sentenza, risulta taluna delle esigenze indicate nell’articolo 274, comma 1, lettere b) e c).
2. Ogni misura deve essere proporzionata all’entità del fatto e alla sanzione che sia stata o si ritiene possa essere irrogata.
2-bis. Non può essere disposta la misura della custodia cautelare se il giudice ritiene che con la sentenza possa essere concessa la sospensione condizionale della pena.
2-ter. Nei casi di condanna di appello le misure cautelari personali sono sempre disposte, contestualmente alla sentenza, quando, all’esito dell’esame condotto a norma del comma 1-bis, risultano sussistere esigenze cautelari previste dall’articolo 274 e la condanna riguarda uno dei delitti previsti dall’articolo 380, comma 1, e questo risulta commesso da soggetto condannato nei cinque anni precedenti per delitti della stessa indole.
3. La custodia cautelare in carcere può essere disposta soltanto quando ogni altra misura risulti inadeguata. Quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine ai delitti di cui all’articolo 416-bis del codice penale o ai delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni previste dallo stesso articolo è applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari.
4. Non può essere disposta la custodia cautelare in carcere, salvo che sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, quando imputati siano donna incinta o madre di prole di età inferiore a tre anni con lei convivente, ovvero padre, qualora la madre sia deceduta o assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole, ovvero persona che ha superato l’età di settanta anni. […]
Art. 281.
Divieto di espatrio.
1. Con il provvedimento che dispone il divieto di espatrio, il giudice prescrive all’imputato di non uscire dal territorio nazionale senza l’autorizzazione del giudice che procede.
2. Il giudice dà le disposizioni necessarie per assicurare l’esecuzione del provvedimento, anche al fine di impedire l’utilizzazione del passaporto e degli altri documenti di identità validi per l’espatrio.
2-bis. Con l’ordinanza che applica una delle altre misure coercitive previste dal presente capo, il giudice dispone in ogni caso il divieto di espatrio.
Art. 282.
Obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.
1. Con il provvedimento che dispone l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, il giudice prescrive all’imputato di presentarsi a un determinato ufficio di polizia giudiziaria.
2. Il giudice fissa i giorni e le ore di presentazione tenendo conto dell’attività lavorativa e del luogo di abitazione dell’imputato.
Art. 282-bis.
Allontanamento dalla casa familiare.
1. Con il provvedimento che dispone l’allontanamento il giudice prescrive all’imputato di lasciare immediatamente la casa familiare, ovvero di non farvi rientro, e di non accedervi senza l’autorizzazione del giudice che procede. L’eventuale autorizzazione può prescrivere determinate modalità di visita.
2. Il giudice, qualora sussistano esigenze di tutela dell’incolumità della persona offesa o dei suoi prossimi congiunti, può inoltre prescrivere all’imputato di non avvicinarsi a luoghi determinati abitualmente frequentati dalla persona offesa, in particolare il luogo di lavoro, il domicilio della famiglia di origine o dei prossimi congiunti, salvo che la frequentazione sia necessaria per motivi di lavoro. In tale ultimo caso il giudice prescrive le relative modalità e può imporre limitazioni.
3. Il giudice, su richiesta del pubblico ministero, può altresì ingiungere il pagamento periodico di un assegno a favore delle persone conviventi che, per effetto della misura cautelare disposta, rimangano prove di mezzi adeguati. Il giudice determina la misura dell’assegno tenendo conto delle circostanze e dei redditi dell’obbligato e stabilisce le modalità ed i termini del versamento. Può ordinare, se necessario, che l’assegno sia versato direttamente al beneficiario da parte del datore di lavoro dell’obbligato, detraendolo dalla retribuzione a lui spettante. L’ordine di pagamento ha efficacia di titolo esecutivo.
4. I provvedimenti di cui ai commi 2 e 3 possono essere assunti anche successivamente al provvedimento di cui al comma 1, sempre che questo non sia stato revocato o non abbia comunque perduto efficacia. Essi, anche se assunti successivamente, perdono efficacia se è revocato o perde comunque efficacia il provvedimento di cui al comma 1. Il provvedimento di cui al comma 3, se a favore del coniuge o dei figli, perde efficacia, inoltre, qualora sopravvenga l’ordinanza prevista dall’articolo 708 del codice di procedura civile ovvero altro provvedimento del giudice civile in ordine ai rapporti economico-patrimoniali tra i coniugi ovvero al mantenimento dei figli.
5. Il provvedimento di cui al comma 3 può essere modificato se mutano le condizioni dell’obbligato o del beneficiario, e viene revocato se la convivenza riprende.
6. Qualora si proceda per uno dei delitti previsti dagli articoli 570, 571, 600-bis, 600-ter, 600-quater, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies del codice penale, commesso in danno dei prossimi congiunti o del convivente, la misura può essere disposta anche al di fuori dei limiti di pena previsti dall’articolo 280.
Art. 283.
Divieto e obbligo di dimora.
1. Con il provvedimento che dispone il divieto di dimora, il giudice prescrive all’imputato di non dimorare in un determinato luogo e di non accedervi senza l’autorizzazione del giudice che procede.
2. Con il provvedimento che dispone l’obbligo di dimora, il giudice prescrive all’imputato di non allontanarsi, senza l’autorizzazione del giudice che procede, dal territorio del comune di dimora abituale ovvero, al fine di assicurare un più efficace controllo o quando il comune di dimora abituale non è sede di ufficio di polizia, dal territorio di una frazione del predetto comune o dal territorio di un comune viciniore ovvero di una frazione di quest’ultimo. Se per la personalità del soggetto o per le condizioni ambientali la permanenza in tali luoghi non garantisce adeguatamente le esigenze cautelari previste dall’articolo 274, l’obbligo di dimora può essere disposto nel territorio di un altro comune o frazione di esso, preferibilmente nella provincia e comunque nell’ambito della regione ove è ubicato il comune di abituale dimora.
3. Quando dispone l’obbligo di dimora, il giudice indica l’autorità di polizia alla quale l’imputato deve presentarsi senza ritardo e dichiarare il luogo ove fisserà la propria abitazione. Il giudice può prescrivere all’imputato di dichiarare all’autorità di polizia gli orari e i luoghi in cui sarà quotidianamente reperibile per i necessari controlli, con obbligo di comunicare preventivamente alla stessa autorità le eventuali variazioni dei luoghi e degli orari predetti.
4. Il giudice può, anche con separato provvedimento, prescrivere all’imputato di non allontanarsi dall’abitazione in alcune ore del giorno, senza pregiudizio per le normali esigenze di lavoro.
5. Nel determinare i limiti territoriali delle prescrizioni, il giudice considera, per quanto è possibile, le esigenze di alloggio, di lavoro e di assistenza dell’imputato. Quando si tratta di persona tossicodipendente o alcooldipendente che abbia in corso un programma terapeutico di recupero nell’ambito di una struttura autorizzata, il giudice stabilisce i controlli necessari per accertare che il programma di recupero prosegua.
6. Dei provvedimenti del giudice è data in ogni caso immediata comunicazione all’autorità di polizia competente, che ne vigila l’osservanza e fa rapporto al pubblico ministero di ogni infrazione.
Art. 284.
Arresti domiciliari.
1. Con il provvedimento che dispone gli arresti domiciliari, il giudice prescrive all’imputato di non allontanarsi dalla propria abitazione o da altro luogo di privata dimora ovvero da un luogo pubblico di cura o di assistenza.
2. Quando è necessario, il giudice impone limiti o divieti alla facoltà dell’imputato di comunicare con persone diverse da quelle che con lui coabitano o che lo assistono.
3. Se l’imputato non può altrimenti provvedere alle sue indispensabili esigenze di vita ovvero versa in situazione di assoluta indigenza, il giudice può autorizzarlo ad assentarsi nel corso della giornata dal luogo di arresto per il tempo strettamente necessario per provvedere alle suddette esigenze ovvero per esercitare una attività lavorativa.
4. Il pubblico ministero o la polizia giudiziaria, anche di propria iniziativa, possono controllare in ogni momento l’osservanza delle prescrizioni imposte all’imputato.
5. L’imputato agli arresti domiciliari si considera in stato di custodia cautelare.
5-bis. Non possono essere, comunque, concessi gli arresti domiciliari a chi sia stato condannato per il reato di evasione nei cinque anni precedenti al fatto per il quale si procede. A tale fine il giudice assume nelle forme più rapide le relative notizie.
Art. 285.
Custodia cautelare in carcere.
1. Con il provvedimento che dispone la custodia cautelare, il giudice ordina agli ufficiali e agli agenti di polizia giudiziaria che l’imputato sia catturato e immediatamente condotto in un istituto di custodia per rimanervi a disposizione dell’autorità giudiziaria.
2. Prima del trasferimento nell’istituto la persona sottoposta a custodia cautelare non può subire limitazione della libertà, se non per il tempo e con le modalità strettamente necessarie alla sua traduzione.
3. Per determinare la pena da eseguire, la custodia cautelare subita si computa a norma dell’articolo 657, anche quando si tratti di custodia cautelare subita all’estero in conseguenza di una domanda di estradizione ovvero nel caso di rinnovamento del giudizio a norma dell’articolo 11 del codice penale.
Art. 286.
Custodia cautelare in luogo di cura.
1. Se la persona da sottoporre a custodia cautelare si trova in stato di infermità di mente che ne esclude o ne diminuisce grandemente la capacità di intendere o di volere, il giudice, in luogo della custodia in carcere, può disporre il ricovero provvisorio in idonea struttura del servizio psichiatrico ospedaliero, adottando i provvedimenti necessari per prevenire il pericolo di fuga. Il ricovero non può essere mantenuto quando risulta che l’imputato non è più infermo di mente.
2. Si applicano le disposizioni dell’articolo 285 commi 2 e 3.

Da questo lungo elenco abbiamo appurato che esiste un elenco di mezzi cautelari gradati a seconda della necessità e delle valutazioni del giudice sul caso concreto, che vanno dalla revoca del passaporto e l’obbligo di firma fino alla traduzione in carcere.
E non è possibile arbitrariamente decidere per le forme più elevate: sarebbe come bombardare la propria stessa abitazione perché si hanno più vicine le granate dello spray contro le zanzare.
Evidentemente il GIP non ha ritenuto necessario, alla luce di quanto appurato, e contando l’apparente assenza di relazione tra  S.H. ed il delitto occorso, necessario il semplice fermo e non la custodia cautelare, irrogata ad A.H.
Nondimeno, per mero tuziorismo, va aggiunto che il brocardo citato comporta l’impossibilità di addurre ragioni etiche e/o morali per una custodia cautelare non prevista e non necessaria.
Infatti, anche volendo per forza accusare S.H. di favoreggiamento per non essersi tempestivamente recato a denunciare il comportamento nocivo di A.H., scopriremmo che l’esimente di cui all’art. 384 c.p., ovvero il nemo se detegere, ovvero la nozione giuridica per cui nessuno è tenuto ad autoaccusarsi di un reato anche se da questi compiuto, è applicabile anche quando lo stato di pericolo, per la libertà o per l’onore, sia stato cagionato volontariamente dall’agente.
Insomma, S.H. non è punibile per favoreggiamento per il solo fatto di non aver denunciato A.H. all’autorità, e spetta all’autorità, e nessun altro, valutare eventuali altre sue responsabilità, dando ad ognuna di esse un nomen iuris, ovvero un preciso ed identificato reato.
Fino a quel momento, evidentemente, non sussistono ragioni di cautela, né motivi per una incongrua anticipazione di punibilità.
 

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.

Ultimi Articoli