DirettaNews.it parla della riforma PA:
Arriva un’ulteriore stretta contro l’assenteismo dal posto di lavoro per i dipendenti Statali. Una mossa molto severa che non mancherà di far discutere e che va ad unirsi agli altri provvedimenti già previsti dal decreto Madia sul pubblico impiego. Questa norma introduce un tetto massimo di assenze per malattia durante l’anno che comprende anche i casi di gravi patologie che richiedono terapie salvavita come la chemioterapia e l’emodialisi. Sarà poi l’Aran (Agenzia Rappresentanza Negoziale Pubbliche Amministrazioni) a negoziare il computo dei giorni di assenza dovuti all’effettuazione di terapie salvavita “anche se non coincidenti con i giorni di terapia e a condizione che si determinino effetti comportanti incapacità lavorativa”.
L’atto del ministro della Funzione pubblica Marianna Madia per il rinnovo dei contratti pubblici prevede anche nuove norme più stringenti in tema di permessi orari per visite mediche, terapie, prestazioni specialistiche ed esami diagnostici fruibili a giorni e anche a ore. In qualsiasi caso le assenze dal posto di lavoro devono essere giustificate con un certificato rilasciato dal medico o dalla struttura, anche privata, che ha svolto la visita o la prestazione e poi trasmessa immediatamente all’amministrazione presso cui lavora il dipendente pubblico.
La direttiva Madia prevede anche un “monte ore” annuale per i permessi di cui abbiamo parlato sopra. La base indicativa è che 6 ore di permesso corrispondono a un’intera giornata di lavoro. Infine fatti salvi casi d’urgenza estrema sono previsti anche adeguati periodi di preavviso.
A riportarlo è l’Adnkronos:
Un tetto massimo di assenze per malattia durante l’anno anche in caso di gravi patologie che richiedono terapie salvavita quali chemioterapia ed emodialisi. È la ulteriore ‘stretta’ all’assenteismo nel pubblico impiego prevista dall’atto di indirizzo generale predisposto dal ministro della Funzione pubblica Marianna Madia per il rinnovo dei contratti.
E sarà l’Aran a negoziare, in sede di trattativa, il computo dei giorni di assenza collegati al l’effettuazione di terapie salvavita “anche se non coincidenti con i giorni di terapia e a condizione che si determinino effetti comportanti incapacita lavorativa”. Un ampio capitolo dell’atto di indirizzo del resto è dedicato a permessi, assenze e malattia, un tema delicato che da settembre sarà affidato ai controlli dell’Inps secondo quanto previsto dal nuovo testo unIco del pubblico impiego.
Madia prevede inoltre una disciplina specifica sui permessi orari per visite mediche, terapie, prestazioni specialistiche ed esami diagnostici fruibili a giorni e addirittura a ore. Ma anche permessi brevi a recupero, permessi per motivi familiari e riposi connessi alla ‘banca delle ore’ che viene indicata come “base di partenza per ulteriori avanzamenti nella direzione mi una maggiore conciliazione e tra tempi di vita e di lavoro”.
Tuttavia anche in questi casi sono previsti nuovi paletti. L’ assenza deve essere giustificata con un’attestazione rilasciata dal medico o dalla struttura, anche privata, che ha svolto la visita o la prestazione o tramessa all’amministrazione presso cui lavora il dipendente pubblico.
La direttiva prevede anche un “monte ore” annuale per la fruizione di tali permessi con l’indicazione che 6 ore di permesso corrispondono a un’intera giornata di lavoro. Infine, si prevede un periodo di servizio minimo nell’arco della giornata almeno pari alla metà dell’orario e, salvi casi d’urgenza, adeguati periodi di preavviso.
La ministra Marianna Madia si era già espressa su Twitter e su Facebook l’8 luglio, smentendo quello che per lei è un fraintendimento dell’atto di indirizzo (archive.is):
In un articolo di stampa oggi viene affermato che l’atto di indirizzo inviato all’Aran per il rinnovo del contratto di lavoro dei dipendenti pubblici, conterrebbe una riduzione delle tutele per persone affette da gravi patologie. Quanto riportato è molto grave e totalmente infondato.
Spiego perché. Attualmente i giorni nei quali si effettuano terapie salvavita (es chemioterapia) non hanno un limite, E COSÌ CONTINUERÀ A ESSERE. Tuttavia, ad oggi, non esiste una specifica garanzia per i giorni nei quali una persona è poi costretta ad assentarsi nei giorni successivi alle terapie, quando sta male a causa degli effetti, ad esempio, della chemio. Ecco, con l’atto di indirizzo noi interveniamo su questo punto: diciamo che deve esistere una garanzia in più; devono esserci dei giorni nei quali è possibile assentarsi a causa degli effetti collaterali di alcune terapie, senza che queste assenze vengano conteggiate nel monte massimo di assenze consentito dai contratti, come invece accade oggi.
Un ampliamento doveroso delle tutele quindi, altro che stretta.
Non smentisco sempre gli articoli di stampa, ma quando vengono divulgate notizie errate che riguardano aspetti delicatissimi della vita, come le cure di persone gravemente malate, credo sia doveroso intervenire.
Come credo sia doveroso che chi scrive su determinati argomenti senta l’obbligo di documentarsi molto bene o quantomeno di rettificare quando scrive una sciocchezza.
Ed è uscita anche una nota ufficiale sul sito del Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione, che si occupa della Riforma della PA:
Il Ministero per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione ha inviato all’Aran l’atto di indirizzo che indica, alla parte pubblica, le linee ed i criteri direttivi per il rinnovo dei contratti del pubblico impiego e, in particolare, del comparto delle Funzioni centrali.
In un articolo di stampa viene riportato che l’atto di indirizzo conterrebbe una riduzione delle tutele per chi è affetto da “gravi patologie che richiedono terapie salvavita”.
Vista la delicatezza del tema e la sua rilevanza sociale, il Ministero desidera chiarire quali siano, al riguardo, i reali contenuti dell’atto di indirizzo.
Attualmente, le disposizioni contrattuali prevedono una speciale tutela per chi, affetto da gravi patologie, deve sottoporsi a terapie salvavita (ad esempio, chemioterapia ed emodialisi). Grazie a questa tutela, i giorni nei quali sono effettuate le terapie sono esclusi dal conteggio del cosiddetto “comporto”. In pratica, non sono contati ai fini del raggiungimento del periodo di malattia (18 mesi prorogabili di ulteriori 18) che determina una riduzione della retribuzione e, allo spirare del termine, la risoluzione del contratto.
Questa tutela (l’esclusione dal “comporto”) attualmente non si applica anche ai giorni nei quali il dipendente debba assentarsi a causa degli effetti collaterali delle citate terapie: ad esempio, ai giorni di assenza dovuti agli effetti della chemioterapia.
L’atto di indirizzo del Ministro intende risolvere proprio questo problema. Intende cioè ampliare la tutela già prevista ricomprendendovi anche i giorni di assenza dovuti agli effetti collaterali delle terapie.
Naturalmente, al fine di evitare una estensione temporale illimitata di tale ulteriore garanzia, lo stesso atto di indirizzo chiede all’Aran di stabilire negozialmente, esclusivamente con riferimento ai giorni di assenza dovuti agli effetti collaterali delle terapie, un tetto massimo di giornate oltre le quali la speciale tutela e garanzia non è più applicata e tornano ad applicarsi le garanzie normali previste per le “ordinarie” giornate di assenza per malattia.
Per tutto quanto sopra chiarito, deve quindi concludersi che:
– la garanzia viene quindi ampliata rispetto al regime attuale delle assenze per terapie salvavita;
– il limite dei giorni di assenza, che effettivamente l’atto di indirizzo prevede, riguarda solo ed esclusivamente la nuova garanzia (prima non prevista) per i giorni di assenza dovuti agli effetti collaterali delle terapie (e non i giorni di terapia).
Recuperando la bozza dell’atto di indirizzo, linkata ad esempio da Il Sole 24 ore, la situazione non sembra proprio chiara quando si parla di tetto massimo di giornate di assenza, come abbiamo evidenziato. Per come l’abbiamo interpretata noi, ci sono un numero massimo di giorni di assenza, oltre il quale scatta l’eccessiva morbilità. Però si applica comunque la disposizione di “maggior favore”, ovvero non contano come assenze i giorni per dialisi e simili (cosa che dice la norma): sempre dalla nota pubblicata sul sito del Ministro, riportiamo nuovamente:
Naturalmente, al fine di evitare una estensione temporale illimitata di tale ulteriore garanzia, lo stesso atto di indirizzo chiede all’Aran di stabilire negozialmente, esclusivamente con riferimento ai giorni di assenza dovuti agli effetti collaterali delle terapie, un tetto massimo di giornate oltre le quali la speciale tutela e garanzia non è più applicata e tornano ad applicarsi le garanzie normali previste per le “ordinarie” giornate di assenza per malattia.
Tra la bozza e la versione definitiva varia solo la frase finale del paragrafo 2.10.b, che aggiunge “Gli eventuali maggiori oneri o minori risparmi sono comunque posti a carico delle risorse contrattuali”. Rimane il fatto che sarà l’Aran poi a stabilire nei fatti i giorni e le modalità.
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