Analisi in corso

Coronavirus, governo contro la pubblicazione degli atti del Comitato tecnico scientifico

Premessa: il motivo del tag Analisi in Corso in questo caso è una semplice e doverosa prassi di rispetto per l’operato della magistratura e delle valutazioni dei legali coinvolti nella vicenda.

Noi di Bufale.net, al contrario di molti, non amiamo ergerci a giudici, giuria e giustizieri, e troviamo invero odioso surrogarci a valutazioni di tecnica e professionalità altrui.

Abbiamo acconsentito a darvi una mano a comprendere l’articolo Coronavirus, governo contro la pubblicazione degli atti del Comitato tecnico scientifico, ma con la riserva che, essendovi un procedimento in corso, l’unica e sola verità possibile è quella processuale.

Potete pertanto smettere di chiederci l’eterno (e invero odioso)

Ci dite se è la buffala o non è la buffala? Boooo? Voi dovete dire solo buffala o non buffala

Perché in questo caso, datovi atto di una controversia giudiziaria in atto tra la Fondazione Einaudi e il Governo, possiamo solo farci da parte e aspettare quantomeno il 10 Settembre, prossimo atto della querelle.

Se ci tenete, possiamo giusto offrirvi dei popcorn nella lunga attesa estiva, perché serviranno.

La storia

La Fondazione Einaudi è stata così gentile da fornire, e pubblicamente, tutti i documenti necessari a ricostruire la difesa. E per i più attenti ai social ma meno alla vita sociale e politica del paese, l’ha fatto pure su Twitter, pensate un po’

Si parte quindi dal 14 aprile 2020, quando alcuni membri della Fondazione Einaudi, giusta tutela legale (doveroso diritto del cittadino in certi casi) pone richiesta ex art.5, c.2, del D.Lgs. n.33/2013, come modificato dal D.Lgs. n.97/2016. Per i meno addentrati, una richiesta di accesso agli atti rivolta a Pubblica Amministrazione, allo scopo di poter visionare i seguenti documenti

  1. verbali delle sedute del 28 febbraio 2020 e del 1°marzo2020, del Comitato Tecnico-Scientifico istituito con Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile del 3 febbraio 2020, n.-630, citati nelle premesse del DPCM del 1 marzo2020;
  2. verbale della seduta del 7 marzo 2020 del Comitato Tecnico-Scientifico istituito con Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile del 3 febbraio 2020, n.-630, citato nelle premesse del DPCM dell’8marzo2020;
  3. verbale della seduta n.39 del 30 marzo 2020 del Comitato Tecnico-Scientifico istituito con Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile del 3 febbraio 2020, n.-630, citato nelle premesse del DPCM del 1 aprile 2020;
  4. verbale della seduta n.49 del 9 aprile 2020,del Comitato Tecnico-Scientifico istituito con Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile del 3 febbraio 2020, n.-630, citato nelle premesse del DPCM del 10 aprile 2020.

Non ricevendo risposta, in data 18 aprile il legale  di elezione invia una breve nota di sollecito: la risposta è un diniego di accesso, quindi un netto rifiuto, opposto dal Governo in data 4 maggio.

Il diniego si presenta basato su ragioni di qualificazione giuridica dei verbali, secondo la P.A. facente parte delle attività di amministrazione sottese all’emanazione di atti normativi o amministrativi di pianificazione, quindi esclusi dalle normative di trasparenza.

Il Dipartimento Protezione Civile si riservava comunque di divulgare i suddetti verbali al solo termine dello Stato di Emergenza.

L’inizio della vicenda giudiziale – governo contro la pubblicazione degli atti del Comitato tecnico scientifico

Il 26 Maggio quindi i legali dei citati soci dell’associazione presentano ricorso al TAR Lazio, giustificando la loro richiesta esplicando i richiesti elementi di interesse qualificato e le eccezioni, secondo le loro valutazioni, atte a superare il diniego.

Dal punto di vista dell’interesse dichiarano che

Le valutazioni scientifiche contenute nei verbali sopracitati, fungono da indefettibile e centrale elemento motivazionale dei DDPCM e, allo stesso tempo,consentono di valutare se e quanto adeguate siano state le scelte del Presidente del Consiglio dei Ministri. Da qui l’interesse alla conoscenza degli atti richiesti, che i ricorrenti hanno fatto valere attraverso l’istanza del 14 aprile e il successivo sollecito del 18aprile 2020.

E per quanto attiene il rilievo tecnico, è ferma opinione dei legali citati che i verbali non abbiano le vesti di atti amministrativi o normativi come citato in precedenza, bensì ordinanze contigibili e urgenti, quindi sottoposte alla normativa relativa alla trasparenza.

Per queste ragioni in particolare, e molte altre cui la lettura è ampiamente consigliata (il ricorso è lungo, ma devo convenire che è redatto in una forma comprensibile ai più, sia pur con qualche dovuta attenzione), i legali insistevano nella richiesta.

Ottenendo il 22 luglio 2020 un provvedimento favorevole, ovvero sentenza di accoglimento, avente a suo fulcro il superiore diritto del cittadino alla conoscenza degli atti che impattano sulla sua esistenza

la ratio dell’intera disciplina normativa dell’accesso impone di ritenere che se l’ordinamento giuridico riconosce, ormai, la più ampia trasparenza alla conoscibilità anche di tutti gli atti presupposti all’adozione di provvedimenti individuali o atti caratterizzati da un ben minore impatto sociale, a maggior ragione deve essere consentito l’accesso ad atti, come i verbali in esame, che indicando i presupposti fattuali per l’adozione dei descritti DDPCM, si connotano per un particolare impatto sociale, sui territori e sulla collettività.Il ricorso in oggetto, assorbita ogni altra censura, deve pertanto essere accolto, inconsiderazione della natura degli atti chiesti in visione nonché delle finalità dello strumento dell’accesso civico generalizzato di cui all’art. 5 del D.Lgs. n. 33/2013,che oltre a favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche, ha anche la finalità di promuovere, come nel caso in esame, la partecipazione al dibattito pubblico(T.A.R. Lazio Roma Sez. I ter, 29/04/2020, n. 4381; T.A.R. Lazio Roma Sez. Iquater, 28/03/2019, n. 4122).

Enfasi su come per il TAR Lazio la partecipazione al Dibattito Pubblico sia, in democrazia, un bene essenziale.

Questo è punto importante, ci torneremo.

Diritto all’informazione vs contenimento degli allarmismi sociali

Segue quindi una richiesta di spontaneo adempimento del 24 luglio 2020, nella quale i legali chiedono alla Protezione Civile, sostanzialmente, di mollare il colpo e rilasciare i verbali senza bisogno di ingiunzione legale.

La replica dell’Avvocatura di Stato arriva mediante ricorso in appello al Consiglio di Stato, organo di gravame e ultima istanza per il TAR, in data 28 luglio.

La difesa, sostanzialmente, rimarca la natura tecnica dei verbali, ed evoca lo “spettro” di quanto accadde l’8 marzo, quando la divulgazione precoce a mezzo stampa (della quale ci occupammo e verso la quale esprimemmo critiche sulla nostra pagina Social ritenendo irresponsabile un giornalismo che pretenda di anticipare il potere legislativo e giudiziario…) causò una serie di problemi riassumibili in una “fuga dalle zone rosse”.

Sostanzialmente dichiarando che desecretare i verbali potrebbe costituire un simile danno all’opinione pubblica.

Si tratta sostanzialmente di un bilanciamento tra valori.

Da un lato la Fondazione Einaudi ritiene fermamente, assistita dalle decisioni del TAR Lazio, che il diritto del cittadino a partecipare al dibattito pubblico sia un valore fermo ed assoluto.

Dall’altro l’Avvocatura di Stato sembra ritenere che tale dibattito provocherebbe allarmismi nonché

danno concreto all’ordine pubblico e la sicurezza che la conoscenza dei verbali del Cts, nella presente fase dell’emergenza, comporterebbe sia in relazione alle valutazioni tecniche che agli indirizzi generali dell’organo tecnico

Da un lato il dibattito, da un lato il desiderio di contenere gli allarmismi.

Nel mezzo, contrariamente a quanto si possa pensare una decisione che ancora non c’è: le sentenze non vengono redatte in settimana come un panino caldo al Burghy.

Il Consiglio di Stato decide che deciderà, che vuole tempo per decidere, che ha elementi per affrontare una questione che come avete visto non è bagatellare ma importante, di importanza capitale.

Nel frattempo emette un provvedimento, che non è una sentenza, col quale dice

impregiudicata quanto al “fumus boni juris” ogni soluzione da assumere in sede collegiale anche alla luce dei punti problematici sovra indicati, è necessario che le esecutività della sentenza e quindi dell’ordine diesibizione sia sospesa fino alla discussione in camera di consiglio, ed in contraddittorio tra le parti

Tradotto dal legalese:

Per ora lasciamo tutto come sta, va bene? Per ora non è che dovete descretare i verbali, aspettate che decido ok? Io vi metto udienza a Settembre, faccio il prima che posso, ma qui non siamo al Burghy, bisogna decidere.

E quindi in questo momento, anche voi vi sedete e decidete.

Vi va?

E vi assicuriamo, il tag analisi in corso verrà rimosso con sentenza, definitiva e passata in giudicato, del Consiglio di Stato.

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