Bufala

“Da stampare e portare sempre con te”: nuovi, vecchi consigli nomask per rovinarsi la vita

“Da stampare e portare sempre con te” è la nuova versione di una eterna catena di S. Antonio vista e affrontata più volte.

Una sorta di “Pensiero magico”: un talismano reso magico dall’applicazione, impropria e falsificata, di loghi e simboli dello Stato.

Un moderno feticcio, una versione pseudogiuridica del “Sigillo dello Shogun” dell’Invincibile Shogun. Qualcosa che nelle intenzioni del complottista medio dovrebbe sottomettere le autorità e, come un empio incantesimo, costringerle a piegarsi alla propria volontà.

“Da stampare e portare sempre con te”: nuovi, vecchi consigli nomask per rovinarsi la vita

Vi anticipiamo gli esiti: siamo allo stesso livello di “pensiero magico” di chi crede di aver scoperto “il segreto per non pagare mai più le tasse diventando una società unipersonale, Stato di se stesso” e altre magie simili.

Nessuno si inchinerà come nel noto cartone animato, nessuno vi darà retta, finirete sanzionati e il vostro feticcio non avrà alcuna efficacia.

La struttura è la stessa delle precedenti iterazioni: ai nostri precedenti articoli ci rifaremo.

La legge vieta di comparire mascherati: falso

Partiamo da un concetto base: esiste un espresso diretto di analogia nel diritto Penale.

E questo concetto sarebbe “Da stampare e portare sempre con te”, non certo un feticcio con guaio incorporato.

Significa che il cittadino a casa non può inventarsi reati. Non può dire “Questa cosa mi pare assai simile ad un reato che c’è già, facciamo che è un reato pure questo.

Proprio perché il Codice Penale è la clausola di limite dell’Ordinamento, quella che interviene quando tutto ha fallito, puoi essere accusato solo di reati che esistono. Deve esserci un reato espressamente codificato che descriva esattamente quella azione in quella modalità, e non si può andare “a capirsi”.

Ciò posto, il TULPS citato in tutte le iterazioni prevede che il divieto di travisamento abbia un limite preciso e concreto, indicato con un divieto erga omnes

tranne nelle epoche e con l’osservanza delle condizioni che possono essere stabilite dall’autorità locale di pubblica sicurezza con apposito manifesto

E l’articolo 5 della legge 152/75 (la legge “Reale”, nata nel periodo delle contestazioni e del terrorismo) sanziona

qualunque altro mezzo atto a rendere difficoltoso il riconoscimento della persona, in luogo pubblico o aperto al pubblico, senza giustificato motivo

Eh beh, miei piccoli condivisori di contenuti virali da tastiera, siamo in una caspita di Pandemia diffusa di una malattia elevatamente contagiosa per la quale non esistono ancora terapie efficaci e vaccini.

Già dicemmo che il velo islamico, nonché quello delle suore, sono un giustificato motivo.

Con riferimento al fatto che se il motivo religioso costituisce giustificato motivo, la cosa non esclude l’identificazione.

Se voglio identificare una suora o una donna islamica, e sono un agente di polizia, la prendo da parte e provvedo ai rilievi.

Se voglio identificare qualcuno in un periodo di pandemia, lo prendo da parte, io tengo la mascherina, provvedo ai rilievi e gliela faccio rimettere.

Non espongo nessuno al rischio concreto di beccarsi malattie a random.

Se ti obbligano a indossare la maschera è istigazione a delinquere

Abbiamo appurato che indossare la mascherina non è un reato.

Come fa quindi l’obbligo di osservare una norma stabilita dall’ordinamento ad essere una istigazione a delinquere?

Dpcm anti Covid illegittimi? L’ordinanza 45986/2020 del tribunale di Roma e nuovi dubbi

In questo caso soccorrono i nostri cari amici di La legge per tutti, portale da cui traiamo con piacere conoscenza giuridica di livello avanzato, che ci offre una pratica sinossi dell’Ordinanza 45986/2020, che vi consigliamo di leggere.

La disamina del dottor Remer (questa sì “Da stampare e portare sempre con te”), magistrato ed ora consulente legale svela una serie di punti che è necessario esaminare per crearsi un concetto del caso di specie.

E il caso di specie è la causa di un inquilino moroso che eccepisce di doversi autopraticare riduzione dei canoni di locazione in quanto

il conduttore aveva chiesto una riduzione dell’importo dovuto al proprietario per i canoni scaduti, in considerazione della «grave crisi scaturita dalla pandemia», ma il tribunale ha respinto questa prospettazione.

La c.d. “parte motiva” è complessa e si poggia su diverse argomentazioni.

Una lunga argomentazione a metà tra l’obiter dicta e la parte motiva, quindi tra preambolo e motivo effettivamente tocca il tema dell’illegittimità dei DPCM, sempre però dal punto di vista del caso di specie.

La questione sulla legittimità del DPCM diventa una delle ragioni per cui il Tribunale ritiene di non aver dovuto essere adito e

“la parte avrebbe ben potuto (e anzi dovuto) impugnare tale atto”

Sostanzialmente, incolpando il DPCM e non la pandemia e agendo previa decisione di un tribunale e non in quella che il Tribunale sembra riconoscere come una sorta di, perdonateci l’improprietà “autotutela legalizzata”.

Vieppiù che, nel prosieguo del provvedimento il Tribunale rettamente cita altri esempi di ristori previsti dai DPCM per altri casi legati alla pandemia, come la sospensione per i canoni di locazione sportivi e i crediti di imposta.

In questo caso di specie, enfasi su questo caso particolare, il ricorrente avrebbe potuto quindi inquadrare la sua situazione come una funzione del DPCM, chiedendo alle corti di giustizia perché il DPCM non forniva ristori adeguati nel suo caso, se fosse legittimo o meno e come agire, non già ipotizzare un ristoro che il Tribunale non rinviene.

Ma la Costituzione?

Lo stesso estratto contenuto nel “Sigillo dello Shogun da stampare e portare sempre con te” frega il nostro aspirante Suke: in forza di un obbligo di legge è consentito.

Lo spiegammo in passato, relativamente ad una precedente catena di S. Antonio di cui questa è l’edizione estesa:

Il DPCM 22 Marzo 2020 rientrava nella Decretazione di Urgenza, ed era un atto amministrativo di secondo livello che, per dirla in parole semplici incarna e dà una forma attuabile e precisa alla declaratoria dello stato di emergenza e norme successive, secondo i poteri e i limiti indicati dalla Legge 400/88.

Che non abbiamo inventato noi: accidenti, è citata nel preambolo del DPCM che non avete letto.

Che quindi ha efficacia cogente e vigente: più che sufficiente ad indicare e imporre le misure necessarie per uscire da questo empasse.

Peraltro attualmente è stato superato dall’uso dei Decreti Legge.

Chi impone l’uso della mascherina commette diversi reati

I reati ascritti semplicemente non sono applicabili. E fanno parte di un elenco che in altre versioni della bufala era più nutrito e comprendeva:

– Istigazione Art. 414 del cpp,
– Concorso di Reato”, vanno dal:
*Procurato Allarme Art.658 cpp.
*Truffa Aggravata Art. 640 cpp.
*Abuso di Autorità Art. 608 cpp.
*Violenza Privata Art. 610 cpp.
*Ed eventuali reati che si potranno in seguito ravvisare.

Chi diffonde questa bufala ha un vantaggio rispetto a chi la condivide.

Resterà comodamente a casa mentre i condivisori, usati come carne da cannone, saranno spinti ad attaccare briga con agenti in servizio per futili motivi, pagandone le conseguenze legali di rito, dalla resistenza a pubblico ufficiale all’inosservanza del provvedimento di pubblica autorità in poi.

E siamo sicuri che tutti gli “amici” che gli hanno passato la catena incitandoli alla “disobbedienza civile”, nel momento del bisogno, vi lasceranno soli con le conseguenze delle vostre azioni. Come sempre avviene in questi casi.

Con in mano un qualcosa che non è un provvedimento delle autorità, né un magico feticcio. Non ci somiglia neppure di striscio.

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